IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri delle Comunita' europee, relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione; Visto l'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/CEE sopracitata; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1981 su recepimento della prima lista (1 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre 1979; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento della prima lista (2 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto 1981; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento delle liste degli organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto 1981; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1981 sul recepimento della seconda e terza lista (1 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 sul recepimento del terzo gruppo dei testi italiani della prima lista di norme armonizzate e del 2 gruppo dei testi italiani della seconda e terza lista di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1987 sul recepimento della lista riassuntiva delle norme armonizzate, unitamente alla pubblicazione di ulteriori testi italiani di tali norme, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987; Vista la lista riassuntiva di norme armonizzate riportate nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, n. 168 del 27 giugno 1988, unitamente ad un elenco aggiornato di organismi e di modelli di marchi di conformita'; Considerata l'opportunita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la lista aggiornata delle norme armonizzate, unitamente ad un gruppo di testi italiani di dette norme, e l'elenco aggiornato degli organismi e dei modelli di marchi di conformita'; Decreta: Art. 1. E' recepita, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e pubblicata, nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, la quinta lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente ad un gruppo di testi italiani di dette norme, di cui rispettivamente all'allegato I e II, parti integranti del presente decreto: - L'allegato I contiene la tabella riassuntiva relativa ai titoli delle norme armonizzate e delle norme italiane corrispondenti. - L'allegato II contiene le tabelle relative ad un ulteriore integrazione (5 gruppo dei testi italiani di norme CEI armonizzate corrispondenti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 791/1977 e' il seguente: "Art. 3. - Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini dela sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunita' europea. Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il decreto, con allegate le norme armonizzate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformita' alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di alcune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23". - La direttiva n. 73/23/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 77 del 26 marzo 1973. Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 3 della legge n. 791/1977: Si veda note alle premesse.