IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario; Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro; Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli "Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti meridionali di credito speciale" per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni; Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operativita'; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale; Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1987, con il quale la predetta sezione di credito agrario e' stata autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per cento degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale; Sentita la Banca d'Italia; Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione di credito agrario ad effettuare le richiamate operazioni di credito; Decreta: Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e' autorizzata ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operativita' della sezione stessa e le norme in materia di competenza territoriale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 giugno 1989 Il Ministro: AMATO