IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata  all'art.  2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 1  giugno  1988  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   indicato   e'   stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso
la ditta Video Uno in Milano;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza  precisati  all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione
IMQ n. 1241 del 10 ottobre 1988);
  Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163218 in data 28
ottobre 1988 circa i risultati delle prove e accertamenti alla  ditta
Elio  Baggio, con sede a Bassano del Grappa - Vicenza - (importatore)
e Video Uno, con sede in Milano (rivenditore);
  Visto il fax, trasmesso per raccomandata postale in data 5 dicembre
1988 dalla societa' Bugnion, domiciliataria della ditta  costruttrice
Gold  Star  Co.Ltd, con sede a Seoul - Korea, con il quale sono state
fornite le controsservazioni ai rilievi indicati nella relazione  IMQ
n. 1241 del 10 ottobre 1988;
  Visto  il  parere  tecnico  espresso  dall'Istituto  IMQ  su  dette
controsservazioni, debitamente comunicato alla societa' Bugnion, alla
societa' E. Baggio e alla ditta Video Uno;
  Ritenuto  di  dover  sottoporre,  in  contraddittorio  con  tecnici
nominati dalla ditta costruttrice, ad ulteriore  esame  l'apparecchio
oggetto  delle  verifiche  e  prove di cui alla relazione IMQ n. 1241
innanzi citata;
  Considerato  che  le  prove ed esami dell'apparecchio in questione,
eseguite in contraddittorio in data 23 marzo 1989  presso  l'Istituto
IMQ,  hanno confermato i rilievi tecnici evidenziati nella menzionata
relazione IMQ n. 1241;
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  l'importazione,  la  commercializzazione   e   la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Gold Star - Corea  del  Sud,  a  causa
della  non  conformita'  del materiale stesso ai principi generali in
materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre  1977,  n.  791:
Ricevitore per televisione a colori - modello CBT - 9328 - marca Gold
Star - Cinescopio: 19' - 90 .