IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
I   MINISTRI   DELLE  FINANZE,  DELLA  SANITA',  DELL'INDUSTRIA,  DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti  l'art.  43  del  regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari  e l'art. 108 del
regolamento  per  la  esecuzione  dello  stesso  regio decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1›  luglio  1926,  n.  1361,  i quali
prescrivono  che  le  analisi  occorrenti in applicazione delle norme
contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno
essere  eseguite,  dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti
da  questo  Ministero,  di  concerto con quelli delle finanze e della
sanita';
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327  "Regolamento  di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive  modificazioni,  in  materia  di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande";
Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1961, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  105 del 29 aprile 1961 e 12 settembre 1974, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  30 gennaio 1975, concernenti
"Metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali";
Ritenuto  opportuno  porre  a  disposizione  di  tutti gli istituti e
laboratori  pubblici  idonei metodi di analisi per il controllo delle
conserve  vegetali,  perche'  le  analisi  da essi compiute risultino
uniformi nei procedimenti e nei risultati;
Ritenuto  altresi'  di  procedere  all'aggiornamento  dei  metodi  di
analisi  di  cui  ai predetti decreti ministeriali 25 marzo 1961 e 12
settembre 1974;
Sentito  il  parere  della commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali  di  analisi per i prodotti agrari e per le sostanze di uso
agrario  -  sottocommissione  conserve  vegetali,  di  cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
204 del 27 luglio 1981;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Sono  approvati  i  "Metodi  ufficiali  di  analisi  per  le conserve
vegetali  -  parte  generale",  descritti  nell'allegato  al presente
decreto.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  d.P.R.  18  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -Il  testo  dell'art.  43  del  R.D.L.  n.  2033/1925 e' il
          seguente:
          "Art.  43-Tutte  le  analisi occorrenti in applicazione del
          presente decreto saranno eseguite con  i  metodi  ufficiali
          prescritti  ed i relativi certificati saranno rilasciati in
          esenzione dalla tassa di bollo.
          Occorrendo,  i  direttori  di  laboratorio dipendenti dallo
          Stato  incaricati  delle  analisi  potranno,  per   queste,
          avvalersi,  sotto  la loro responsabilita', di analizzatori
          di loro fiducia, i  quali  saranno  compensati  in  ragione
          delle  analisi  eseguite,  con i fondi messi a disposizione
          dei detti direttori per l'esecuzione del servizio".
          -Il  testo  dell'art.  108  del  R.D.  n.  1361/1926  e' il
          seguente:
          'Art.  108-Per  le analisi dei prodotti e delle sostanze di
          cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i  metodi
          prescritti   dal   Ministero  dell'economia  nazionale,  di
          concerto  con  quelli   dell'interno   e   delle   finanze.
          L'analizzatore  pero',  al solo scopo di meglio convalidare
          il giudizio, puo' ricorrere anche ad altri  metodi,  ma  di
          essi dovra' dar cenno nella sua relazione".