Si  comunica  che con regolamenti n. 1542/89 e numero 1541/89 del 2
giugno  1989-  ai  quali si rinvia per le disposizioni non richiamate
nella presente circolare - sono stati fissati i quantitativi riferiti
al  terzo  trimestre  del  corrente  anno  -  entro  cui e' possibile
l'importazione,  a  prelievo  agevolato,  di  giovani  bovini  maschi
destinati  all'ingrasso  e  di  carni bovine congelate destinate alla
trasformazione,  ai  sensi  dell'art. 14, par. 1, lettere a) e b) del
regolamento CEE n. 805/68 e successive modificazioni.
Giovani bovini maschi.
  Possono essere importati e ingrassati in Italia 30.720 capi di peso
vivo  inferiore  o  uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi
terzi,  a prelievo ridotto del 60%, e 10.880 capi di peso vivo da 220
a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, a prelievo ridotto
del 70%.
Produttori agricoli.
  Nell'ambito dei 27.750 capi riservati ai produttori agricoli o alle
loro  organizzazioni  professionali,  20.500  di  peso  fino a 300 kg
possono essere importati dai Paesi terzi, ed i restanti 7.250 di peso
da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia.
Altri richiedenti.
  Nell'ambito  dei  13.850  capi  riservati  agli  altri richiedenti,
10.220,  di  peso  fino  a  300 kg possono essere importati dai Paesi
terzi ed i restanti 3.630 capi di peso da 220 a 300 kg possono essere
importati dalla Jugoslavia.
  La  cauzione  da  costituirsi  per l'ottenimento dei certificati e'
pari a 3 ECU (Lit. 5.046) per capo.
  Ai  fini  della partecipazione alla ripartizione della quota di cui
all'art.  1,  punto c), del regolamento CEE n. 1542/89 citato, pari a
capi  9.198,  da  Paesi  terzi  e  a  capi  3.267 dalla Jugoslavia, i
succitati  altri  richiedenti che abbiano effettuato importazioni nel
triennio  1986-88  di  giovani  bovini  maschi da ingrasso a prelievo
agevolato  a  valere  sulle analoghe assegnazioni effettuate in detto
triennio,  devono provare tali importazioni mediante la presentazione
di  copie  delle  bollette  doganali  relative,  rispettivamente,  ad
importazioni dai Paesi terzi ed a quelle dalla Jugoslavia.
  Con  la  domanda,  oltre  alla  documentazione  suindicata,  dovra'
altresi'  essere  trasmessa  una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  relativa alla distinta delle bollette doganali secondo lo
schema allegato.
  Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver
effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare
domande  di  partecipazione alla ripartizione di capi 1.022 originari
da  Paesi  terzi e di capi 363 originari della Jugoslavia; la domanda
di  certificato  non  puo'  riguardare una quota superiore al 10% dei
quantitativi disponibili.
  Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate.
  Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sara'
effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.
Carni bovine congelate.
  Per  quanto  riguarda  la  carne  destinata  alla  fabbricazione di
conserve  non  contenenti  altre  componenti  caratteristiche diverse
dalla  carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a) del
succitato  regolamento  CEE  n.  805/68),  il quantitativo massimo da
importarsi  dai  Paesi  terzi  in esenzione da prelievo e' fissato in
tonn 3.675 espresse in carne con osso.
  Per   quanto   attiene   alla   carne  destinata  all'industria  di
trasformazione  prevista  dall'art.  14,  par.  1,  lettera  b),  del
ripetuto  regolamento  CEE  n.  805/68,  il  quantitativo  massimo da
importarsi  dai  Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo e'
fissato in tonn 1.825 espresse in carne con osso.
  La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari
a 2 ECU (Lit. 3.364) per quintale.
  La  domanda  di  certicato  deve riguardare una quantita' minima di
tonn 5 di carne con osso ed una quantita' masssima di tonn 367 per il
regime  di  cui alla letterera a), e di tonn 182 per il regime di cui
alla lettera b) surrichiamate.
