IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 1 giugno 1988 il materiale elettrico piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Video Uno in Milano; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1241 del 10 ottobre 1988); Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163218 in data 28 ottobre 1988 circa i risultati delle prove e accertamenti alla ditta Elio Baggio, con sede a Bassano del Grappa - Vicenza - (importatore) e Video Uno, con sede in Milano (rivenditore); Visto il fax, trasmesso per raccomandata postale in data 5 dicembre 1988 dalla societa' Bugnion, domiciliataria della ditta costruttrice Gold Star Co.Ltd, con sede a Seoul - Korea, con il quale sono state fornite le controsservazioni ai rilievi indicati nella relazione IMQ n. 1241 del 10 ottobre 1988; Visto il parere tecnico espresso dall'Istituto IMQ su dette controsservazioni, debitamente comunicato alla societa' Bugnion, alla societa' E. Baggio e alla ditta Video Uno; Ritenuto di dover sottoporre, in contraddittorio con tecnici nominati dalla ditta costruttrice, ad ulteriore esame l'apparecchio oggetto delle verifiche e prove di cui alla relazione IMQ n. 1241 innanzi citata; Considerato che le prove ed esami dell'apparecchio in questione, eseguite in contraddittorio in data 23 marzo 1989 presso l'Istituto IMQ, hanno confermato i rilievi tecnici evidenziati nella menzionata relazione IMQ n. 1241; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Gold Star - Corea del Sud, a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: Ricevitore per televisione a colori - modello CBT - 9328 - marca Gold Star - Cinescopio: 19' - 90 .