LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1129/89  del  27  aprile  1989 che
stabilisce il nuovo tasso di conversione  ECU/lire  italiane  per  il
settore agricolo in L. 1.682 con decorrenza 1› luglio 1989;
  Visti  i regolamenti CEE n. 1254/89 e n. 1255/89 del 3 maggio 1989,
concernenti, tra l'altro,  i  prezzi  di  intervento  dello  zucchero
bianco,  nonche'  il  regolamento  CEE  n. 1701/89 del 15 giugno 1989
concernente il contributo spese  di  magazzinaggio  per  la  campagna
1989/90;
  Visti  i provvedimenti CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del
21 novembre 1979, n. 48/81 del 22  dicembre  1981,  n.  24/87  del  7
agosto  1987,  n.  13/88 del 29 luglio 1988 e n. 2/89 del 23 febbraio
1989 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;
  Tenuto   conto  dell'accordo  interprofessionale  stipulato  tra  i
produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;
  Considerata l'urgenza;
                               Decreta:
  1)  Sono confermati i prezzi dello zucchero e le altre disposizioni
di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) nonche' il sovrapprezzo di cui  al
punto 6) del provvedimento CIP n. 2/1989 del 23 febbraio 1989.
  2)  In  applicazione  di  quanto stabilito con i regolamenti CEE n.
1129/89, n. 1254/89, n. 1255/89 e n.  1701/89,  la  Cassa  conguaglio
zucchero  e'  autorizzata  a  corrispondere  le seguenti integrazioni
straordinarie di prezzi:
    a)  ai  produttori  di  barbabietole  L. 947,60 per q.le netto di
zucchero bianco facente parte delle quote libere in  giacenza  presso
le  societa'  saccarifere  alla  mezzanotte  del  30  giugno  1989  e
smerciato nel periodo dal 1› luglio al 30 settembre 1989 sul  mercato
nazionale.
  L'integrazione  di  cui sopra va versata all'A.B.S.I. (Associazione
bietico-saccarifera  italiana,  gia'   denominata   Fondo   bieticolo
nazionale),  costituita  con  atto  notarile  28  novembre 1986 e con
effetto liberatorio per la Cassa;
    b)  alle  industrie  di  trasformazione  L. 736 per q.le netto di
zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e  che
ha gia' assolto il contributo di cui all'art. 8, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento CEE n. 1785/81 e smerciato nel periodo dal  1›
luglio al 30 settembre 1989;
    c)  ai  commercianti  specializzati L. 1.683,60 per q.le netto di
zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte  del  30  giugno  1989  e
smerciato nel periodo dal 1› luglio al 30 settembre 1989;
    d)  agli  importatori L. 947,60 per q.le netto di zucchero bianco
importato e smerciato nel periodo dal 1› luglio al 30 settembre 1989.
  Le  modalita' di accertamento delle quantita' che beneficiano delle
integrazioni di  cui  sopra  sono  demandate  alla  Cassa  conguaglio
zucchero,  la quale potra' valersi per l'accertamento degli organi di
polizia tributaria.
  3)  Ai  fini della copertura degli impegni finanziari, ivi compresi
quelli derivanti dalle integrazioni straordinarie di  cui  sopra,  la
Casa  conguaglio  zucchero  e'  autorizzata  ad utilizzare, fino alla
concorrenza di 7 miliardi, le disponibilita' giacenti.
   Roma, addi' 12 luglio 1989
                    Il Ministro dell'industria, del commercio
                  e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                     BATTAGLIA