IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande"; Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 29 aprile 1961 e 12 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1975, concernenti "Metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali"; Ritenuto opportuno porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo delle conserve vegetali, perche' le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati; Ritenuto altresi' di procedere all'aggiornamento dei metodi di analisi di cui ai predetti decreti ministeriali 25 marzo 1961 e 12 settembre 1974; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e per le sostanze di uso agrario - sottocommissione conserve vegetali, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1981; Decreta: Art. 1. Sono approvati i "Metodi ufficiali di analisi per le conserve vegetali - parte generale", descritti nell'allegato al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con d.P.R. 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -Il testo dell'art. 43 del R.D.L. n. 2033/1925 e' il seguente: "Art. 43-Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti ed i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo. Occorrendo, i direttori di laboratorio dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi potranno, per queste, avvalersi, sotto la loro responsabilita', di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio". -Il testo dell'art. 108 del R.D. n. 1361/1926 e' il seguente: 'Art. 108-Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i metodi prescritti dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze. L'analizzatore pero', al solo scopo di meglio convalidare il giudizio, puo' ricorrere anche ad altri metodi, ma di essi dovra' dar cenno nella sua relazione".