All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 19,
prima colonna, della  sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale,  dove  e'
scritto:  "E'  vietato  pescare,  detenere, trasportare o commerciare
esemplari delle seguenti specie, o loro  parti,...",  si  legga:  "E'
vietato  pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle
seguenti famiglie e specie, o loro parti,...".
   Al  punto  3) dello stesso articolo, dove e' scritto: "3) storioni
(Acipenseridae)", si legga: 3) storione comune (Acipenser Sturio)".