IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83; Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della III Commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989; Considerato di dover evidenziare, oltre ai criteri preferenziali derivanti dalla legge e dall'ordine del giorno citati, l'importanza dell'attivita' promozionale svolta all'estero, nonche' l'esistenza di una stabile struttura operativa dei consorzi; Ritenuto di dover stabilire le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, nonche' di stabilire criteri di quantificazione dei contributi; Decreta: Art. 1. R e q u i s i t i 1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, della legge n. 83/1989 del successivo art. 3, lettera b), del presente decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge n. 83/1989 debbono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato. 4. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonche' degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sara' autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformita' con la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con la circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988. 5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dovra' certificare che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a piu' di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alle leggi n. 83/1989 e n. 240/1981.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 83/1989 reca: "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane". - L'ordine del giorno, accolto dal Governo, della III commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989, ha impegnato il Governo "ad adottare in applicazione della legge, in via di normazione secondaria, criteri specificativi di quantificazione dei contributi atti a garantire un trattamento preferenziale anche ai consorzi di nuova formazione del Mezzogiorno ed ai consorzi caratterizzati dalla comune disponibilita' all'estero di stabili strutture per la commercializzazione del prodotto italiano". - L'art. 4 della indicata legge n. 83/1989 cosi' recita: "Art. 4 (Contributi finanziari annuali). - 1. Ai consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione. 2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita' nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte. 3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorita' ai consorzi e alle societa' consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attivita' di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da: a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle piu' rappresentative a livello nazionale; f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione; g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). 4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e' integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la societa' che richiede i contributi. 5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. 6. Si provvedera' anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari. 7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita' di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso". Note all'art. 1: - La legge n. 443/1985 e' la legge-quadro per l'artigianato. L'art. 5 recita come segue: "Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione di servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689". - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - L'art. 5 della legge n. 83/1989 recita come segue: "Art. 5 (Ammontare dei contributi). - 1. I contributi a favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire. 2. Per i consorzi e le societa' consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 e' elevato a 200 milioni di lire. 3. Il limite anzidetto e' ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le societa' consortili costituiti da non meno di 75 imprese. 4. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 e' elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Ai consorzi e alle societa' consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. 6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni". - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"; la circolare del Ministro della funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 7 del 10 gennaio 1989, detta istruzioni per l'applicazione della predetta legge n. 15/1968.