LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo in L. 1.682 con decorrenza 1 luglio 1989; Visti i regolamenti CEE n. 1254/89 e n. 1255/89 del 3 maggio 1989, concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco, nonche' il regolamento CEE n. 1701/89 del 15 giugno 1989 concernente il contributo spese di magazzinaggio per la campagna 1989/90; Visti i provvedimenti CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/87 del 7 agosto 1987, n. 13/88 del 29 luglio 1988 e n. 2/89 del 23 febbraio 1989 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero; Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra i produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89; Considerata l'urgenza; Decreta: 1) Sono confermati i prezzi dello zucchero e le altre disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) nonche' il sovrapprezzo di cui al punto 6) del provvedimento CIP n. 2/1989 del 23 febbraio 1989. 2) In applicazione di quanto stabilito con i regolamenti CEE n. 1129/89, n. 1254/89, n. 1255/89 e n. 1701/89, la Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzi: a) ai produttori di barbabietole L. 947,60 per q.le netto di zucchero bianco facente parte delle quote libere in giacenza presso le societa' saccarifere alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e smerciato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1989 sul mercato nazionale. L'integrazione di cui sopra va versata all'A.B.S.I. (Associazione bietico-saccarifera italiana, gia' denominata Fondo bieticolo nazionale), costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa; b) alle industrie di trasformazione L. 736 per q.le netto di zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e che ha gia' assolto il contributo di cui all'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1785/81 e smerciato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1989; c) ai commercianti specializzati L. 1.683,60 per q.le netto di zucchero bianco in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 e smerciato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1989; d) agli importatori L. 947,60 per q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1989. Le modalita' di accertamento delle quantita' che beneficiano delle integrazioni di cui sopra sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la quale potra' valersi per l'accertamento degli organi di polizia tributaria. 3) Ai fini della copertura degli impegni finanziari, ivi compresi quelli derivanti dalle integrazioni straordinarie di cui sopra, la Casa conguaglio zucchero e' autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 7 miliardi, le disponibilita' giacenti. Roma, addi' 12 luglio 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA