IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 17 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni; Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata; Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate; Vista la propria ordinanza n. 1510/FPC del 20 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 1988, nella quale si autorizzava l'Ente irrigazione Puglia e Lucania a incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec; Vista la propria ordinanza n. 1731/FPC del 7 giugno 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989, con la quale si autorizzava un finanziamento di L. 600.000.000 per l'anno 1989 per il supero di portata dell'acquedotto Sinni da 8 mc/sec a 9 mc/sec; Vista la nota n. 3230/3 del 14 giugno 1989 dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania che chiede, in analogia con quanto disposto nell'ordinanza n. 1510/FPC, citata, anche per il 1989 l'autorizzazione all'incremento di portata fino a 9,5 mc/sec con destinazione del supero di 1,5 mc/sec all'acquedotto pugliese senza ulteriore aumento di spesa; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta al fine di contribuire al superamento dell'emergenza per carenza di acque per uso idropotabile della regione Puglia; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico E' affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle ulteriori opere, necessarie ad incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec, destinando il supero di portata di 1,5 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in localita' Parco Marchese. Per tali opere non e' previsto incremento della spesa prevista nell'ordinanza n. 1731/FPC. Rimane in vigore quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 1731/FPC. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 luglio 1989 Il Ministro: LATTANZIO