IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766; Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 33 del 16 maggio 1960; Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio del somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Roma l'11 giugno 1965 per stabilire le modalita' e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, in sostituzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Roma l'11 giugno 1965; Vista la nota n. SG(85)D 8674 del 5 luglio 1985, con la quale la commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano di avere stanziato 69.500 ECU per concedere un aiuto finanziario a venti lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro a seguito della chiusura della miniera "S. Aloisio", sita in Collio Val Trompia, di proprieta' della societa' mineraria "S. Aloisio S.r.l.", con sede legale e amministrativa in via L. Da Vinci - Breno (Brescia); Considerata l'intesa raggiunta con scambio di note tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee per superare le difficolta' interpretative derivanti dalla circostanza che la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee del 29 maggio 1984, entrata in vigore con effetto retroattivo, e' venuta a sovrapporsi all'accordo tra l'Alta autorita' ed il Governo italiano dell'11 giugno 1965, che era in vigore all'epoca in cui e' stata inoltrata alla commissione delle Comunita' europee la richiesta di applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA avanzata dalla societa' "Mineraria S. Aloisio S.r.l."; Vista la nota n. 2/1445/B-9-5 del 10 aprile 1987, con la quale il Governo italiano, valutate le ipotesi di soluzione formulate in occasione dell'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles in data 3 marzo 1987, ha proposto formalmente di erogare le provvidenze ai venti lavoratori licenziati dalla societa' mineraria S. Aloisio sulla base dell'accordo CECA/Italia dell'11 giugno 1965, limitando pero' la durata dell'intervento a 12 mesi, con il massimale per il calcolo dell'indennita' di attesa rivalutato in L. 846.545; Vista la nota n. 005680 del 15 maggio 1987, con la quale la commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano la propria partecipazione al costo delle misure sociali a favore di lavoratori licenziati dalla societa' "Mineraria S. Aloisio S.r.l." sulla scorta dell'accordo CECA/Italia dell'11 giugno 1965, per un periodo di 12 mesi, con un massimale rivalutato di L. 846.545, nei limiti dello stanziamento gia' effettuato di 69.500 ECU; Vista la nota n. 400/040304/7 del 26 febbraio 1988, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha determinato l'importo da accreditare a titolo di contributi assicurativi a favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Mineraria S. Aloisio; Decreta: In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e' autorizzata l'erogazione delle provvidenze spettanti ai lavoratori licenziati dalla societa' Mineraria S. Aloisio nei limiti ed alle condizioni concordati tra il Governo italiano e la commissione delle Comunita' europee con lo scambio delle note citate nella premessa del presente decreto. La spesa per l'erogazione delle provvidenze ai lavoratori e gli oneri sociali da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ammonta a L. 195.750.116. La meta' a carico del Governo italiano risulta pari a L. 97.875.058, da cui devono essere detratte L. 64.431.864, gia' erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di indennita' speciale di disoccupazione. La differenza, pari a L. 33.443.194, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1172 del 5 novembre 1964. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1988 COSSIGA FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato AMATO, Ministro del tesoro FRACANZANI, Ministro delle partecipazioni statali Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1989 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 264