IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986; Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi; Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1989, con il quale il tasso di riferimento e' stato fissato, per il bimestre maggio-giugno 1989, nella misura del 14,25%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14,45%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1989 relativo alle operazioni sopra indicate; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e' determinato, per il bimestre luglio-agosto 1989, nelle seguenti misure: 13,70% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi; 14,45% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 giugno 1989 Il Ministro: AMATO