All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: "E' vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti specie, o loro parti,...", si legga: "E' vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti famiglie e specie, o loro parti,...". Al punto 3) dello stesso articolo, dove e' scritto: "3) storioni (Acipenseridae)", si legga: 3) storione comune (Acipenser Sturio)".