IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubbica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Vista la decisione della commissione della Comunita' economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile n. 87/363/CEE del 26 giugno 1987 come modificata dalla decisione n. 89/5/CEE del 9 dicembre 1988; Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle mutate condizioni zoosanitarie della XI regione del Cile che hanno determinato l'adozione della decisione 89/5/CEE sopracitata e conseguente adeguamento del certificato di polizia sanitaria. Ordina: Art. 1. Le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina, nati, allevati e macellati nella XI regione del Cile, sono quelle di cui all'allegato della presente ordinanza.