Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti pervenuti dal settore bancario e dagli operatori interessati, si forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art.17, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988. 1) Residenza (art. 1). Le banche sono tenute ad accertare i requisiti richiesti per la titolarita' di conti di pertinenza estera all'atto dell'accensione dei conti stessi. Resta, comunque, fermo per i titolari l'obbligo di comunicare tempestivamente alle banche le variazioni di "status valutario" influenti ai fini del mantenimento dei conti medesimi. Quanto precisato in materia di conti vale anche per i depositi di valori mobiliari. Le banche procedono analogamente nel caso di conti interni intestati a soggetti residenti privi della cittadinanza italiana. Gli stranieri immigrati in Italia possono accreditare i risparmi su redditi da lavoro ivi prodotti anche su conti esteri aperti in Italia a proprio nome. Ai fini della verifica di regolarita' gli immigrati, all'atto del trasferimento all'estero dei risparmi stessi o dell'accreditamento su conto estero, sono tenuti ad effettuare la comunicazione verbale o a produrre la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni correnti non mercantili; resta inteso che i singoli trasferimenti o accrediti dovranno riferirsi a risparmi relativi a redditi prodotti nell'arco di un anno e non a risparmi accumulati in precedenza, per i quali ultimi valgono le norme generali in materia di procedura di riconoscimento di pertinenza estera. 2) Regime e cessione delle valute (articoli 3 e 5). Gli effetti cambiari in valuta non rientrano tra i titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari che sono valuta ai sensi dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 (art. 3). L'importo di L. 2.500.000, per il quale e' prevista l'esenzione dall'obbligo di cessione, non e' una "franchigia" riferibile ad ogni singola operazione, bensi' il limite massimo in banconote estere che i residenti possono globalmente detenere (art. 5). Il termine per il versamento o la cessione delle valute estere residuate da assegnazioni per viaggi all'estero decorre dalla data del rientro in Italia dell'assegnatario (art. 5). I finanziamenti erogati direttamente all'estero da non residenti a residenti e da questi utilizzati per il regolamento di debiti verso altri non residenti non sono assoggettati a verifica di regolarita'. Il relativo rimborso, considerato regolamento della sottostante operazione, e' come tale soggetto a verifica di regolarita'. Ove il finanziamento sia successivo al contratto da cui si origina il debito, tale circostanza comporta, anche ai fini della verifica, modifica dei termini contrattuali (art. 5). 3) Prodotti e servizi finanziari (art. 4). Le limitazioni all'offerta di prodotti e servizi finanziari dell'estero riguardano esclusivamente la sollecitazione al pubblico risparmio in Italia da parte di non residenti; resta ferma, viceversa, la facolta' dei residenti di acquistare direttamente all'estero da non residenti, beninteso nel rispetto delle norme di canalizzazione e deposito, qualsivoglia prodotto o servizio finanziario purche' non abbia per oggetto i titoli che sono valuta ai sensi dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988. L'acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni di investimento esteri, autorizzati ad operare in Italia, e' soggetto a verifica di regolarita', costituendo impiego di capitali italiani all'estero (investimento di portafoglio). L'acquisto di valori mobiliari italiani da parte dei predetti fondi, sia pure effettuato con raccolta in Italia, e' qualificato investimento estero e come tale assoggettato a verifica. 