IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio  decreto  n.  252184/66-AU-160 in data 18 maggio
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1› giugno  1988,
con  cui  e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in
ECU con  godimento  25  maggio  1988,  di  durata  quadriennale,  per
l'importo di 1.000 milioni di ECU;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  254118  in  data  13 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988,  con
cui  e'  stato  rettificato  il  suddetto provvedimento del 18 maggio
1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli,
il  deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione
centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei
titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;
  Visto in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale
in data 18 maggio 1988, con cui, tra l'altro, e' stata affidata  alla
Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle operazioni relative al pagamento
degli interessi sui titoli ed al  rimborso  dei  certificati  emessi,
prevedendosi  che  i  rapporti  conseguenti  a  dette operazioni, sia
all'interno che all'estero, sarebbero  stati  regolati  con  separato
decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
finanziario, verranno messi dal Tesoro  a  disposizione  della  Banca
d'Italia  il  25  maggio  di ogni anno, a partire dal 25 maggio 1989,
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto
ministeriale in data 18 maggio 1988, citato nelle premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato
"Banca d'Italia - Amministrazione Centrale". I mandati verranno fatti
pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima  dell'inizio  dei
pagamenti e verranno incassati il 25 maggio di ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero"   la   Banca   d'Italia
provvedera'  a  comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.