IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1979, con il quale venivano dettate le istruzioni applicative per la registrazione dei contratti di moltiplicazione delle sementi, di talune specie, nei Paesi terzi, in adempimento del regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, del regolamento CEE n. 2514/78 della commissione del 26 ottobre 1978; Considerato che con regolamento CEE n. 119/89 della commissione del 19 gennaio 1989 sono state apportate talune modifiche alle norme relative alla registrazione dei contratti di moltiplicazione delle sementi, di talune specie, nei Paesi terzi; Attesa la necessita' di adeguare la normativa prevista dal sopracitato decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, alle nuove norme fissate dal regolamento CEE n. 119/89 della commissione; Decreta: Art. 1. All'art. 3 del decreto ministeriale del 4 dicembre 1978 la lettera d) viene integrata dalla dizione seguente: "Superficie da seminare". Dopo la lettera e) viene aggiunta la lettera f): "per quanto riguarda le sementi di mais ibrido, i dati relativi ai quantitativi prevedibili destinati all'importazione ed i periodi previsti per le forniture possono essere comunicati, al piu' tardi, sei mesi dopo la data limite fissata per la registrazione dei contratti".