Al presidente della giunta della
                                  regione Abruzzo
                                  Al presidente della giunta della
                                  regione Emilia-Romagna
                                  Al  presidente  della  giunta della
                                  regione   autonoma   Friuli-Venezia
                                  Giulia
                                  Al presidente della giunta della
                                  regione Marche
                                  Al presidente della giunta della
                                  regione Molise
                                  Al presidente della giunta della
                                  regione Puglia
                                  Al presidente della giunta della
                                  regione Veneto

  Al  fine  di  realizzare, con l'urgenza richiesta dall'adozione del
decreto-legge  13 giugno 1989, n. 227, gli interventi di cui all'art.
2  del  decreto-legge  citato,  le  SS.LL.  possono  provvedere  alle
richieste di finanziamento secondo le seguenti indicazioni per quanto
applicabili  e  salvo  le  eventuali  prescrizioni  che si renderanno
necessarie a seguito della conversione del decreto-legge suddetto:
  1.  Ai  fini  della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2
del  decreto-legge  le  regioni  costiere  adriatiche  in  indirizzo,
propongono,  entro  venti  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente comunicazione, gli interventi presentando in
duplice copia alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione
dei  progetti  di  protezione  e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente le istanze di finanziamento relative.
  2.   Le   regioni   nel  presentare  le  istanze  di  finanziamento
allegheranno,   per   ciascuna  di  esse,  l'apposita  schedaprogetto
allegata  e  la  eventuale certificazione di conformita' della scheda
stessa   con   la   documentazione  tecnica  e  scientifica  ad  essa
sottostante.
  3.  Per  ciascun  intervento  funzionalmente autonomo potra' essere
presentata  richiesta  di  finanziamento per un ammontare complessivo
non  inferiore  a  200  milioni  e  non  superiore a 700 milioni, con
l'indicazione,  se  necessario  ai  fini  della definizione del piano
finanziario  per  la  completa copertura del fabbisogno relativo alla
realizzazione   dell'intervento,   delle  eventuali  altre  fonti  di
finanziamento rese disponibili.
  4.   Le  istante  di  finanziamento  dovranno  essere  relative  ad
interventi  di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo
massimo di trenta giorni dalla concessione del finanziamento.
  5. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:
    a)  contengano  richieste di finanziamento relative ad interventi
gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione;
    b)  si  riferiscano  ad  interventi  gia' dotati di una specifica
totale copertura finanziaria su altre fonti.
  6. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la
scheda-progetto  relativa  a  ciascun  intervento  sara' compilata in
conformita'  con  le  indicazioni  contenute  nella  nota informativa
allegata alla scheda stessa.
  Gli    interventi,    cosi'   come   prospettati   nelle   relative
schede-progetto  e  nella documentazione allegata, formeranno oggetto
di  istruttoria  tecnica  presso  il  Ministero dell'ambiente, a cura
della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti
di  protezione  e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Si terra' naturalmente conto del
contributo   di  ciascun  intervento  al  risanamento  ambientale  in
relazione  della  gravita' delle condizioni di inquinamento dell'area
interessata  dalle soluzioni tecniche prescelte, nonche' dell'analisi
e del confronto dei costi e dei benefici attesi.
  Ove  si  accerti  in  fase  istruttoria  che i costi e/o i benefici
indicati  siano  sovra  o sotto-stimati, la valutazione potra' essere
effettuata sulla base di costi e/o benefici opportunamente modificati
sentite,   ove   occorra,   le   amministrazioni  ed  i  responsabili
interessati,  con  conseguente  eventuale rettifica del finanziamento
rispetto all'ammontare richiesto.
                                                 Il Ministro: RUFFOLO