IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visti gli articoli 14, commi 4 e 7, della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto l'art. 9-terdecies della legge 9 novembre 1988, n. 475; Visti i propri decreti interministeriali del 18 novembre 1988 e dell'8 luglio 1988 con i quali sono stati ammessi a finanziamento sei programmi urgenti a valere sulle risorse allocate per gli anni 1987 e 1988 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti; Visto il proprio decreto interministeriale del 17 febbraio 1989, relativo ai criteri e alle modalita' per la presentazione al Ministero dell'ambiente dei programmi di ricerca e delle relative istanze di finanziamento a valere sulle residue risorse allocate per l'anno 1988 e su quelle rese disponibili per l'anno 1989 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti; Visto l'art. 5 del citato decreto 17 febbraio 1989 recante l'istituzione, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge n. 441 del 1987, di una apposita sezione collegiale competente per l'espletamento delle attivita' istruttorie relative all'esame delle istanze di finanziamento che fossero pervenute al Ministero dell'ambiente ai sensi dello stesso decreto; Visti il proprio decreto interministeriale del 24 febbraio 1989 di nomina dei componenti della citata sezione collegiale e quelli emanati in data 29 maggio 1989 e 12 giugno 1989 relativi alla segreteria della stessa; Viste le risultanze delle attivita' istruttorie svolte dalla citata sezione collegiale quali risultanti dal verbale conclusivo dei lavori del 5 luglio 1989; Ritenuto di procedere all'ammissione al finanziamento dei progetti ritenuti prioritari dalla citata sezione collegiale e di accogliere le proposte formulate dalla stessa in merito alla riduzione dei finanziamenti richiesti per alcuni progetti; Decreta: Articolo unico Fra i programmi presentati al Ministero dell'ambiente per le finalita' e secondo le procedure di cui al decreto interministeriale 17 febbraio 1989, sono ammessi a finanziamento quelli sottoelencati, ciascuno per l'importo finanziario massimo per nessun motivo superabile, indicato nello stesso seguente elenco: Importo del finan- ziamento concesso Titolo del programma Soggetto proponente (in milioni di lire) - - - 1) La gestione dei rifiuti Lombardia Risorse 590 speciali sanitari: aspetti S.p.a. tecnici ed organizzativi 2) Distribuzione organo- Tecnars S.r.l. 340 clorurati bassobollenti con bruciatore ceramico 3) Sviluppo di biotecno- Saem S.p.a. 990 logie di compostaggio per l'utilizzazione della biomassa algale nella laguna di Venezia 4) Programma di ricerca e Agrisiel - Soc. di 1.485 realizzazione di un impianto informatica per pilota per l'utilizzo di l'agricoltura p.a. fanghi di risulta provenienti da aziende zootecniche e scarti di lavorazione del legname per la formazione di compost. (I fase - studio, sperimentazione delle tecniche di produzione) 5) Indagine sulla sicurezza Istituto di medicina 1.980 del recupero dei fanghi di del lavoro - Uni- depurazione biologica in versita' di Milano agricoltura: caratterizza- zione dei rischi per l'uomo e l'ambiente 6) Impianto pilota di C.N.R. - Istituto di 2.970 incenerimento di fanghi ricerca sulle acque e/o rifiuti tossici e nocivi 7) Studio sulla qualita' Enea 1.485 dei fanghi dei bacini portuali italiani. Problemi e criteri di gestione 8) Degradazione di Dipartimento di chimica 565 plastiche e di altri - Universita' La Sa- componenti dei rifiuti pienza di Roma urbani: sviluppo di conoscenze e sperimentazione con particolare riferimento alla attivazione della fotodegradazione ed allo studio dei meccanismi e delle cinetiche della biodegradazione 9) Determinazione Enea 595 sperimentale su impianto pilota degli effetti inquinanti in stoccaggi definitivi. Tecniche di stoccaggio e relative modificazioni sui materiali di rifiuto e di contenimento. Implicazioni progettuali, normative e legislative 10) Impianto pilota per il Istituto di idraulica 690 trattamento integrato di e costruzioni RSU e fanghi di supero con idrauliche - Uni- miglioramento della versita' degli stabilizzazione ed studi della Basi- ottimizzazione del licata recupero energetico 11) Smaltimento In.Co. S.p.a. 1.985 mediante termodistruzione dei RSU (sostanza organica + R.D.F.) miscelati con cippato di colture legnose con recuperi energetici e di materiali 12) Controllo della Ansaldo S.p.a. 1.485 formazione ed emissione di ossididiazoto (NOx) nell'incenerimento di rifiuti industriali 