IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Genova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Il  titolo:  "6)  Scuola  diretta  a  fini  speciali per tecnici di
neurofisiopatologia" e gli articoli 534, 535,  536,  537,  538,  539,
540, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della
numerazione degli articoli successivi, come segue:
       6) Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia
  Art. 534. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali
di neurofisiopatologia presso l'Universita' degli studi di Genova.
  La  scuola  ha lo scopo di fornire una preparazione teorico pratica
per tecnici di neurofisiopatologia.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.
  Art.  535.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 536. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art. 537. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   strumentazione  medicale per analisi di segnali elettrofisiologici
I;
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
locomotore;
   fisiologia   generale,   del   sistema   nervoso  e  dell'apparato
locomotore (*);
   nozioni di igiene ospedaliera.
  2› Anno:
   strumentazione  medicale per analisi di segnali elettrofisiologici
II;
   patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
   tecniche       di      registrazione      elettroencefalografiche,
elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;
   rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;
   norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
   neurofisiopatologia I.
 3› Anno:
   tecniche  di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali)
ed analisi on-line assistita da computer;
   neuropsichiatria infantile;
   registrazioni in anestesia e rianimazione;
   nozioni di medicina legale;
   neurofisiopatologia II.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  538.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti ambulatori/laboratori:
   elettroencefalografia standard e dinamica;
   ipnologia;
   attivita' elettrica evocata;
   flussimetria ematica regionale cerebrale;
   velocimetria Doppler;
   elaborazione dati;
   archivio e refertazione.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  539.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnata
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Nell'art.  741,  nell'elenco  delle  scuole dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita'  di  Genova,  la  denominazione  della
scuola:  "6) - per tecnici di neurofisiopatologia", muta in: "6) - di
neurofisiopatologia".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1989
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 146