IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI
   DELL'INDUSTRIA,  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER GLI AFFARI
   REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
  Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  101  del  22
febbraio-9  marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  riconosciuta  la
legittimita'   dei   poteri  statali  di  indirizzo  e  coordinamento
nell'ambito della tutela dall'inquinamento atmosferico;
  Ritenuta   la   necessita'   di  fissare  criteri  di  indirizzo  e
coordinamento  nelle  attivita'  amministrative  delle   regioni   in
applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203,  al  fine  di  stabilire  una  uniformita'  dell'azione
amministrativa  in  materia  di inquinamento atmosferico e di evitare
disparita'  di  trattamento  tra  imprese  operanti  sul   territorio
nazionale;
  Ritenuta  l'opportunita' di dettare criteri interpretativi uniformi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
  Ritenuto  che le regioni, in difetto dei decreti previsti dall'art.
3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
24  maggio  1988,  n.  203,  non  possono stabilire in via generale i
valori limite di emissione degli impianti;
  Rilevato  che  il sistema previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  fissa  criteri  di  immediata
applicazione indipendentemente dalla predeterminazione da parte dello
Stato dei valori limite, dei  valori  guida  di  qualita'  dell'aria,
delle  linee  guida  per il contenimento delle emissioni, nonche' dei
valori limite di emissione, o dalla predeterminazione da parte  delle
regioni  dei  valori  limite di emissione, come si evince chiaramente
dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
  Rilevato che le regioni esercitano le attivita' previste dal citato
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,
nell'ambito  dei  poteri  di governo del territorio ed in funzione di
una regolamentazione  e  di  un  controllo  generale  dei  flussi  di
inquinamento presenti nell'ambiente atmosferico;
  Preso  atto  che  tali  funzioni sono svolte in conformita' con gli
indirizzi e con la necessaria attivita' di  coordinamento  attribuiti
allo  Stato  dal  nuovo  assetto di competenze stabilito dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  203,  in
sostituzione  della  precedente ripartizione stabilita dagli articoli
101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.  616,  riconosciuto  costituzionalmente  legittimo  dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 101 del 22 febbraio-9 marzo 1989;
  Considerato  che,  fino  alla determinazione del quadro normativo e
programmatico attraverso i decreti previsti dagli articoli 3 e 4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203,
occorre far riferimento per il  rilascio  delle  autorizzazioni  alle
disposizioni  contenute  nel  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 203 del 1988, nonche' al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  28 marzo 1983 e alle disposizioni statali e
regionali previgenti;
  In  conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata  nella  riunione  del  21  luglio  1989,  con  la  quale  il
Presidente  del  Consiglio  e'  stato  delegato ad emanare un atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi  dell'art.  9  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,
recante  norme  in  materia  di  qualita'  dell'aria  relativamente a
specifici agenti inquinanti e di inquinamento  prodotto  da  impianti
industriali;
                               Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni.
I - Ambito di applicazione.
  1)  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 203 si applica
agli impianti industriali  di  produzione  di  beni  o  servizi,  ivi
compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, nonche' agli impianti di pubblica utilita',  che  diano
luogo    ad   emissioni   inquinanti   convogliate   o   tecnicamente
convogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 203 gli impianti termici non inseriti
in un ciclo di  produzione  industriale  ivi  compresi  gli  impianti
inseriti  in  complessi  industriali,  ma  destinati esclusivamente a
riscaldamento dei locali, nonche' gli  impianti  di  climatizzazione,
gli  impianti  termici  destinati  al  riscaldamento  di ambienti, al
riscaldamento  di  acqua  per  utenze  civili,  a  sterilizzazione  e
disinfezioni  mediche,  a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di
cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati  ad
attivita' di ristorazione.
  Sono  esclusi  altresi' gli impianti di distribuzione di carburante
per autotrazione, nonche'  gli  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.
  2)  Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203,  si  intende  per  impianto  lo  stabilimento  o  altro
impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilita' e
possa provocare inquinamento atmosferico,  ad  esclusione  di  quelli
destinati alla difesa nazionale.
  Uno  stabilimento  puo'  essere  costituito  da  piu'  impianti. Il
singolo impianto all'interno di uno stabilimento e'  l'insieme  delle
linee  produttive  finalizzate  ad una specifica produzione. Le linee
produttive possono comprendere a loro volta piu' punti  di  emissione
derivanti  da una o piu' apparecchiature e/o da operazioni funzionali
al ciclo produttivo.
