IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli articoli 2 (comma 1), 3 (comma 5), 4 (comma 1) e 6 (comma
2),  del  decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge
con legge 24 gennaio 1986, n. 7;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 20
aprile  1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti
del lavaggio;
  Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanita'
13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale
di fosforo nei preparati per lavare;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo)
ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come
tolleranza  di  produzione, viene determinata con il metodo descritto
nell'allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 maggio 1989
                                  Il Ministro della sanita'
                                        DONAT CATTIN
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Si  riportano  gli  articoli  della  legge e dei decreti
          citati:
              - D.L. 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24
          gennaio 1986, n. 7:
             "Art.  2  (comma  1).  -  Sono  vietate  la  produzione,
          l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione  e
          l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un
          contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in
          concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:
              4,50  per  cento  per i preparati da bucato in macchina
          lavatrice;
              4,00  per  cento per i preparati da bucato a mano e per
          comunita';
              6,00 per i preparati da lavastoviglie;
              2,00 per i preparati per piatti a mano".
             "Art.  3  (comma 5). - A decorrere dal 30 giugno 1986 il
          contenuto dei composti di fosforo, espressi  come  fosforo,
          presenti  nei  preparati per lavare, ad eccezione di quelli
          per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per
          cento".
             "Art. 4 (comma 1). - I prodotti coadiuvanti del lavaggio
          non possono contenere composti di fosforo e debbono  essere
          biodegradabili  ai  sensi  della  legge  26 aprile 1983, n.
          136".
             "Art. 6 (comma 2). - Entro il 31 marzo 1988, con decreto
          del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per
          l'ecologia  e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e   dell'artigianato,   da   pubblicarsi   sulla   Gazzetta
          Ufficiale,  la percentuale massima del 2,50 per cento per i
          composti di fosforo, espressi come fosforo,  nei  preparati
          per  lavare  di cui all'art. 3, comma 5, e' ridotta sino al
          limite  dell'1  per  cento  ed  e'  altresi'  stabilita  la
          relativa disciplina transitoria".
              - Decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n.
          162:
             "Art.  4  (comma  1).  -  I coadiuvanti del lavaggio non
          possono contenere  composti  di  fosforo,  fatte  salve  le
          tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5 per
          cento in peso espresso come fosforo".
              - Decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988,
          n. 413:
             "Art.  4  (comma 1). - A decorrere dal 1› gennaio 1989 i
          preparati per lavare di cui  all'art.  3,  comma  5,  della
          legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una
          percentuale massima dei composti di fosforo, espresso  come
          fosforo, non superiore all'1 per cento".
             "Art.  4  (comma 3). - Con provvedimenti successivi sono
          stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo  della
          rispondenza alle prescrizioni di cui sopra".