La legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale, nel definire le competenze dello Stato al riguardo, prevede all'art. 18, lettera f), che spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale "le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione" in proposito. Lo stesso art. 18, lettera f), dispone che tali attivita' debbono essere definite "mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", con esclusione, pertanto, di ogni stanziamento di "somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione", attivita' esplicitate appunto nella norma in oggetto della legge-quadro. Sulla base dei principi' richiamati, il programma ministeriale annuale di dette attivita', nel quale si individuano gli obiettivi da perseguire, con le relative priorita', nello svolgimento delle stesse, rappresenta il presupposto di operativita' delle funzioni a tale riguardo attribuite dalla legge al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In merito alla definizione del programma, secondo quanto sancito dall'art. 17 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 845, occorre acquisire il parere obbligatorio della Commissione centrale per l'impiego di cui all'art. 3- bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, integrata come previsto dal secondo comma del summenzionato art. 17, nonche' procedere ad istruire eventuali proposte avanzate da essa. Detto programma e' pubblicato mediante affissione nella bacheca del Ministero, ufficio del dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, via Castelfidardo n. 43, 00187 Roma, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Della pubblicazione del programma sara' data tempestiva notizia tramite inserzione di apposito annuncio sui tre quotidiani di massima diffusione a livello nazionale e su quello di massima diffusione a livello di ciascuna regione individuati sulla base dei piu' aggiornati dati disponibili. Copia del programma e' inviata a tutti i competenti uffici decentrati del Ministero, destinatari della presente circolare, i quali sono tenuti a loro volta a provvedere all'affissione di esso (con l'opportuna evidenza) presso le rispettive sedi, nonche', per conoscenza, a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. I competenti uffici centrali e periferici del Ministero forniscono, negli orari di ricevimento del pubblico, copia del programma ai soggetti interessati che ne facciano richiesta. I soggetti pubblici e privati interessati, in rapporto alla propria qualificazione scientifica e professionale, ovvero alle proprie finalita' istituzionali o al proprio oggetto sociale, allo svolgimento delle attivita' di studio, ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione, cosi' come individuate e definite nel programma ministeriale annuale, debbono inoltrare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concessione dei contributi destinati allo scopo entro e non oltre il 31 maggio, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso l'ufficio di protocollo. Le domande, da indirizzare presso la sede del Ministero, ufficio del dirigente dell'O.A.P.L., via Castelfidardo, n. 43, 00187 Roma, debbono contenere: la specificazione della natura giuridica del soggetto proponente; l'indicazione dell'oggetto dell'attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione proposta, con evidenziazione della rispondenza della stessa agli obiettivi ed alle priorita' fissate nel programma ministeriale relativo all'anno in cui si richiede la concessione del contributo; la previsione dei tempi di svolgimento di tale attivita'; l'ammontare globale del contributo richiesto. Ad esse debbono essere altresi' allegati in duplice copia: il progetto, motivato e dettagliato, di fattibilita' dell'attivita' proposta, comprensivo del preventivo di spesa per l'espletamento di essa, oltre che dell'indicazione delle modalita' di svolgimento dell'attivita', delle generalita' e del curriculum del responsabile del progetto; l'atto istitutivo e lo statuto relativo al soggetto proponente, ove questo abbia natura di ente privato senza finalita' di lucro, ovvero di impresa. Puo' essere, inoltre, presentata in allegato alla domanda, sempre in duplice copia, ogni documentazione utile, a giudizio del soggetto proponente, a significare l'esperienza da questi maturata e/o la competenza dimostrabile, ai fini di comprovare l'affidabilita' e l'idoneita' dello stesso all'attuazione dell'attivita' proposta. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, l'importo del contributo da concedere, se si tratta di enti pubblici o di enti privati senza finalita' di lucro, o il corrispettivo da corrispondere, sulla base di apposita convenzione, ove si tratti di enti commerciali, ai soggetti proponenti che abbiano presentato programmi di attivita' risultati validi e coerenti con le scelte assunte con il programma annuale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria preventivamente svolta, in relazione a tutte le domande presentate nei termini, dal comitato scientifico di consulenza della struttura ministeriale preposta all'orientamento e alla formazione professionale, istituito con decreto ministeriale 6 settembre 1988. Detto comitato procede, entro e non oltre il 31 luglio, all'espletamento delle funzioni istruttorie affidategli a norma della presente circolare, anche in contraddittorio, se opportuno, con i soggetti proponenti, motivando espressamente, con apposita relazione al Ministro, approvata a maggioranza semplice dei suoi componenti, le proprie determinazioni circa l'ammissibilita' o la non ammissibilita' alla concessione del contributo o alla sottoscrizione della convenzione delle domande esaminate. Le determinazioni del comitato hanno valore di parere consultivo. Ai soggetti che risultino ammessi al contributo o alla convenzione, secondo le modalita' suindicate, non puo' in nessun caso essere erogata a titolo di anticipo una quota superiore al 30% dell'intero ammontare stabilito dal decreto ministeriale di concessione o di autorizzazione alla stipula della convenzione. In caso di attivita' che comportino indagini sul campo, potra' essere corrisposta una quota fino al 30% dell'importo complessivo sulla base della presentazione di apposito rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attivita' e le spese sostenute. La quota residua e' versata a saldo, a conclusione dell'espletamento dell'attivita' per la quale e' concesso il contributo o stipulata la convenzione. L'attivita' stessa va completata entro il termine fissato dal decreto relativo, previa verifica da parte del suddetto comitato di consulenza della rispondenza dei risultati di essa agli obiettivi prefissati dal programma annuale. I beneficiari del contributo e i soggetti convenzionati sono tenuti a presentare al Ministero alla scadenza di tale termine gli elaborati dell'attivita' svolta in 100 copie. I beneficiari del contributo sono altresi' tenuti alla rendicontazione delle spese effettuate, secondo le modalita' cui gli stessi sono obbligati in relazione alla rispettiva natura giuridica, pena la mancata corresponsione del saldo e la revoca della quota gia' percepita. La rendicontazione prodotta e' soggetta a verifica contabile-amministrativa entro due mesi dalla presentazione. In deroga a quanto precedentemente stabilito, i termini per l'attuazione del programma per l'anno 1989, sono cosi' fissati: pubblicazione del programma: 30 giugno 1989; presentazione delle domande: 31 luglio 1989; istruttoria del comitato scientifico: 15 settembre 1989. La presente circolare annulla ogni precedente disposizione in materia e regola, in quanto applicabile, anche i rapporti pendenti con i soggetti beneficiari dei contributi per il programma relativo all'anno 1988. Essa sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: FORMICA