  3)  Non  sono  soggetti  alla  procedura autorizzatoria di cui agli
articoli 7, 12 e 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
203 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonche' i laboratori di
analisi e ricerca.
  4)  Per  raffinerie di olii minerali di cui all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203 si intendono gli  impianti  di
lavorazione e/o deposito di olii minerali sottoposti a concessioni ai
sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367, e del relativo regolamento
di esecuzione.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 le  autorizzazioni  per  gli  impianti  energetici  e  per  le
raffinerie  di  olii  minerali  esistenti o nuovi sono rilasciate dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base
delle procedure previste nel medesimo articolo.
  Pertanto  i  paragrafi  II  e  III  non  si applicano agli impianti
sopraindicati.
II - Poteri delle regioni.
  5)  Le  regioni  stabiliscono  i  valori limite di emissione in via
generale per categorie di impianti  e  per  sostanze  inquinanti  nel
quadro  delle  linee  guida  e  dei valori minimi e massimi stabiliti
dallo Stato, salva la possibilita' di stabilire  valori  limite  piu'
bassi  di  quelli definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203.
  6)  Finche' lo Stato non abbia emanato i decreti di cui all'art. 3,
comma 2, la regione provvede al rilascio delle  autorizzazioni  sulla
base delle disposizioni relative alla qualita' dell'aria previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e in particolare dagli
allegati  tecnici,  dalla normativa recata dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, nonche' delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e
di leggi regionali, vigenti anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 203. La regione
tiene  altresi'  conto  dei  criteri  individuati  dai  CRIA  per  il
contenimento delle emissioni inquinanti, nonche' delle autorizzazioni
precedentemente rilasciate  nella  medesima  zona  nei  confronti  di
impianti similari.
  7)  Successivamente all'emanazione da parte dello Stato delle linee
guida per il contenimento delle emissioni e dei valori limite  minimi
e  massimi  di emissione, la regione rilascia le autorizzazioni sulla
base delle linee guida stabilite dallo Stato,  o  dei  valori  limite
definiti  a livello regionale in base all'art. 4, comma 1, lettere d)
ed e).
  Per  le  emissioni  inquinanti  per le quali non esistano specifici
valori limite di emissione, la regione stabilisce nell'autorizzazione
tali  limiti  con  riferimento  ai  limiti  di emissione previsti per
sostanze  similari  dal  punto  di  vista  chimico  e  degli  effetti
biologici ed ambientali.
  8)  Ove  abbia  approvato  i  piani  di  rilevamento,  prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, di  cui  all'art.
4,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203, la regione, per zone particolarmente inquinate o per zone  di
particolare    pregio    naturalistico,    in    sede   di   rilascio
dell'autorizzazione, puo' stabilire per ogni singolo impianto  valori
limite di emissione inferiori a quelli prefissati dallo Stato o dalla
regione.
III - Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione.
  9)  Si  considerano  esistenti  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 gli impianti che alla data del 1› luglio 1988
erano   in  funzione  ovvero  quelli  che,  pur  non  essendo  ancora
funzionanti, erano stati costruiti in tutte le  loro  parti,  nonche'
tutti  gli  impianti  per i quali vi era gia' stata autorizzazione ai
sensi della  legge  13  luglio  1966,  n.  615,  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o
autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre  1933,  n.
1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.
  10) Si considerano nuovi impianti quelli diversi da quelli definiti
al punto precedente, inclusi gli impianti per l'esecuzione dei  quali
sia  stata  gia'  rilasciata  concessione  edilizia, ma che non siano
stati ancora costruiti.
  11)  Per  gli  impianti  esistenti  che non abbiano mai funzionato,
l'impresa, ai sensi dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  203,  e'  comunque tenuta a comunicare l'inizio della
messa in esercizio degli  impianti,  nonche'  i  dati  relativi  alle
emissioni, misurati in conformita' dell'art. 25.
  12)   Le   relazioni   tecniche   da   allegare   alle  domande  di
autorizzazione, presentate ai  sensi  degli  articoli  12  o  17  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  203  entro i termini
previsti, dovranno contenere almeno i seguenti elementi:
    a)  descrizione  del  ciclo  produttivo,  compreso  uno  schema a
blocchi dell'impianto;
   b)   descrizione   delle   tecnologie   adottate   per   prevenire
l'inquinamento;
   c) quantita' e qualita' delle emissioni convogliate e non misurate
nelle forme e nei modi prescritti nelle linee guida di cui al comma 2
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, o, in
mancanza  di  queste,  stimate  con  metodi  prescelti  e  dichiarati
dall'impresa;
    d) eventuali prescrizioni a cui sia stato assoggettato l'impianto
ai fini della  riduzione  dell'inquinamento  e  del  controllo  delle
emissioni.
