IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, contenente norme per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968), e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1989 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1987; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti per le quote a destinazione vincolate del Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1988 della misura dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 296; Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 10318/16962/10379 del 23 luglio 1988 concernente l'adeguamento dell'indennita' di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1988 in L. 427.000 a capo. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo. 3. Nell'allegata tabella sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.