IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                   DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visti gli articoli 14, commi 4 e 7, della legge 29 ottobre 1987, n.
441;
  Visto l'art. 9-terdecies della legge 9 novembre 1988, n. 475;
  Visti  i  propri  decreti  interministeriali del 18 novembre 1988 e
dell'8 luglio 1988 con i quali sono stati ammessi a finanziamento sei
programmi urgenti a valere sulle risorse allocate per gli anni 1987 e
1988 dall'art.  14  della  citata  legge  n.  441  del  1987  per  la
realizzazione   del   piano   nazionale  di  ricerca  in  materia  di
smaltimento dei rifiuti;
  Visto  il  proprio  decreto interministeriale del 17 febbraio 1989,
relativo  ai  criteri  e  alle  modalita'  per  la  presentazione  al
Ministero  dell'ambiente  dei  programmi  di ricerca e delle relative
istanze di finanziamento a valere sulle residue risorse allocate  per
l'anno 1988 e su quelle rese disponibili per l'anno 1989 dall'art. 14
della citata legge n. 441 del 1987 per  la  realizzazione  del  piano
nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Visto  l'art.  5  del  citato  decreto  17  febbraio  1989  recante
l'istituzione, nell'ambito del comitato  tecnico-scientifico  di  cui
all'art.  15  della  legge  n.  441 del 1987, di una apposita sezione
collegiale competente per l'espletamento delle attivita'  istruttorie
relative   all'esame  delle  istanze  di  finanziamento  che  fossero
pervenute al Ministero dell'ambiente ai sensi dello stesso decreto;
  Visti  il proprio decreto interministeriale del 24 febbraio 1989 di
nomina dei  componenti  della  citata  sezione  collegiale  e  quelli
emanati  in  data  29  maggio  1989  e  12  giugno 1989 relativi alla
segreteria della stessa;
  Viste le risultanze delle attivita' istruttorie svolte dalla citata
sezione collegiale quali risultanti dal verbale conclusivo dei lavori
del 5 luglio 1989;
  Ritenuto  di procedere all'ammissione al finanziamento dei progetti
ritenuti prioritari dalla citata sezione collegiale e  di  accogliere
le  proposte  formulate  dalla  stessa  in  merito alla riduzione dei
finanziamenti richiesti per alcuni progetti;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Fra  i  programmi  presentati  al  Ministero  dell'ambiente  per le
finalita' e secondo le procedure di cui al decreto  interministeriale
17  febbraio 1989, sono ammessi a finanziamento quelli sottoelencati,
ciascuno  per  l'importo  finanziario  massimo  per   nessun   motivo
superabile, indicato nello stesso seguente elenco:
 
                                                 Importo del finan-
                                                  ziamento concesso
   Titolo del programma    Soggetto proponente  (in milioni di lire)
         -                             -                   -
  1) La gestione dei rifiuti    Lombardia Risorse         590
speciali sanitari: aspetti       S.p.a.
tecnici ed organizzativi
  2) Distribuzione organo-      Tecnars S.r.l.            340
clorurati bassobollenti
con bruciatore ceramico
  3) Sviluppo di biotecno-      Saem S.p.a.               990
logie di compostaggio per
l'utilizzazione della biomassa
algale nella laguna di Venezia
  4) Programma di ricerca e     Agrisiel - Soc. di      1.485
realizzazione di un impianto      informatica per
pilota per l'utilizzo di          l'agricoltura p.a.
fanghi di risulta provenienti
da aziende zootecniche e
scarti di lavorazione del
legname per la formazione
di compost. (I fase - studio,
sperimentazione delle tecniche
di produzione)
  5) Indagine sulla sicurezza   Istituto di medicina    1.980
del recupero dei fanghi di        del lavoro - Uni-
depurazione biologica in          versita' di Milano
agricoltura: caratterizza-
zione dei rischi per l'uomo
e l'ambiente
  6) Impianto pilota di         C.N.R. - Istituto di    2.970
incenerimento di fanghi           ricerca sulle acque
e/o rifiuti tossici
e nocivi
  7) Studio sulla qualita'      Enea                    1.485
dei fanghi dei bacini
portuali italiani.
Problemi e criteri di
gestione
  8) Degradazione di            Dipartimento di chimica   565
plastiche e di altri              - Universita' La Sa-
componenti dei rifiuti            pienza di Roma
urbani: sviluppo di
conoscenze e
sperimentazione
con particolare
riferimento alla
attivazione della
fotodegradazione ed
allo studio dei
meccanismi e delle
cinetiche della
biodegradazione
  9) Determinazione             Enea                      595
sperimentale su
impianto pilota
degli effetti inquinanti
in stoccaggi definitivi.
