Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3359 del 17 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, la  Sorgente
Verna  S.r.l.,  con sede e stabilimento di produzione in Chiusi della
Verna, via S. Andrea, 15, provincia di Arezzo, e' stata autorizzata a
confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale
nazionale  denominata  "Verna"  in  contenitori  di   materiale   PET
(polietilentereftalato)  della capacita' di centilitri 100, 150, 200,
nel tipo addizionata di anidride carbonica.
   Per  il confezionamento di tale acqua minerale e' stato consentito
l'uso dei materiali PET (polietilentereftalato):
    "Lighter"  prodotto  dalla  Inca  International S.p.a. - Pisticci
Scalo (Matera);
    "Melinar B 90" della Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. -
Milano;
    "Vivypak" prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.
   La  Sorgente  Verna  S.r.l.  e'  stata  autorizzata a confezionare
l'acqua minerale "Verna" in bottiglie:
    prodotte,  partendo  dal  materiale  PET  "Lighter",  dalla  Inca
International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera)  e  dalla  Plastic  BG
S.p.a.  -  Anagni  (Frosinone) e contrassegnate dalle societa' stesse
marchiandole con specifici simboli;
    prodotte,  partendo dal materiale PET "Melinar B 90", dalla Nuova
Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnera' con specifico marchio;
    prodotte,  partendo dal materiale PET "Vivypak", dalla Plastic BG
S.p.a. - Anagni (Frosinone), che le contrassegnera' marchiandole  con
specifico simbolo.
   Tali   contenitori   saranno   chiusi   con   capsule   a  vite  e
contrassegnati con  etichette  e  stampati  accessori  conformi  agli
esemplari  di  cui all'allegato alla sopracitata delibera n. 3359 del
17 aprile 1989 della quale l'allegato medesimo e' parte integrante.
   L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3359 del 17 aprile
1989 e' stata concessa per il periodo di trentaseei  mesi  a  partire
dalla   data   di  notifica  della  delibera  stessa  ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione   medesima   e'   stato   subordinato   all'esito
favorevole  dei  controlli di laboratorio di cui ai punti n. 10) e n.
11) di tale deliberazione.
   La  Sorgente  Verna  S.r.l.  e'  tenuta  a  comunicare alla giunta
regionale e per essa al Dipartimento ambiente  -  servizio  ambiente,
della  regione  Toscana,  la  data  dell'inizio del confezionamento e
della commercializzazione dell'acqua minerale "Verna"  nei  confronti
di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak".
   L'autorizzazione  di  cui  alla  precitata delibera n. 3359 del 17
aprile 1989 potra' essere revocata o sospesa qualora:
     a) non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute;
     b)   dagli   accertamenti  analitici  sopracitati  o  da  quelli
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare la non conformita' dei recipienti di PET  autorizzati  alle
disposizioni vigenti in materia;
     a) non siano ottemperate le eventuali prescrizioni impartite dal
S.I.P.T. dell'U.S.L. zona 21 -  Poppi  -  a  seguito  di  sopralluogo
effettuato  presso  lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale
"Verna" dopo che saranno state apportate le modifiche alla  linea  di
imbottigliamento  nei  contenitori  di  PVC e PET di cui al punto 12)
della predetta  deliberazione  n.  3359  del  17  aprile  1989  o  le
eventuali  future  prescrizioni  disposte  dal  componente  la giunta
regionale incaricato di seguire le questioni attinenti  all'attivita'
regionale relativa all'ambiente.