4) Conti di pertinenza dei residenti (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). Il conto d'attesa non puo' essere utilizzato in alternativa ai conti transitori disciplinati dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 105/1989 in quanto nei conti d'attesa non possono essere accreditate le partite in valuta per le quali sussistono tutti gli elementi richiesti per la verifica di regolarita' (art. 6). Le assegnazioni per motivi di cura, cultura, istruzione, lavoro, circolazione e soggiorno all'estero possono essere effettuate anche con prelievo in contanti dai conti in valuta di pertinenza degli operatori residenti (art. 7). Gli interessi in valuta con i quali vengono remunerati i conti valutari sono accreditati, a loro volta, in conto valutario con la caratteristica di "diretta acquisizione", indipendentemente dalla circostanza che le partite del conto cui la remunerazione e' relativa siano di giro o di diretta acquisizione (art. 7). Il titolare di conto autorizzato puo' vendere a termine sul mercato dei conti valutari i futuri incassi derivanti dall'attivita' per la quale detiene il conto autorizzato (art. 8). I finanziamenti erogati a compagnie di navigazione, spedizionieri e imprese di assicurazione titolari di conto autorizzato, utilizzati, rispettivamente, per pagamenti all'estero, anticipazioni di spese a carico di non residenti e reintegro delle riserve tecniche, possono essere estinti anche con valuta acquistata sul mercato (art. 8). Le imprese di assicurazione devono utilizzare l'allegato 1 del decreto ministeriale n. 105/1989, le cui voci risultano contrassegnate da asterisco, per comunicare i dati del saldo tecnico aggiornato risultante da bilanci approvati dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto ministeriale n. 105 (art. 9). Le banche detentrici dei conti autorizzati delle compagnie di navigazione procederanno alla cessione delle eccedenze giornaliere sul massimale, eventualmente accertate nel corso della verifica annuale di regolarita', solo nel caso in cui tali eccedenze risultino ancora in essere all'atto della verifica (art. 10). I conti transitori in valuta aperti al nome di mandatari residenti, utilizzabili per pagamenti nell'interesse di non residenti, possono essere addebitati anche per il regolamento dei compensi spettanti ai mandatari medesimi (art. 11). I conti che i residenti, beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti, detengono all'estero, possono essere denominati anche in lire (art. 12). La possibilita' di detenere all'estero conti speciali in valuta accreditabili con disponibilita' legittimamente esportate o trasferite dall'Italia deve intendersi riferita anche agli uffici di rappresentanza di imprese residenti (art. 12). 5) Esportazione di mezzi di pagamento e di valori mobiliari (articoli 14 e 15). I residenti che intendono partecipare ad aste, fiere o mercati esteri possono usufruire delle assegnazioni previste per "lavoro" (art. 14). Le banche abilitate sono tenute a corredare le proprie esportazioni di mezzi di pagamento in lire e in valuta con idonei documenti di attestazione ed individuazione (art. 14). L'esportazione e l'importazione di mezzi di pagamento da parte di frontalieri sono disciplinate dalle norme di carattere generale previste in materia per gli altri residenti (art. 14). Gli assegni tratti sui conti interni a favore di non residenti per il regolamento di spese relative a cura, cultura, istruzione, lavoro, circolazione e soggiorno all'estero devono essere espressi esclusivamente in lire. Detti assegni possono essere emessi esclusivamente in favore del non residente che fornisce la relativa prestazione. Il limite di 10 milioni va riferito ad una medesima obbligazione (art. 14). Le banche abilitate possono procedere al regolamento direttamente in favore di stranieri beneficiari degli assegni in lire interne di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 105/1989 sulla base del solo documento di identita' (art. 15). Ai fini dell'esportazione, della conversione in valuta o dell'accreditamento in conto estero, si intendono legittimamente acquisite in Italia da parte di non residenti le banconote italiane: per importi fino a un milione, in ogni caso; per importi da uno a cinque milioni, qualora risultino da precedente negoziazione di valuta; per importi superiori, qualora risultino da negoziazione di valuta, la cui precedente importazione sia opportunamente documentata, la negoziazione in Italia della valuta deve essere dimostrata mediante esibizione della relativa contabile bancaria (art. 15). 