Modalita' per la presentazione delle domande.
  Le   domande   per   partecipare  alla  ripartizione  dei  suddetti
quantitativi  assegnati  all'Italia  nel terzo trimestre del corrente
anno  devono  pervenire  al  Ministero  del  commercio con l'estero -
Direzione  generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione
II, dal 1 al 10 luglio p.v. Per il successivo trimestre il periodo di
presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per
la  data  dell'arrivo  della  domanda  al Ministero fara' fede quella
risultante   dal   timbro   a   calendario   apposto  all'atto  della
presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione
delle  domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di
documenti  a corredo delle domande ricevute. Le domande devono essere
redatte  su  carta  legale e contenere l'indicazione secondo la quale
chi  sottoscrive  la  domanda stessa puo' assumere la responsabilita'
civile e penale dell'operazione.
  La  sottoscrizione  deve  essere  autenticata ai sensi dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata
la seguente documentazione:
   per quanto riguarda i produttori agricoli:
    attestazione  rilasciata  dalla competente regione da cui risulti
che  il  richiedente  riveste  la qualifica di produttore agricolo ed
esercita l'attivita' di allevamento bovino;
   per  quanto  attiene  alle  organizzazioni  professionali  ed alle
cooperative:
    certificato   prefettizio   da  cui  risulti  l'iscrizione  negli
appositi  registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizioni in
altri pubblici registri;
    atto   costitutivo  e  statuto  in  copia  autenticata  ai  sensi
dell'art.  14  della  citata  legge  n. 15 ed indicazione relativa al
numero dei soci sottoscritta dal presidente;
    in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono
presentare  una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale
di  appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere
sottoscritta   dal   rappresentante   legale   dell'organizzazione  e
rilasciata  per  lo  specifico  fine  di  ottenere un'assegnazione di
bestiame  bovino  da  destinare  all'ingrasso.  Le  organizzazioni di
allevatori,  operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa
di  produttori  del  settore zootecnico, devono allegare alla domanda
copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n.
15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalita'
    giuridica,   e   l'elenco   dei   soci   sottoscritto  da  legale
   rappresentante; per quanto riguarda gli altri richiedenti:
    certificato  della  competente  camera  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  di  data  non anteriore a trenta giorni
precedenti  la  data  della  domanda,  dal  quale risulti l'attivita'
professionale  nel  settore del bestiame e delle carni effettivamente
svolta  almeno  per i dodici mesi anteriori alla data del certificato
stesso;
   idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.
  Alle  domande  relative  alle  carni bovine congelate devono essere
allegati  un  certificato  dell'Istituto  nazionale  per  le conserve
alimentari  ed  un  certificato della competente camera di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a
trenta   giorni   precedenti   la   data   della  domanda.  Da  detta
certificazione  deve risultare che il richiedente ha svolto da almeno
dodici  mesi anteriori alla data del certificato l'attivita' relativa
alla  trasformazione  della  carne prevista dal summenzionato art. 14
del regolamento CEE n. 805/68.
  Si  precisa  che  le  domande  devono  contenere,  per  le  diverse
categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione
  della   merce   importata,   stabiliti   dalla   vigente  normativa
  comunitaria.
Coloro che abbiano gia' presentato la documentazione del trimestre
precedente,   potranno   non   ripresentare  la  documentazione  alla
condizione  di  formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre
stesso  e  di  allegare  copia del certificato ottenuto nel trimestre
precedente.
  La  mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra
prescritti,   la   non   idoneita'  o  la  non  autenticazione  della
documentazione  o  della  firma,  cosi'  come la non conformita' alla
procedura   di  cui  alla  ripetuta  legge  n.  15  comporteranno  la
irricevibilita' della domanda.
  I  sottoscrittori  delle  domande  restano  impegnati a mantenere a
disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli,
la  documentazione  originale  sulla  quale  sono  basate  le domande
stesse.
                                                Il Ministro: RUGGIERO