IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1979, con  il  quale  venivano
dettate  le istruzioni applicative per la registrazione dei contratti
di moltiplicazione delle sementi, di talune specie, nei Paesi  terzi,
in  adempimento  del  regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26
ottobre 1971, del regolamento CEE n. 2514/78 della commissione del 26
ottobre 1978;
  Considerato che con regolamento CEE n. 119/89 della commissione del
19 gennaio 1989 sono state  apportate  talune  modifiche  alle  norme
relative  alla  registrazione  dei contratti di moltiplicazione delle
sementi, di talune specie, nei Paesi terzi;
  Attesa   la  necessita'  di  adeguare  la  normativa  prevista  dal
sopracitato decreto ministeriale del  4  dicembre  1978,  alle  nuove
norme fissate dal regolamento CEE n. 119/89 della commissione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  3 del decreto ministeriale del 4 dicembre 1978 la lettera
d) viene integrata dalla dizione seguente: "Superficie da  seminare".
Dopo la lettera e) viene aggiunta la lettera f): "per quanto riguarda
le  sementi  di  mais  ibrido,  i  dati  relativi   ai   quantitativi
prevedibili  destinati  all'importazione ed i periodi previsti per le
forniture possono essere comunicati, al piu' tardi, sei mesi dopo  la
data limite fissata per la registrazione dei contratti".