IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  26  settembre 1985, n. 482, recante, tra l'altro,
modificazioni  del  trattamento  tributario  delle indennita' di fine
rapporto  e  delle  somme  percepite  in  dipendenza di cessazione di
rapporti di lavoro subordinato;
  Visto  il  comma  3-  ter  aggiunto all'art. 4 del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154,
con  il  quale  sono  state  apportate  modificazioni  ai  criteri di
determinazione  dell'ammontare netto delle indennita' equipollenti al
trattamento  di  fine  rapporto  ai  fini  dell'assoggettamento  alla
tassazione  separata  dall'IRPEF  previsti nell'art. 17, comma 1, del
testo   unico  delle  imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 27 aprile 1989, n. 154,
che ha esteso la nuova normativa introdotta dal predetto comma 3- ter
anche  a  quelle  indennita'  per  le  quali  trovano applicazione le
disposizioni  degli  articoli 4 e 5 della richiamata legge n. 482 del
1985;
  Visto  l'art.  2-bis,  comma  2, del predetto decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  69,  che  subordina alla presentazione di apposita istanza
l'applicazione  delle disposizioni richiamate al comma 1 dello stesso
art. 2- bis;
 Visto  l'art.  2-bis,  comma  2,  del predetto decreto-legge 2 marzo
1989,  n. 69, nella parte in cui sono stati fissati nuovi termini per
presentare  le  istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del
comma 5 dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  della  suindicata  legge  n. 482, che
stabilisce  l'applicabilita'  delle  disposizioni  dell'art.  14  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
come  modificato  dall'art. 2 della stessa legge e recepito nell'art.
17  del  gia'  citato  testo unico delle imposte dirette, nei giudizi
ritualmente promossi e pendenti alla data del 1› ottobre 1985;
  Visto l'art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 482, che prevede
la  riliquidazione,  ai  sensi  del  precedente  comma 1 dello stesso
articolo,  delle  indennita' ed altre somme corrisposte anteriormente
al  1› ottobre 1985, assoggettate a ritenuta diretta, di cui all'art.
2  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 5 della ripetuta legge n. 482 che dispone in ogni caso
la  riliquidazione,  ai  sensi  del comma 1 dell'art. 4, dell'imposta
dovuta  sulle  indennita'  ed  altre  somme  indicate in detto comma,
percepite a decorrere dal 1› gennaio 1980;
  Visto  il  comma 5 dello stesso art. 4, cui il successivo art. 5 si
richiama,  che prevede la riliquidazione dell'imposta sull'indennita'
di fine rapporto e sulle altre somme ai sensi dei commi precedenti su
istanza di parte da presentare all'intendenza di finanza;
  Considerato  che l'art. 4, comma 5, dispone che la predetta istanza
deve  essere  redatta in conformita' al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  altresi'  che  i  dati necessari per la riliquidazione
delle   predette   indennita',   per   la   complessita'  della  loro
acquisizione  ed  elaborazione,  non possono che essere forniti dagli
enti che le hanno erogate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  modello di istanza per la riliquidazione
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  sulle indennita'
equipollenti  al  trattamento  di fine rapporto, comunque denominate,
alla  cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, di cui all'art. 2-bis,
comma  2,  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 69, convertito nella
legge  27  aprile  1989, n. 154. Il modello e' posto in distribuzione
gratuita  presso  le  intendenze di finanza e gli uffici distrettuali
delle imposte dirette.