I MINISTERI DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA' Visto gli articoli 13, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, art. 1, comma 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, con particolare riferimento all'allegato IV; Ritenuta la necessita' di concordare al fine di un piu' agile coordinamento le modalita' attuative delle autorizzazioni relative agli interventi di risanamento ambientale nelle centrali termoelettriche in esercizio o in costruzione, nonche' per gli interventi di ripotenziamento delle centrali termoelettriche in esercizio ove tali interventi producano un miglioramento ambientale con abbattimento delle emissioni inquinanti; Ritenuto che tali interventi non sono di norma soggetti alla valutazione di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ma devono tuttavia essere presi in esame anche dalla commissione di cui all'art. 18, quinto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini di verificare la sussistenza del "miglioramento ambientale"; Viste le consultazioni rese dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente in data 28 febbraio 1989, prot. n. 916/AMB e prot. n. 915/AMB; Considerato che, in attuazione dell'ordine del giorno n. 9/3434/1 Bortolani ed altri approvato alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1989, le amministrazioni competenti tendono ad applicare i limiti alle emissioni relative ai nuovi grandi impianti di combustione anche agli impianti esistenti, sulla base di un programma organico compatibile con i tempi tecnici e graduato con l'esigenza di assicurare l'energia elettrica nel Paese; Convengono la procedura da adottare per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione degli interventi di cui alle premesse secondo le seguenti modalita': Art. 1. Il progetto di risanamento ambientale di centrali termoelettriche in esercizio o in costruzione nonche' gli interventi comportanti il ripotenziamento connessi ad un miglioramento ambientale deve essere presentato dall'impresa interessata: ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'; a cura del Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente competente affinche' provveda a compilare il rapporto sul progetto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; a cura del Ministero dell'ambiente alla commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto dalla procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.