IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali; Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981 con la quale, definitivamente pronunciandosi, su ricorso di alcuni enti fra i quali la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, viene dichiarata, limitatamente agli enti ricorrenti, illegittima la classificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e' proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo; Visto che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 e' stata confermata la classificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fra gli enti di normale rilievo; Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 790 del 30 ottobre 1987, definitivamente pronunciandosi su ricorso della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 965 del 9 luglio 1986 e ha dichiarato illegittima anche la classificazione della Cassa medesima, quale risulta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983; Atteso che, per effetto della suddetta decisione, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali risulta sprovvista della classificazione prescritta dall'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70; Ritenuto doversi procedere alla classificazione in osservanza del disposto di cui al citato art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Atteso che, in atto, possono ancora utilmente essere utilizzati ai fini della predetta classificazione i criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983; Attesa la esigenza di pervenire alla classificazione dell'ente di cui trattasi attenendosi alle risultanze dei conti consuntivi ad iniziare da quello relativo all'esercizio finanziario 1974; Constatato che, dall'applicazione dei suddetti criteri e dell'indicata procedura, consegue una classificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fra gli enti di normale rilievo fino al 31 dicembre 1987 e fra gli enti di notevole rilievo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo 1987; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa ragionieri, la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo a far data dal 1 gennaio 1988, e' attribuito dalla stessa data il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato. Allo stesso viene attribuito, per il periodo antecedente la suddetta data, per effetto del riconoscimento dell'importanza dell'ente di normale rilievo, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il livello retributivo corrispondente al trattamento economico del dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato.