IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma primo e secondo, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per
rimuovere incombenti pericoli per la pubblica  incolumita'  dovuti  a
movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota n. 4564 del 10 agosto 1987 del comune di Lizzano in
Belvedere  nella  quale  si   richiede   un   finanziamento   di   L.
2.620.000.000  per  eliminare  il  movimento  franoso nella localita'
Querciola;
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 22 dicembre
1987 nel quale il Gruppo nazionale difesa  catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Viste  le  note  n.  195/20.2  e n. 867/20.2 rispettivamente del 15
marzo 1989 e 18 aprile 1989 della prefettura di Bologna  nelle  quali
si evidenzia l'urgenza dell'intervento per l'aggravarsi del movimento
franoso in localita' Querciola nel comune di Lizzano in Belvedere;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento
teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al   fine   di   consentire   un  immediato  intervento  teso  alla
eliminazione  del  pericolo  incombente  nel  comune  di  Lizzano  in
Belvedere  di  cui  in  premessa,  e' assegnata al comune medesimo la
somma di L. 500.000.000.