IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali; Accertata, ai sensi dell'art. 1 della precitata legge, una situazione di emergenza nascente dalla necessita' di far approdare urgentemente in un porto italiano la nave Deep Sea Carrier, proveniente dalla Nigeria e trasportante rifiuti industriali di origine italiana che, per la loro tossicita', richiedono lo smaltimento urgente; Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1989 con il quale vengono individuati nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep Sea Carrier e nella regione Toscana l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato e pretrattamento ai fini del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti industriali di presunta origine italiana trasportati dalla suddetta nave; Considerata la particolare situazione nella quale devono effettuarsi, con la massima urgenza e sicurezza, le operazioni relative all'ispezione del carico a bordo della nave predetta, allo scarico dei containers/fusti e loro trasporto all'area di lavoro in zona portuale, all'esame del carico e relativa catalogazione, al prelievo dei campioni per le analisi chimiche e messa in sicurezza dei fusti ai fini del trasporto e successivo trasferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio controllato nel frattempo realizzati ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti negli impianti italiani o esteri che si renderanno disponibili; Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali; Ritenuta pertanto la necessita', in relazione alla complessita' ed alla delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla nomina di un commissario ad acta per l'effettuazione di tutte le predette operazioni, e di attribuire allo stesso, per il compimento delle operazioni sopra indicate, comprese quelle relative al trasporto, la facolta' di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge; Sentiti gli amministratori della regione Toscana e gli amministratori del comune di Livorno; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato all'effettuazione di tutte le operazioni di cui ai successivi articoli 2 e 4, il presidente della regione Toscana, dott. Gianfranco Bartolini e' nominato commissario straordinario ad acta.