6) Adempimenti e deroghe in materia di canalizzazione (articoli 16, 17, 18 e 27). La consegna in Italia di mezzi di pagamento in lire da parte dei debitori a residenti mandatari di creditori non residenti, non costituendo regolamento valutario, non da' luogo a verifica di regolarita'; questa sara' effettuata all'atto del successivo trasferimento in favore dell'avente diritto non residente; in tale sede la dichiarazione valutaria e' resa dal mandatario residente con riferimento al debitore originario (art. 16). I trasferimenti valutari effettuati per il tramite dell'Amministrazione postale non sono soggetti a verifica di regolarita' (art. 17). Le banche abilitate possono acquisire in valuta il corrispettivo di spese in valuta sostenute per conto della clientela residente nonche' incassare in valuta le commissioni loro dovute per operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi (art. 18). Non rientrano tra gli atti di disposizione di valute estere tra residenti quelli che hanno per oggetto cambiali o vaglia cambiari in valuta a carico di non residenti (art. 18). Le banche possono procedere al regolamento di assegni ricevuti dall'estero, privi dei requisiti richiesti dall'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della clausola di non trasferibilita', anche sulla base di specifica dichiarazione scritta del residente interessato, attestante la regolarita' dell'operazione sottostante, sostitutiva della documentazione (art. 27). 7) Compensi di mediazione (art. 19). Gli adempimenti specifici previsti per il trasferimento all'estero dei compensi di mediazione non sono riferibili ai regolamenti per attivita' di intermediazione non inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 1754 e seguenti del codice civile. Pertanto il regolamento di provvigioni all'agente (art. 1742 e seguenti del codice civile) e al commissionario (art. 1731 e seguenti del codice civile) e' subordinato solo alla normale verifica di regolarita'. 8) Verifiche (art. 24). Qualora, a seguito di variazioni contrattuali, si determinino le condizioni che rendono necessaria la verifica di operazioni doganali precedentemente non assoggettate a tale adempimento, la relativa dichiarazione valutaria deve essere presentata entro quindici giorni dalla data della variazione stessa. I residenti che pongono in essere operazioni in cambi a termine o con opzione devono conservare ai propri atti la documentazione relativa. Le operazioni con l'estero di natura mercantile senza regolamento di valore non superiore a 20 milioni non sono assoggettate a verifica. I trasferimenti da e verso l'estero di somme fino a lire 1 milione, che non costituiscono frazionamento di operazioni valutarie di importo superiore, non sono assoggettati a verifica. 9) Conti di non residenti (articoli 25 e 26). I movimenti effettuati sui conti "Rappresentanza estera" non sono assoggettati a verifica a carico dei titolari (art. 25). Nei conti "Rappresentanza estera" possono essere accreditate anche le somme riconosciute agli intestatari dei conti medesimi, a titolo di retribuzione, da parte dell'ente di appartenenza (art. 25). Le banche abilitate possono rilasciare ai titolari di conti di soggiorno libretti di assegni contraddistinti dall'indicazione della categoria del conto. Tali libretti sono utilizzabili: liberamente nei confronti di residenti; nei limiti della trasferibilita' del conto, nei confronti di non residenti (art. 26). 10) Oro (art. 28). I residenti che assumono prestiti d'uso di oro greggio sono tenuti ad utilizzarlo in proprio, direttamente o tramite terzi, per la produzione di beni in Italia. * * * Per quanto concerne il requisito di "omogeneita'" di cui al paragrafo I della circolare RV n. 1989/1 del 19 aprile 1989, si precisa che: relativamente all'informazione "data contratto" della sezione 2 della dichiarazione valutaria riepilogativa, il requisito di "omogeneita'" deve intendersi soddisfatto - oltre che per i contratti stipulati nello stesso mese - anche per quelli che, pur stipulati in mesi diversi, sono integrazioni dei primi. In tal caso la data da indicare e' quella dell'originario contratto; ad una stessa sezione 2 della dichiarazione valutaria riepilogativa possono essere accoppiate piu' sezioni 3 quando l'eterogeneita' dei regolamenti non consente la compilazione di un'unica sezione 3. Resta fermo che la possibilita' di riepilogare i regolamenti presuppone che essi si riferiscano ad operazioni gia' riepilogate con un'unica sezione 2. Inoltre si conferma, anche per le dichiarazioni valutarie riepilogative, il principio generale in base al quale la sezione 3 deve essere sempre prodotta congiuntamente alle relative sezioni 1 e 2. Il direttore: SCORDINO