Si comunica che con regolamenti n. 1542/89 e numero 1541/89 del 2 giugno 1989- ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - sono stati fissati i quantitativi riferiti al terzo trimestre del corrente anno - entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettere a) e b) del regolamento CEE n. 805/68 e successive modificazioni. Giovani bovini maschi. Possono essere importati e ingrassati in Italia 30.720 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, e 10.880 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, a prelievo ridotto del 70%. Produttori agricoli. Nell'ambito dei 27.750 capi riservati ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, 20.500 di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi, ed i restanti 7.250 di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia. Altri richiedenti. Nell'ambito dei 13.850 capi riservati agli altri richiedenti, 10.220, di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi ed i restanti 3.630 capi di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia. La cauzione da costituirsi per l'ottenimento dei certificati e' pari a 3 ECU (Lit. 5.046) per capo. Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui all'art. 1, punto c), del regolamento CEE n. 1542/89 citato, pari a capi 9.198, da Paesi terzi e a capi 3.267 dalla Jugoslavia, i succitati altri richiedenti che abbiano effettuato importazioni nel triennio 1986-88 di giovani bovini maschi da ingrasso a prelievo agevolato a valere sulle analoghe assegnazioni effettuate in detto triennio, devono provare tali importazioni mediante la presentazione di copie delle bollette doganali relative, rispettivamente, ad importazioni dai Paesi terzi ed a quelle dalla Jugoslavia. Con la domanda, oltre alla documentazione suindicata, dovra' altresi' essere trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla distinta delle bollette doganali secondo lo schema allegato. Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di partecipazione alla ripartizione di capi 1.022 originari da Paesi terzi e di capi 363 originari della Jugoslavia; la domanda di certificato non puo' riguardare una quota superiore al 10% dei quantitativi disponibili. Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sara' effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi. Carni bovine congelate. Per quanto riguarda la carne destinata alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a) del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo e' fissato in tonn 3.675 espresse in carne con osso. Per quanto attiene alla carne destinata all'industria di trasformazione prevista dall'art. 14, par. 1, lettera b), del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo e' fissato in tonn 1.825 espresse in carne con osso. La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari a 2 ECU (Lit. 3.364) per quintale. La domanda di certicato deve riguardare una quantita' minima di tonn 5 di carne con osso ed una quantita' masssima di tonn 367 per il regime di cui alla letterera a), e di tonn 182 per il regime di cui alla lettera b) surrichiamate. Modalita' per la presentazione delle domande. Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi assegnati all'Italia nel terzo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione II, dal 1 al 10 luglio p.v. Per il successivo trimestre il periodo di presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa puo' assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata la seguente documentazione: per quanto riguarda i produttori agricoli: attestazione rilasciata dalla competente regione da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita l'attivita' di allevamento bovino; per quanto attiene alle organizzazioni professionali ed alle cooperative: certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizioni in altri pubblici registri; atto costitutivo e statuto in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 15 ed indicazione relativa al numero dei soci sottoscritta dal presidente; in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale di appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e rilasciata per lo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso. Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalita' giuridica, e l'elenco dei soci sottoscritto da legale rappresentante; per quanto riguarda gli altri richiedenti: certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda, dal quale risulti l'attivita' professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso; idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA. Alle domande relative alle carni bovine congelate devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente ha svolto da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attivita' relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68. Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria. Coloro che abbiano gia' presentato la documentazione del trimestre precedente, potranno non ripresentare la documentazione alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente. La mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra prescritti, la non idoneita' o la non autenticazione della documentazione o della firma, cosi' come la non conformita' alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilita' della domanda. I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse. Il Ministro: RUGGIERO