IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il titolo: "6) Scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia" e gli articoli 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue: 6) Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia Art. 534. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico pratica per tecnici di neurofisiopatologia. La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia. Art. 535. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 536. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 537. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici I; anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore; fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*); nozioni di igiene ospedaliera. 2 Anno: strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici II; patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore; tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler; rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione; norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente; neurofisiopatologia I. 3 Anno: tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) ed analisi on-line assistita da computer; neuropsichiatria infantile; registrazioni in anestesia e rianimazione; nozioni di medicina legale; neurofisiopatologia II. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 538. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori/laboratori: elettroencefalografia standard e dinamica; ipnologia; attivita' elettrica evocata; flussimetria ematica regionale cerebrale; velocimetria Doppler; elaborazione dati; archivio e refertazione. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 539. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima della data dell'esame. Nell'art. 741, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' di Genova, la denominazione della scuola: "6) - per tecnici di neurofisiopatologia", muta in: "6) - di neurofisiopatologia". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1989 Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 146