Tecniche di stoccaggio e
relative modificazioni sui
materiali di rifiuto e di
contenimento. Implicazioni
progettuali, normative e
legislative
10) Impianto pilota per il      Istituto di idraulica     690
trattamento integrato di          e costruzioni
RSU e fanghi di supero con        idrauliche - Uni-
miglioramento della               versita' degli
stabilizzazione ed                studi della Basi-
ottimizzazione del                licata
recupero energetico
11) Smaltimento                 In.Co. S.p.a.           1.985
mediante termodistruzione
dei RSU (sostanza
organica + R.D.F.)
miscelati con cippato
di colture legnose
con recuperi energetici
e di materiali
12) Controllo della               Ansaldo S.p.a.        1.485
formazione ed emissione
di ossididiazoto
(NOx) nell'incenerimento
di rifiuti industriali
13) Sperimentazione e           Chim-Ab S.r.l.          1.980
sviluppo di processi
innovativi per il
trattamento dei reflui
liquidi industriali
da attivita' di
finissaggio tessuti
e tintoria tessuti
14) Potenzialita' del           T.E.I. S.p.a. Ingegne-  1.285
telerilevamento                   ria dell'ambiente
da satellite e da aereo
nella ricerca di aree
soggette ad inquinamento
e degrado, anche finalizzata
alla individuazione di
discariche abusive,
tramite analisi di stress
ambientale e alterazione
delle caratteristiche
pedologiche di zone campione
15) Sviluppo di un sistema      CEE-Centro di ricerca     790
di supporto alle decisioni        ISPRA
per la gestione di
rifiuti industriali
(soprattutto tossici)
su scala regionale
16) Predisposizione             AMNU (Azienda munici-     790
di un modello matematico          palizzata nettezza
di diffusione in                  urbana - Roma)
atmosfera e ricaduta al
suolo di inquinanti.
Taratura mediante rilevazione
di dati ambientali
e delle emissioni connesse
all'esercizio di impianti per
termodistruzione di rifiuti,
con particolare riguardo al
polo fumi di Ponte Malnome
- Roma
17) Implementazione e           Enea                    2.970
validazione di codici
di simulazione e
progettazione di inceneritori
attraverso la realizzazione
e la gestione di una stazione
sperimentale di incenerimento
18) Studio relativo alla        Bull HN Information     1.000
creazione di un osservatorio        Systems Italia
tecnologico regionale per           S.p.a.
i problemi ambientali (inerente
una regione campionetra
Lombardia, Lazio e Piemonte)
19) Analisi e messa a punto     Tecnopolis Csata        1.400
di metodologia di elaborazione     Novus Ortus, Bari
di dati telerilevati da satellite
per l'individuazione di indici
ambientali diretti e indiretti,
per il riconoscimento di
discariche e la valutazione
dell'impatto ambientale indotto
20) Progettazione,              AMNIU - Az. munic.        690
realizzazione e gestione          e igiene urb.
operativa della campagna          (Modena) SNIA
di prova di una linea             Techint - Tecnol
di trattamento pilota             energ. Avanz.
destinata al recupero dei         S.p.a. Roma
metalli dai rifiuti solidi
21) Abbattimento                Secit S.p.a. - Soc-     2.045
del carico inquinante di          cieta' ecologica
tipo organico e inorganico        italiana
contenuto nei fumi provenienti
da un inceneritoredi RSU
mediante condensazione
degli stessi, ed eventuale
recupero di calore
dal processo
22) Aspetti metodologici        Centro interuni-          595
per la valutazione del            versitario di
rischio ambientale e              biologia marina
la salute connesso alle           di Livorno
emissioni liquide e solide
dei processi di smaltimento
dei rifiuti: depuratori ed
inceneritori
23) Metodologie di impiego      Dep-Eco S.r.l.          1.140
di nuovi sistemi a spettrofo-
tometria differenziale
applicati ad analizzatori
puntuali e tecniche a remote
sensing
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 luglio 1989
                               Il Ministro dell'ambiente
                                         RUFFOLO
Il Ministro per il coordinamento
 delle iniziative per la ricerca
    scientifica e tecnologica
             RUBERTI
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  I  commi  4  e 7 dell'art. 14 della legge n. 441/1987
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   smaltimento   dei
          rifiuti), sono i seguenti:
             "4.  In  esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  e  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, predispone  entro  otto  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto un piano nazionale
          di ricerca in materia di  smaltimento  di  rifiuti  solidi,
          degli   scarichi   liquidi,   dei  fanghi  derivanti  dalla
          depurazione   degli   effluenti   o   dai    processi    di
          incenerimento,  con riguardo alla riduzione delle quantita'
          prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.
