IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  Visto   l'ordine   del  giorno,  accolto  dal  Governo,  della  III
Commissione permanente della Camera  dei  deputati,  dell'8  febbraio
1989;
  Considerato  di  dover  evidenziare, oltre ai criteri preferenziali
derivanti dalla legge e dall'ordine del giorno  citati,  l'importanza
dell'attivita' promozionale svolta all'estero, nonche' l'esistenza di
una stabile struttura operativa dei consorzi;
  Ritenuto di dover stabilire le direttive e i criteri di valutazione
delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai  consorzi  per
il  commercio  estero  ai  sensi  dell'art.  4  della predetta legge,
nonche' di stabilire criteri di quantificazione dei contributi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
  1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle
separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5  della  legge  8  agosto
1985, n. 443.
  2.  Devono  intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi
sede nei territori di cui all'art. 1  del  testo  unico  delle  leggi
sugli   interventi   nel   Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e  le  cui  aziende
associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati.
  3.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, della legge n.
83/1989 del successivo art. 3, lettera b), del  presente  decreto,  i
consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in
vigore della legge n.  83/1989  debbono  raggruppare  in  maggioranza
imprese  non  associate  in  precedenza  ad  altri  consorzi  per  il
commercio estero  che  abbiano  usufruito  di  contributi  finanziari
annuali erogati dallo Stato.
  4.  Il  possesso  dei  requisiti previsti dalla legge nonche' degli
elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto,  sara'
autocertificato   dal   legale   rappresentante   del  consorzio,  in
conformita' con la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con la circolare del
Ministero per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.
  5.  Apposita  dichiarazione del legale rappresentante del consorzio
dovra'  certificare   che   le   imprese   partecipanti   non   siano
contemporaneamente  associate a piu' di due consorzi per il commercio
estero, di cui uno promozionale e uno di  vendita,  che  usufruiscano
dei  contributi  finanziari annuali di cui alle leggi n. 83/1989 e n.
240/1981.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 83/1989 reca: "Interventi di sostegno per
          i  consorzi  tra  piccole  e  medie  imprese   industriali,
          commerciali ed artigiane".
             -  L'ordine  del  giorno, accolto dal Governo, della III
          commissione permanente della Camera  dei  deputati,  dell'8
          febbraio  1989,  ha  impegnato  il  Governo "ad adottare in
          applicazione della legge, in via di normazione  secondaria,
          criteri  specificativi  di  quantificazione  dei contributi
          atti a garantire  un  trattamento  preferenziale  anche  ai
          consorzi di nuova formazione del Mezzogiorno ed ai consorzi
          caratterizzati dalla comune  disponibilita'  all'estero  di
          stabili  strutture  per la commercializzazione del prodotto
          italiano".
             - L'art. 4 della indicata legge n. 83/1989 cosi' recita:
             "Art. 4 (Contributi finanziari annuali). - 1. Ai
          consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono
          essere concessi contributi finanziari annuali purche' gli
          stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.
             2.  La  domanda  di ammissione ai contributi deve essere
          presentata  al  Ministero  del  commercio   con   l'estero,
          corredata   dell'atto   costitutivo  e  dello  statuto  del
          consorzio o della societa'  consortile,  dei  programmi  di
          attivita'  nonche' di una dettagliata relazione concernente
          le specifiche attivita' svolte.
             3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio
          con l'estero, con priorita' ai  consorzi  e  alle  societa'
          consortili  che  sono  composti  in maggioranza da soci che
          svolgono le attivita' di cui  al  n.  1)  del  primo  comma
          dell'art.  2195  del codice civile, sentito il parere di un
          comitato  tecnico,  nominato  con  decreto   del   Ministro
          medesimo  e  composto  da:         a) un rappresentante del
          Ministero  del  commercio  con  l'estero;           b)   un
          rappresentante  del Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;      c) un rappresentante del Ministero
          del  tesoro;         d) un rappresentante del Ministero del
          bilancio e della programmazione  economica;         e)  due
          rappresentanti   di  ciascuna  delle  organizzazioni  delle
          categorie  industriali,  commerciali,   artigiane   e   del
          movimento    cooperativo,    designati   da   quelle   piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale;            f)   due
          rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
              g) un rappresentante dell'Unione italiana delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura;      h)
          un rappresentante dell'Istituto nazionale per il  commercio
          estero (ICE).
             4.  Il  comitato,  presieduto dal Ministro del commercio
          con l'estero o  da  un  Sottosegretario  di  Stato  da  lui
          delegato,   e'   integrato,   di  volta  in  volta,  da  un
          rappresentante della regione nel  cui  territorio  ha  sede
          legale   il   consorzio   o  la  societa'  che  richiede  i
          contributi.
             5.  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate da un
          funzionario del Ministero del commercio  con  l'estero  con
          qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
             6.  Si  provvedera'  anche  alla nomina dei sostituti di
          tutti i componenti del comitato, che interverranno in  caso
          di assenza dei titolari.