13) Sperimentazione e Chim-Ab S.r.l. 1.980 sviluppo di processi innovativi per il trattamento dei reflui liquidi industriali da attivita' di finissaggio tessuti e tintoria tessuti 14) Potenzialita' del T.E.I. S.p.a. Ingegne- 1.285 telerilevamento ria dell'ambiente da satellite e da aereo nella ricerca di aree soggette ad inquinamento e degrado, anche finalizzata alla individuazione di discariche abusive, tramite analisi di stress ambientale e alterazione delle caratteristiche pedologiche di zone campione 15) Sviluppo di un sistema CEE-Centro di ricerca 790 di supporto alle decisioni ISPRA per la gestione di rifiuti industriali (soprattutto tossici) su scala regionale 16) Predisposizione AMNU (Azienda munici- 790 di un modello matematico palizzata nettezza di diffusione in urbana - Roma) atmosfera e ricaduta al suolo di inquinanti. Taratura mediante rilevazione di dati ambientali e delle emissioni connesse all'esercizio di impianti per termodistruzione di rifiuti, con particolare riguardo al polo fumi di Ponte Malnome - Roma 17) Implementazione e Enea 2.970 validazione di codici di simulazione e progettazione di inceneritori attraverso la realizzazione e la gestione di una stazione sperimentale di incenerimento 18) Studio relativo alla Bull HN Information 1.000 creazione di un osservatorio Systems Italia tecnologico regionale per S.p.a. i problemi ambientali (inerente una regione campionetra Lombardia, Lazio e Piemonte) 19) Analisi e messa a punto Tecnopolis Csata 1.400 di metodologia di elaborazione Novus Ortus, Bari di dati telerilevati da satellite per l'individuazione di indici ambientali diretti e indiretti, per il riconoscimento di discariche e la valutazione dell'impatto ambientale indotto 20) Progettazione, AMNIU - Az. munic. 690 realizzazione e gestione e igiene urb. operativa della campagna (Modena) SNIA di prova di una linea Techint - Tecnol di trattamento pilota energ. Avanz. destinata al recupero dei S.p.a. Roma metalli dai rifiuti solidi 21) Abbattimento Secit S.p.a. - Soc- 2.045 del carico inquinante di cieta' ecologica tipo organico e inorganico italiana contenuto nei fumi provenienti da un inceneritoredi RSU mediante condensazione degli stessi, ed eventuale recupero di calore dal processo 22) Aspetti metodologici Centro interuni- 595 per la valutazione del versitario di rischio ambientale e biologia marina la salute connesso alle di Livorno emissioni liquide e solide dei processi di smaltimento dei rifiuti: depuratori ed inceneritori 23) Metodologie di impiego Dep-Eco S.r.l. 1.140 di nuovi sistemi a spettrofo- tometria differenziale applicati ad analizzatori puntuali e tecniche a remote sensing Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 11 luglio 1989 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I commi 4 e 7 dell'art. 14 della legge n. 441/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), sono i seguenti: "4. In esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantita' prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche. 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'". - L'art. 9-terdecies della legge n. 475/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), e' il seguente: "Art. 9-terdecies (Mantenimento di somme in bilancio). - 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo". - L'art. 14 della legge n. 441/1987 sopra citata, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalita', i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'. 2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento. 4. In esecuzione dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantita' prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche. 5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati. 6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'. 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Giacimenti ambientali'". - L'art. 15 della legge n. 441/1987 sopra citata, e' il seguente: "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facolta' previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato e' articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennita' dei membri del comitato di cui al comma 1. 3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". Nota all'articolo unico: Il decreto 17 febbraio 1989, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, reca: "Modalita' e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti relativi agli anni 1988-89 per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento".