La  legge  21  dicembre  1978,  n.  845, legge-quadro in materia di
formazione professionale, nel definire le competenze dello  Stato  al
riguardo,  prevede  all'art. 18, lettera f), che spettano al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale "le  attivita'  di  studio,  di
ricerca,  di  documentazione,  di  informazione e sperimentazione" in
proposito.
  Lo  stesso  art. 18, lettera f), dispone che tali attivita' debbono
essere definite "mediante specifico programma  annuale  in  relazione
alle  esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo
e coordinamento nel settore, secondo quanto  previsto  dall'art.  41,
secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616", con esclusione,  pertanto,  di  ogni  stanziamento  di
"somme  a  favore  di  soggetti  pubblici  e privati per finalita' di
istruzione  professionale  da  parte  dello  Stato,  salvo  che   per
attivita'   di   studio,   ricerca   e   sperimentazione",  attivita'
esplicitate appunto nella norma in oggetto della legge-quadro.
  Sulla  base  dei  principi'  richiamati,  il programma ministeriale
annuale di dette attivita', nel quale si individuano gli obiettivi da
perseguire,  con  le  relative  priorita',  nello  svolgimento  delle
stesse, rappresenta il presupposto di operativita' delle  funzioni  a
tale  riguardo  attribuite dalla legge al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
  In  merito  alla  definizione del programma, secondo quanto sancito
dall'art. 17 della stessa legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  occorre
acquisire  il  parere  obbligatorio  della  Commissione  centrale per
l'impiego di cui all'art. 3- bis del decreto-legge 6 luglio 1978,  n.
351,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 4 agosto 1978, n.
479, integrata come previsto dal secondo comma del summenzionato art.
17,  nonche'  procedere  ad  istruire  eventuali proposte avanzate da
essa.
  Detto programma e' pubblicato mediante affissione nella bacheca del
Ministero,  ufficio  del  dirigente  generale  per  l'orientamento  e
l'addestramento  professionale  dei  lavoratori, via Castelfidardo n.
43, 00187 Roma, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
  Della  pubblicazione  del  programma  sara' data tempestiva notizia
tramite inserzione di apposito annuncio sui tre quotidiani di massima
diffusione  a  livello  nazionale e su quello di massima diffusione a
livello  di  ciascuna  regione  individuati  sulla  base   dei   piu'
aggiornati dati disponibili.
  Copia  del  programma  e'  inviata  a  tutti  i  competenti  uffici
decentrati del Ministero, destinatari  della  presente  circolare,  i
quali  sono  tenuti  a loro volta a provvedere all'affissione di esso
(con l'opportuna evidenza) presso le rispettive  sedi,  nonche',  per
conoscenza,  a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e
Bolzano.
  I competenti uffici centrali e periferici del Ministero forniscono,
negli orari di ricevimento  del  pubblico,  copia  del  programma  ai
soggetti interessati che ne facciano richiesta.
  I soggetti pubblici e privati interessati, in rapporto alla propria
qualificazione  scientifica  e  professionale,  ovvero  alle  proprie
finalita'   istituzionali   o   al   proprio  oggetto  sociale,  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  studio,  ricerca,  documentazione,
informazione e sperimentazione, cosi' come individuate e definite nel
programma  ministeriale  annuale,  debbono   inoltrare   domanda   al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di concessione dei
contributi destinati allo scopo entro e non oltre  il  31  maggio,  a
mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  o tramite
consegna diretta presso l'ufficio di protocollo.
  Le  domande,  da  indirizzare presso la sede del Ministero, ufficio
del dirigente dell'O.A.P.L., via Castelfidardo, n.  43,  00187  Roma,
debbono contenere:
   la specificazione della natura giuridica del soggetto proponente;
   l'indicazione  dell'oggetto  dell'attivita' di studio, di ricerca,
di documentazione, di informazione e  sperimentazione  proposta,  con
evidenziazione  della rispondenza della stessa agli obiettivi ed alle
priorita' fissate nel programma ministeriale relativo all'anno in cui
si richiede la concessione del contributo;
   la previsione dei tempi di svolgimento di tale attivita';
   l'ammontare globale del contributo richiesto.
  Ad esse debbono essere altresi' allegati in duplice copia:
   il    progetto,    motivato   e   dettagliato,   di   fattibilita'
dell'attivita' proposta, comprensivo  del  preventivo  di  spesa  per
l'espletamento di essa, oltre che dell'indicazione delle modalita' di
svolgimento dell'attivita', delle generalita' e  del  curriculum  del
responsabile del progetto;
   l'atto  istitutivo  e  lo statuto relativo al soggetto proponente,
ove questo abbia natura di ente privato  senza  finalita'  di  lucro,
ovvero di impresa.