             7.  Il  comitato delibera a maggioranza dei presenti. In
          caso di parita' prevale il voto del presidente.
             8.  Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
          da emanarsi entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  verranno stabilite le modalita' di
          funzionamento  del  comitato  e  la  misura  dei   compensi
          spettanti ai membri del comitato stesso".
          Note all'art. 1:
             -   La   legge   n.  443/1985  e'  la  legge-quadro  per
          l'artigianato.  L'art. 5 recita come segue:
             "Art.  5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo provinciale delle imprese artigiane  al  quale  sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le  formalita'  previste
          per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
          del R.D.  20 settembre 1934, n. 2011.       La  domanda  di
          iscrizione  al  predetto  albo  e  le successive denunce di
          modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di  cui  ai
          citati  articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e sono
          annotate nel registro delle  ditte  entro  quindici  giorni
          dalla presentazione.     In caso di invalidita', di morte o
          d'intervenuta  sentenza  che  dichiari   l'interdizione   o
          l'inabilitazione  dell'imprenditore  artigiano, la relativa
          impresa  puo'  conservare,   su   richiesta,   l'iscrizione
          all'albo  di  cui  al primo comma, anche in mancanza di uno
          dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo  massimo
          di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei
          figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa  venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.     L'iscrizione  all'albo  e'  costitutiva  e
          condizione  per  la concessione delle agevolazioni a favore
          delle imprese artigiane.       Le  imprese  artigiane,  che
          abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per
          un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti  di
          cui  al  primo  comma  dell'art. 4, mantengono l'iscrizione
          all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
          Per la vendita nei locali di produzione o ad essi contigui,
          dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura  al
          committente     di     quanto    strettamente    occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla  prestazione  di  servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno  1971,  n.  426,  fatte  salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.        Nessuna  impresa  puo'
          adottare,   quale   ditta   o   insegna   o   marchio,  una
          denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato,
          se  essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo
          stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili
          fra  imprese  che non siano iscritti nella separata sezione
          di detto albo.     Ai trasgressori  delle  disposizioni  di
          cui   al   presente  articolo  e'  inflitta  dall'autorita'
          regionale   competente    una    sanzione    amministrativa
          consistente  nel  pagamento  di  una somma di denaro fino a
          lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui
          alla  legge  24  novembre 1981, n. 689".     - L'art. 1 del
          testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato  con  D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato:
          "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente
          testo   unico   si  applica,  qualora  non  sia  prescritto
          diversamente  dalle  singole  disposizioni,  alle   regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e  di  Capraia  Isola.
          Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al
          precedente comma comprenda parte di quello di un comune con
          popolazione  superiore  ai 10.000 abitanti alla data del 18
          agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'  limitata
          al  solo  territorio  di  quel  comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.     Gli interventi comunque  previsti
          da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo".     - L'art. 5 della legge
          n. 83/1989 recita come segue:
             "Art.  5 (Ammontare dei contributi). - 1. I contributi a
          favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1
          possono  essere concessi nella percentuale del 40 per cento
          delle spese risultanti  dal  conto  dei  profitti  e  delle
          perdite  dell'anno  precedente  a  quello  di presentazione
          della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni
          di lire.
             2.  Per  i  consorzi  e  le  societa'  consortili che al
          momento  della  presentazione   della   domanda   risultino
          costituiti  da  non  meno  di 25 imprese, il limite massimo
          annuale indicato nel comma 1 e' elevato a  200  milioni  di
          lire.
             3.  Il  limite  anzidetto e' ulteriormente elevato a 300
          milioni di lire per i consorzi  e  le  societa'  consortili
          costituiti da non meno di 75 imprese.
             4.  Per  i  consorzi e le societa' consortili costituiti
          tra piccole e medie imprese ubicate nei  territori  di  cui
          all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,  la
          percentuale  massima dei contributi indicata nel comma 1 e'
          elevata al 60 per cento, fermi restando  i  limiti  massimi
          annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
             5.  Ai  consorzi  e  alle  societa'  consortili,  che al
          momento  della  presentazione   della   domanda   risultino
          costituiti  da  non piu' di cinque anni, il contributo puo'
          essere concesso nella percentuale massima del 70 per  cento
          delle  spese  risultanti  dal  conto  dei  profitti e delle
          perdite  dell'anno  precedente,  fermi  restando  i  limiti
          massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
             6.  I  contributi  di  cui  alla presente legge non sono
          cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle
          regioni".
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme";  la  circolare del Ministro della funzione pubblica
          n. 26779 del 20 dicembre 1988,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale n. 7 del 10 gennaio 1989, detta
          istruzioni  per  l'applicazione  della  predetta  legge  n.
          15/1968.