IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista  la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri delle Comunita'
europee,   relativa   al  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
impiegato entro certi limiti di tensione;
Visto  l'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione
della direttiva n. 73/23/CEE sopracitata;
Visto  il  decreto  ministeriale  1› agosto 1981 su recepimento della
prima   lista  (1›  gruppo)  di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre
1979;
Visto  il  decreto  ministeriale 1› agosto 1981 sul recepimento della
prima   lista  (2›  gruppo)  di  norme  armonizzate,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto
1981;
Visto  il  decreto  ministeriale 1› agosto 1981 sul recepimento delle
liste  degli  organismi,  dei  modelli  dei marchi e dei certificati,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273
del 29 agosto 1981;
Visto  il  decreto ministeriale 25 ottobre 1981 sul recepimento della
seconda  e  terza  lista (1› gruppo) di norme armonizzate, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 299 del 30
ottobre 1981;
Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1984 sul recepimento del
terzo   gruppo   dei  testi  italiani  della  prima  lista  di  norme
armonizzate  e del 2› gruppo dei testi italiani della seconda e terza
lista di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984;
Visto  il  decreto  ministeriale  13 marzo 1987 sul recepimento della
lista   riassuntiva   delle   norme   armonizzate,   unitamente  alla
pubblicazione  di  ulteriori testi italiani di tali norme, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
1987;
Vista  la  lista  riassuntiva  di  norme  armonizzate riportate nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita' europee, n. 168 del 27 giugno
1988, unitamente ad un elenco aggiornato di organismi e di modelli di
marchi di conformita';
Considerata l'opportunita', per la piu' ampia divulgazione possibile,
di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la
lista  aggiornata delle norme armonizzate, unitamente ad un gruppo di
testi  italiani di dette norme, e l'elenco aggiornato degli organismi
e dei modelli di marchi di conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
E'  recepita,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n.
791,   e  pubblicata,  nell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica
italiana,   la   quinta   lista  riassuntiva  di  norme  armonizzate,
unitamente  ad  un  gruppo  di  testi italiani di dette norme, di cui
rispettivamente  all'allegato  I  e II, parti integranti del presente
decreto:
-  L'allegato  I  contiene  la tabella riassuntiva relativa ai titoli
delle norme armonizzate e delle norme italiane corrispondenti.
-  L'allegato  II  contiene  le  tabelle  relative  ad  un  ulteriore
integrazione  (5›  gruppo dei testi italiani di norme CEI armonizzate
corrispondenti.
 
          Note alle premesse:
          -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 791/1977 e' il
          seguente:
          "Art.   3.  -  Si  presume  rispondente  alle  disposizioni
          dell'articolo 2 il materiale elettrico  che  soddisfa  alle
          norme   armonizzate   rilevanti  ai  fini  dela  sicurezza,
          stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione
          elettrotecnica   notificati   dagli   Stati   membri   alla
          commissione della Comunita' europea.
          Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianato.
          Il   decreto,   con   allegate  le  norme  armonizzate,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          Qualora  il  materiale  elettrico  di  cui  all'articolo  1
          costruito in conformita'  alle  suddette  norme  non  fosse
          rispondente    ai    requisiti    di   sicurezza   previsti
          dall'articolo 2 a causa di alcune delle norme armonizzate e
          recepite,  il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e
          l'artigianato, di concerto con i Ministri  per  gli  affari
          esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera'
          a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato,  con  il
          rispetto  della  procedura  prevista  dall'articolo 9 della
          direttiva CEE 19 febbraio 1973, n.  23".
          -  La  direttiva  n.  73/23/CEE  e'  stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L.  77  del
          26 marzo 1973.
          Nota all'art. 1:
          Per  il  testo dell'art. 3 della legge n. 791/1977: Si veda
          note alle premesse.