IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma primo e secondo, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota n. 4564 del 10 agosto 1987 del comune di Lizzano in Belvedere nella quale si richiede un finanziamento di L. 2.620.000.000 per eliminare il movimento franoso nella localita' Querciola; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 22 dicembre 1987 nel quale il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Viste le note n. 195/20.2 e n. 867/20.2 rispettivamente del 15 marzo 1989 e 18 aprile 1989 della prefettura di Bologna nelle quali si evidenzia l'urgenza dell'intervento per l'aggravarsi del movimento franoso in localita' Querciola nel comune di Lizzano in Belvedere; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Lizzano in Belvedere di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 500.000.000.