IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della  protezione
civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  54/FPC  del 7 novembre 1983, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio  1984,
che  dispone la realizzazione di circa quattromila alloggi nel comune
di Pozzuoli, localita' Monteruscello;
  Considerato  che  e' avvenuto il trasferimento della popolazione di
Pozzuoli nei nuovi insediamenti realizzati in Monteruscello;
  Considerato  che  nell'ambito  del  nuovo insediamento sono rimaste
numerose ed estese aree da destinare a futura  urbanizzazione  e  che
occorre provvedere alla loro custodia per evitarne sia il degrado che
l'occupazione da parte di abusivi;
  Considerato che il Dipartimento della protezione civile non dispone
del personale e mezzi d'opera idonei ad assolvere a tale compito  nel
modo proficuo;
  Considerato  ancora che esiste l'urgenza tra l'altro di evitare per
ragioni di sicurezza l'intromissione in dette aree degli abitanti del
nuovo insediamento;
  Considerato  che il Corpo forestale dello Stato operante nella zona
dispone delle attrezzature, mezzi personali  idonei  allo  scopo  per
compiti di istituto;
  Sentito  in  merito  il parere espresso dal capo del servizio opere
pubbliche di emergenza  il  quale  ritiene  che  debba  affidarsi  al
predetto istituto il compito della vigilanza delle predette aree fino
ad una loro definitiva o diversa destinazione;
  Sentiti  gli  organi  competenti  del  Ministero dell'agricoltura e
delle foreste tramite l'ufficio regionale di Napoli;
  Avvalendosi  dei  poteri  eccezionali  conferitigli ed in deroga ad
ogni norma vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e' demandato il
compito di provvedere, avvalendosi del Corpo delle guardie forestali,
alla   vigilanza   e  custodia  delle  aree  espropriate  non  ancora
utilizzate per uso urbanistico comprese nel  comprensorio  del  nuovo
insediamento  abitativo  di  Monteruscello in Pozzuoli fino alla data
della loro diversa destinazione finale.