IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, punto 3, lettera i), del citato
regolamento n. 355/79 che prevede la possibilita'  di  utilizzare  la
menzione  "vino  tipico"  per  i vini da tavola originari dell'Italia
stabilendo le norme che disciplinano le condizioni di produzione e le
modalita' di utilizzazione della menzione stessa;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Ritenuta  la  opportunita' di consentire l'uso della menzione "vino
tipico"  per  i  vini  da  tavola  con  indicazione  geografica   che
rispondono a determinati requisiti e condizioni;
  Ritenuta   la   necessita'   di   emanare   le   conseguenti  norme
regolamentari;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentito  utilizzare  nella  designazione e presentazione dei
vini da tavola con indicazione geografica  la  menzione  "tipico",  a
condizione  che  l'uso  della  stessa sia autorizzato con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.