Al presidente della giunta della regione Abruzzo Al presidente della giunta della regione Emilia-Romagna Al presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Al presidente della giunta della regione Marche Al presidente della giunta della regione Molise Al presidente della giunta della regione Puglia Al presidente della giunta della regione Veneto Al fine di realizzare, con l'urgenza richiesta dall'adozione del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge citato, le SS.LL. possono provvedere alle richieste di finanziamento secondo le seguenti indicazioni per quanto applicabili e salvo le eventuali prescrizioni che si renderanno necessarie a seguito della conversione del decreto-legge suddetto: 1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge le regioni costiere adriatiche in indirizzo, propongono, entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente comunicazione, gli interventi presentando in duplice copia alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente le istanze di finanziamento relative. 2. Le regioni nel presentare le istanze di finanziamento allegheranno, per ciascuna di esse, l'apposita schedaprogetto allegata e la eventuale certificazione di conformita' della scheda stessa con la documentazione tecnica e scientifica ad essa sottostante. 3. Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potra' essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 700 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili. 4. Le istante di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo massimo di trenta giorni dalla concessione del finanziamento. 5. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che: a) contengano richieste di finanziamento relative ad interventi gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione; b) si riferiscano ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti. 6. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la scheda-progetto relativa a ciascun intervento sara' compilata in conformita' con le indicazioni contenute nella nota informativa allegata alla scheda stessa. Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente, a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Si terra' naturalmente conto del contributo di ciascun intervento al risanamento ambientale in relazione della gravita' delle condizioni di inquinamento dell'area interessata dalle soluzioni tecniche prescelte, nonche' dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sotto-stimati, la valutazione potra' essere effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente modificati sentite, ove occorra, le amministrazioni ed i responsabili interessati, con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto. Il Ministro: RUFFOLO