I MINISTERI DELL'AMBIENTE,
           DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           E DELLA SANITA'
   Visto  gli  articoli  13, 15 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, art. 1, comma 3;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, con particolare riferimento all'allegato IV;
   Ritenuta  la  necessita'  di  concordare  al fine di un piu' agile
coordinamento le modalita' attuative  delle  autorizzazioni  relative
agli    interventi   di   risanamento   ambientale   nelle   centrali
termoelettriche in  esercizio  o  in  costruzione,  nonche'  per  gli
interventi  di  ripotenziamento  delle  centrali  termoelettriche  in
esercizio ove tali interventi producano un  miglioramento  ambientale
con abbattimento delle emissioni inquinanti;
   Ritenuto  che  tali  interventi  non  sono  di norma soggetti alla
valutazione di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma
3,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, ma devono tuttavia essere presi in  esame  anche  dalla
commissione  di  cui  all'art. 18, quinto comma, della legge 11 marzo
1988, n. 67, ai fini di verificare la sussistenza del  "miglioramento
ambientale";
   Viste le consultazioni rese dall'Ufficio legislativo del Ministero
dell'ambiente in data 28 febbraio 1989, prot. n. 916/AMB e  prot.  n.
915/AMB;
   Considerato  che, in attuazione dell'ordine del giorno n. 9/3434/1
Bortolani ed altri approvato alla Camera dei  deputati  nella  seduta
dell'8  febbraio  1989,  le  amministrazioni  competenti  tendono  ad
applicare i limiti alle emissioni relative ai nuovi  grandi  impianti
di  combustione  anche  agli  impianti  esistenti,  sulla  base di un
programma organico compatibile con i tempi  tecnici  e  graduato  con
l'esigenza di assicurare l'energia elettrica nel Paese;
                              Convengono
la  procedura  da  adottare  per  l'emanazione  del  provvedimento di
autorizzazione degli interventi  di  cui  alle  premesse  secondo  le
seguenti modalita':
                               Art. 1.
   Il  progetto di risanamento ambientale di centrali termoelettriche
in esercizio o in costruzione nonche' gli interventi  comportanti  il
ripotenziamento  connessi  ad un miglioramento ambientale deve essere
presentato dall'impresa interessata:
    ai  Ministeri  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanita';
    a  cura del Ministero dell'ambiente alla regione territorialmente
competente affinche' provveda a compilare il rapporto sul progetto ai
sensi  del  quarto  e  quinto  comma  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
    a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  alla  commissione  di cui
all'art. 18,  comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per
verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto
dalla procedura prevista dall'art. 6 della legge 8  luglio  1986,  n.
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