             7.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 4,
          valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in  lire  20
          miliardi  per  ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          'Fondo   per   gli   interventi   destinati   alla   tutela
          ambientale'".
             -   L'art.   9-terdecies   della   legge   n.   475/1988
          (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
          industriali), e' il seguente:
             "Art. 9-terdecies (Mantenimento di somme in bilancio). -
          1. Le somme iscritte in bilancio  ai  sensi  dell'art.  14,
          commi  4  e  7,  del  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  441,  non impegnate in ciascun anno finanziario possono
          essere impegnate nell'anno successivo".
             -  L'art. 14 della legge n. 441/1987 sopra citata, e' il
          seguente:
             "Art.  14.  -  1. Alle imprese industriali che intendono
          modificare i  cicli  produttivi,  al  fine  di  ridurre  la
          quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di
          favorire il recupero di  materiali  sono  concesse  in  via
          prioritaria  le  agevolazioni  previste dagli articoli 14 e
          seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalita',
          i  tempi  e  le procedure per la concessione e l'erogazione
          delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'.
             2.  Qualora  le modifiche dei cicli produttivi di cui al
          comma  1  comportino  anche   recupero   energetico,   sono
          concessi,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente, i contributi di cui all'art.  10 della legge
          29 maggio 1982, n. 308.
             3.   Per  i  programmi  di  investimento  delle  imprese
          destinati a realizzare o adeguare impianti per il  recupero
          dai  rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad
          attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di
          qualsiasi   tipo  di  rifiuti,  il  Ministro  dell'ambiente
          concede contributi in conto capitale nella misura  del  30%
          delle spese di investimento.
             4.  In  esecuzione  dell'art. 2, comma 20, della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  e  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, predispone  entro  otto  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto un piano nazionale
          di ricerca in materia di  smaltimento  di  rifiuti  solidi,
          degli   scarichi   liquidi,   dei  fanghi  derivanti  dalla
          depurazione   degli   effluenti   o   dai    processi    di
          incenerimento,  con riguardo alla riduzione delle quantita'
          prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.
             5.  Gli  oneri  derivanti  dall'esecuzione  di programmi
          predisposti   dai   comuni   per   attuare   la    raccolta
          differenziata  delle  frazioni  merceologiche  dei  rifiuti
          solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno  carico
          al   servizio  di  raccolta  e  smaltimento.  Il  Ministero
          dell'ambiente, sulla base di programmi regionali,  concorre
          nella   misura  massima  del  50%  al  finanziamento  degli
          impianti e servizi per l'utilizzo e la  commercializzazione
          dei materiali recuperati.
             6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la
          spesa  di  lire  20  miliardi  per  ciascuno   degli   anni
          finanziari  1987,  1988  e  1989,  cui si provvede mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per il 1987, all'uopo  parzialmente  utilizzando  la
          proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo
          per gli interventi destinati alla tutela ambientale'.
             7.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 4,
          valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in  lire  20
          miliardi  per  ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          'Fondo   per   gli   interventi   destinati   alla   tutela
          ambientale'.
             8.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 5,
          valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in  lire  50
          miliardi    per   l'anno   1989,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al capitolo 9001
          dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per  il
          1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Giacimenti
          ambientali'".
             -  L'art. 15 della legge n. 441/1987 sopra citata, e' il
          seguente:
             "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti
          dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente  si  avvale
          di  un  apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione
          delle facolta' previste dall'art. 11, comma 7, della  legge
          8  luglio  1986,  n.  349.  Il  comitato  e' articolato per
          sezioni in  relazione  ai  distinti  compiti  previsti  dal
          presente decreto.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con il Ministro del tesoro, viene determinata  l'indennita'
          dei membri del comitato di cui al comma 1.
             3.  Alla  relativa  spesa si provvede mediante riduzione
          del capitolo 1142 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli
          per gli anni successivi".
          Nota all'articolo unico:
             Il decreto 17 febbraio 1989, del Ministro dell'ambiente,
          di concerto con il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          iniziative  per la ricerca scientifica e tecnologica, reca:
          "Modalita' e criteri per l'assegnazione  dei  finanziamenti
          relativi  agli  anni  1988-89  per  la prima attuazione del
          piano nazionale di ricerca in  materia  di  smaltimenti  di
          rifiuti   solidi,   degli   scarichi  liquidi,  dei  fanghi
          derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai  processi
          di incenerimento".