IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Vista  la  legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla
predetta legge n. 615;
  Vista  la  legge  31  marzo  1976,  n. 124, contenente norme per la
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi  e  modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini  infetti  di  tubercolosi  e  di  brucellosi e degli ovini e
caprini infetti di brucellosi;
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954
riguardante il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  13  settembre  1968), e successive
modifiche,  concernente  il  piano  nazionale per la profilassi della
tubercolosi bovina;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  giugno  1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  14  settembre  1968), e successive
modifiche,  concernente  il  piano  nazionale per la profilassi della
brucellosi bovina;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  giugno  1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  236  del  16  settembre  1968), e successive
modifiche,  concernente  il  piano  nazionale per la profilassi della
brucellosi ovina e caprina;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno  1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  17  settembre  1968), e successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di
abbattimento dei bovini e bufalini infetti;
  Visto   il   decreto   ministeriale  10  gennaio  1989  concernente
l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per
l'anno 1987;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti per le
quote a destinazione vincolate del Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  all'adeguamento  per l'anno 1988
della  misura  dell'indennita'  di  abbattimento previsto dall'art. 6
della predetta legge n. 296;
  Visto  il  parere  espresso  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste   con  la  nota  n.  10318/16962/10379  del  23  luglio  1988
concernente  l'adeguamento  dell'indennita' di abbattimento di bovini
ed  ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli
animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;
  Sentito  il  parere  della  commissione  prevista dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1968, n. 33;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art.  2  della  legge  23  gennaio  1968,  n.  33  e  successive
modifiche,  da  corrispondere  ai  proprietari  dei bovini e bufalini
abbattuti  nel  corso dell'anno 1988 perche' affetti da tubercolosi o
da  brucellosi  e'  stabilita  a  decorrere dal 1› gennaio 1988 in L.
427.000 a capo.
  2.   La   misura   massima   dell'indennita'   di  abbattimento  da
corrispondere  per  bovini  e  bufalini  quando le carni ed i visceri
debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1›
gennaio  1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in
L. 782.000 a capo.
  3.  Nell'allegata tabella sono fissate le indennita' per categoria,
eta'  e  sesso  dei  capi  della  specie  bovina e bufalina infetti e
abbattuti o abbattuti e distrutti.