  Puo'  essere,  inoltre, presentata in allegato alla domanda, sempre
in duplice copia, ogni documentazione utile, a giudizio del  soggetto
proponente,  a  significare  l'esperienza  da  questi maturata e/o la
competenza dimostrabile, ai  fini  di  comprovare  l'affidabilita'  e
l'idoneita' dello stesso all'attuazione dell'attivita' proposta.
  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina, con
proprio  decreto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di   bilancio,
l'importo  del contributo da concedere, se si tratta di enti pubblici
o di enti privati senza finalita' di lucro,  o  il  corrispettivo  da
corrispondere,  sulla  base di apposita convenzione, ove si tratti di
enti commerciali,  ai  soggetti  proponenti  che  abbiano  presentato
programmi  di  attivita'  risultati  validi  e coerenti con le scelte
assunte  con  il  programma  annuale,  sulla  base  delle  risultanze
dell'istruttoria  preventivamente  svolta,  in  relazione  a tutte le
domande  presentate  nei  termini,  dal   comitato   scientifico   di
consulenza  della  struttura ministeriale preposta all'orientamento e
alla formazione professionale, istituito con decreto  ministeriale  6
settembre 1988.
  Detto   comitato   procede,   entro  e  non  oltre  il  31  luglio,
all'espletamento delle funzioni istruttorie affidategli a norma della
presente  circolare,  anche  in  contraddittorio, se opportuno, con i
soggetti proponenti, motivando espressamente, con apposita  relazione
al Ministro, approvata a maggioranza semplice dei suoi componenti, le
proprie determinazioni circa l'ammissibilita' o la non ammissibilita'
alla   concessione   del   contributo  o  alla  sottoscrizione  della
convenzione delle domande esaminate.
  Le determinazioni del comitato hanno valore di parere consultivo.
  Ai soggetti che risultino ammessi al contributo o alla convenzione,
secondo le modalita' suindicate,  non  puo'  in  nessun  caso  essere
erogata  a  titolo di anticipo una quota superiore al 30% dell'intero
ammontare stabilito dal decreto  ministeriale  di  concessione  o  di
autorizzazione alla stipula della convenzione.
  In  caso  di  attivita'  che  comportino indagini sul campo, potra'
essere corrisposta una quota fino  al  30%  dell'importo  complessivo
sulla  base  della  presentazione di apposito rapporto intermedio che
illustri e documenti lo stato  di  avanzamento  dell'attivita'  e  le
spese sostenute.
  La    quota   residua   e'   versata   a   saldo,   a   conclusione
dell'espletamento  dell'attivita'  per  la  quale  e'   concesso   il
contributo   o   stipulata  la  convenzione.  L'attivita'  stessa  va
completata entro il termine  fissato  dal  decreto  relativo,  previa
verifica   da   parte  del  suddetto  comitato  di  consulenza  della
rispondenza dei risultati  di  essa  agli  obiettivi  prefissati  dal
programma annuale.
  I beneficiari del contributo e i soggetti convenzionati sono tenuti
a presentare al Ministero alla scadenza di tale termine gli elaborati
dell'attivita' svolta in 100 copie. I beneficiari del contributo sono
altresi' tenuti alla rendicontazione delle spese effettuate,  secondo
le  modalita'  cui  gli  stessi  sono  obbligati  in  relazione  alla
rispettiva natura giuridica, pena la mancata corresponsione del saldo
e la revoca della quota gia' percepita.
  La    rendicontazione    prodotta    e'    soggetta    a   verifica
contabile-amministrativa entro due mesi dalla presentazione.
  In  deroga  a  quanto  precedentemente  stabilito,  i  termini  per
l'attuazione del programma per l'anno 1989, sono cosi' fissati:
   pubblicazione del programma: 30 giugno 1989;
   presentazione delle domande: 31 luglio 1989;
   istruttoria del comitato scientifico: 15 settembre 1989.
  La  presente  circolare  annulla  ogni  precedente  disposizione in
materia e regola, in quanto applicabile, anche  i  rapporti  pendenti
con  i  soggetti beneficiari dei contributi per il programma relativo
all'anno 1988.
  Essa  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
                                                 Il Ministro: FORMICA