IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 2 (comma 1), 3 (comma 5), 4 (comma 1) e 6 (comma 2), del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge con legge 24 gennaio 1986, n. 7; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti del lavaggio; Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare; Decreta: Articolo unico 1. La percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo) ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come tolleranza di produzione, viene determinata con il metodo descritto nell'allegato al presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 maggio 1989 Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Si riportano gli articoli della legge e dei decreti citati: - D.L. 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7: "Art. 2 (comma 1). - Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati: 4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice; 4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunita'; 6,00 per i preparati da lavastoviglie; 2,00 per i preparati per piatti a mano". "Art. 3 (comma 5). - A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento". "Art. 4 (comma 1). - I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136". "Art. 6 (comma 2). - Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, e' ridotta sino al limite dell'1 per cento ed e' altresi' stabilita la relativa disciplina transitoria". - Decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162: "Art. 4 (comma 1). - I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5 per cento in peso espresso come fosforo". - Decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413: "Art. 4 (comma 1). - A decorrere dal 1 gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espresso come fosforo, non superiore all'1 per cento". "Art. 4 (comma 3). - Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alle prescrizioni di cui sopra".