IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  e  le
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  nonche'  il  relativo
regolamento di  esecuzione  approvato  con  decreto  ministeriale  23
gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l'ordinamento del credito agrario;
  Visto  il  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.
218,   e   in   particolare,  l'art.  65,  il  quale  dispone  che  i
finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive
competenze,  dall'ISVEIMER,  dall'IRFIS  e  dal  CIS  e  dagli  altri
istituti di credito  abilitati  all'esercizio  del  credito  a  medio
termine  di  cui  all'art.  42  del  ripetuto  testo  unico, all'uopo
designati con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto  l'art.  9,  comma  11,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, il
quale ha previsto l'intervento degli "Istituti  di  credito  a  medio
termine  abilitati  ad  operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti
meridionali di credito speciale"  per  l'istruttoria  e  l'erogazione
delle agevolazioni;
  Considerato  che  tra  i  citati intermediari sono da ricomprendere
anche gli  istituti  di  credito  agrario  in  relazione  ai  settori
d'intervento rientranti nella propria sfera di operativita';
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 27 ottobre 1983, con la  quale  gli  istituti  e  le
sezioni  speciali  di  credito  agrario  sono stati abilitati, in via
ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;
  Vista  l'istanza  avanzata  dalla  sezione di credito agrario della
Cassa di risparmio  delle  provincie  lombarde  diretta  ad  ottenere
l'autorizzazione  ad  operare  nelle  aree  del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 65 del testo unico emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Visto  il  proprio  decreto  del  3  ottobre  1987, con il quale la
predetta sezione di credito agrario e' stata  autorizzata,  ai  sensi
della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attivita'
all'intero territorio nazionale nel limite di un  plafond  rapportato
al  10  per cento degli impieghi in essere nella zona di operativita'
istituzionale;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Ritenuto  che  si  possa autorizzare la suddetta sezione di credito
agrario ad effettuare le richiamate operazioni di credito;
                               Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  65  del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  la  sezione  di
credito  agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e'
autorizzata ad effettuare le operazioni di  credito  agro-industriale
di  cui  alla  legge  1› marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali
indicati all'art. 1 del  medesimo  testo  unico,  ferme  restando  le
disposizioni  di  legge e di statuto riguardanti l'operativita' della
sezione stessa e le norme in materia di competenza territoriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO