IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
settembre 1975, adottato in  attuazione  dell'art.  20  della  citata
legge  n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla
legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al
fine  di  addivenire  alla  determinazione dei corrispondenti livelli
retributivi dei direttori generali;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre
1981 con la quale,  definitivamente  pronunciandosi,  su  ricorso  di
alcuni  enti  fra  i  quali  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza a  favore  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,  viene
dichiarata,   limitatamente  agli  enti  ricorrenti,  illegittima  la
classificazione di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 settembre 1975;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
aprile 1983 con il quale, in ottemperanza alla citata  decisione  del
Consiglio  di  Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e' proceduto alla
riclassificazione degli enti destinatari della  medesima  sulla  base
dei  criteri  rielaborati  in coerenza alle indicazioni formulate dal
Consiglio di Stato medesimo;
  Visto che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 1983 e' stata confermata  la  classificazione  della  Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei ragionieri e
periti commerciali fra gli enti di normale rilievo;
  Considerato  che il Consiglio di Stato, con decisione n. 790 del 30
ottobre 1987, definitivamente pronunciandosi su ricorso  della  Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei ragionieri e
periti  commerciali,  ha  rigettato  l'appello  proposto  avverso  la
decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 965 del
9 luglio 1986 e ha dichiarato illegittima  anche  la  classificazione
della  Cassa  medesima,  quale risulta dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;
  Atteso   che,  per  effetto  della  suddetta  decisione,  la  Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti   commerciali   risulta   sprovvista   della   classificazione
prescritta dall'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
settembre 1988, con il quale il Ministro per la funzione pubblica  e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio, tra l'altro,  delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Ritenuto  doversi  procedere alla classificazione in osservanza del
disposto di cui al citato art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Atteso  che, in atto, possono ancora utilmente essere utilizzati ai
fini della predetta classificazione i criteri  elaborati  e  posti  a
base  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1983;
  Attesa  la  esigenza di pervenire alla classificazione dell'ente di
cui trattasi attenendosi alle  risultanze  dei  conti  consuntivi  ad
iniziare da quello relativo all'esercizio finanziario 1974;
  Constatato   che,   dall'applicazione   dei   suddetti   criteri  e
dell'indicata procedura, consegue  una  classificazione  della  Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei ragionieri e
periti commerciali fra  gli  enti  di  normale  rilievo  fino  al  31
dicembre  1987 e fra gli enti di notevole rilievo, a decorrere dal 1›
gennaio 1988, sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale  modifica  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa
ragionieri,  la  cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20
della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo a far data  dal
1›   gennaio  1988,  e'  attribuito  dalla  stessa  data  il  livello
retributivo  corrispondente,  in  forza  del  citato  art.   20,   al
trattamento  economico  del dirigente generale C dell'Amministrazione
dello Stato.
  Allo  stesso  viene  attribuito,  per  il  periodo  antecedente  la
suddetta  data,  per  effetto  del   riconoscimento   dell'importanza
dell'ente  di  normale  rilievo, ai sensi dell'art. 20 della legge 20
marzo  1975,  n.  70,  il  livello  retributivo   corrispondente   al
trattamento  economico  del  dirigente superiore dell'Amministrazione
dello Stato.