IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto, in particolare, l'art. 2, punto 3, lettera i), del citato regolamento n. 355/79 che prevede la possibilita' di utilizzare la menzione "vino tipico" per i vini da tavola originari dell'Italia stabilendo le norme che disciplinano le condizioni di produzione e le modalita' di utilizzazione della menzione stessa; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Ritenuta la opportunita' di consentire l'uso della menzione "vino tipico" per i vini da tavola con indicazione geografica che rispondono a determinati requisiti e condizioni; Ritenuta la necessita' di emanare le conseguenti norme regolamentari; Decreta: Art. 1. E' consentito utilizzare nella designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica la menzione "tipico", a condizione che l'uso della stessa sia autorizzato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.