IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  11,  17 e 26 del decreto del Presidente della
Repubbica 10 settembre 1982, n. 889, concernente  l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n.  72/462  relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie  bovina  e
suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Visti  gli  articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073,
contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia
e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 227  del  29  settembre  1987,  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
da alcuni Paesi terzi;
  Vista  la  decisione  della  commissione  della Comunita' economica
europea  relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  e   alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dal Cile n. 87/363/CEE del 26  giugno  1987  come
modificata dalla decisione n.  89/5/CEE del 9 dicembre 1988;
  Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle
mutate condizioni zoosanitarie della XI regione del  Cile  che  hanno
determinato   l'adozione   della  decisione  89/5/CEE  sopracitata  e
conseguente adeguamento del certificato di polizia sanitaria.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le  condizioni  zoosanitarie per l'importazione di carni fresche di
animali della specie  bovina,  ovina  e  caprina,  nati,  allevati  e
macellati  nella XI regione del Cile, sono quelle di cui all'allegato
della presente ordinanza.