  13)  Il  progetto  di adeguamento delle emissioni dovra' indicare i
seguenti elementi:
 Analisi dell'adeguamento:
   stato o previsioni di adeguamento delle emissioni alle linee guida
statali ovvero ai valori limite regionali.
 Tecnologie proposte per l'adeguamento:
   tempi  e tecnologie proposte per il raggiungimento degli obiettivi
di contenimento delle emissioni in relazione alle  caratteristiche  e
allo  stato  dell'impianto  (migliori  tecnologie  disponibili, oneri
economici, volume annuale di produzione, ammortamento e durata  della
vita residua dell'impianto, eventuali rilocalizzazioni, ampliamenti o
riduzioni di attivita' produttiva, etc.).
  14)  Indipendentemente dalla emanazione del decreto di cui all'art.
3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  203 e dalla presentazione del progetto di adeguamento, sulla base
delle domande presentate  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  203, la regione, in conformita' al
disposto  di  cui  al  punto  6)  puo'  rilasciare  un'autorizzazione
provvisoria  con  la  quale  stabilisce  contestualmente  i limiti di
emissione provvisori per l'impianto,  i  metodi  di  campionamento  e
analisi,  le  prescrizioni  tecniche attraverso le quali ottenere una
riduzione delle emissioni, nonche' i tempi e i modi per l'adeguamento
degli  impianti.  Le  eventuali  prescrizioni  sui  modi  e sui tempi
dovranno conformarsi alle linee guida statali ove emanate.
  15)  Per gli impianti che non siano autorizzati provvisoriamente ai
sensi del punto 14) precedente, il  termine  previsto  dall'art.  13,
commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 203,
decorre dalla data di presentazione del progetto definitivo.
  16)  L'autorizzazione  definitiva prevista dal comma 4 dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203  viene  rilasciata
nei confronti di tutti gli impianti esistenti, sia che per gli stessi
sia stata rilasciata autorizzazione provvisoria,  sia  che  si  siano
verificate le condizioni di cui al comma 3 del citato art. 13.
  Al  fine  del  rilascio  dell'autorizzazione definitiva la regione,
tenuto  conto  anche  del  disposto  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 203 e dell'intervenuta fissazione dei
valori limite  di  qualita'  dell'aria  e  di  emissione,  puo'  dare
prescrizioni  integrative,  fissare  limiti  di  emissioni e tempi di
adeguamento anche nei confronti di impianti gia' autorizzati  in  via
provvisoria  tenendo  conto  delle prescrizioni gia' imposte, nonche'
delle linee guida statali ove emanate.
  Ove  l'impresa non sia stata autorizzata in via provvisoria e abbia
interamente  realizzato   il   progetto   di   adeguamento,   dandone
comunicazione    alla    regione,    la   regione   stessa   rilascia
l'autorizzazione definitiva ovvero  da'  prescrizioni  conformi  alle
linee  guida  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203.
  17)  La  regione puo' prevedere che per gli impianti di combustione
con potenza termica inferiore a 10 mW, l'autorizzazione definitiva si
intenda  rilasciata ove l'impresa comunichi le modalita' con le quali
e' stato realizzato il progetto esecutivo di  adeguamento,  entro  il
termine stabilito nello stesso, e la regione non abbia indicato nello
stesso  termine  eventuali  prescrizioni  integrative,  e  differenti
modalita' di realizzazione del progetto.
  La  regione puo' procedere in ogni tempo a controlli sull'impianto.
  18)  Oltre  alle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti che
riguardano   specifici   impianti   la   regione   puo'    rilasciare
autorizzazioni  provvisorie  o  definitive  di carattere generale per
categorie di impianti specificatamente individuati  in  relazione  al
tipo e modalita' di produzione.
  Nelle  autorizzazioni  generali  previste  al  precedente  comma la
regione,  nel  rispetto  delle  linee  guida  statali  ove   emanate,
stabilisce i limiti di emissione, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento ed analisi previsti nelle stesse e la periodicita'  dei
controlli  tenendo  conto delle caratteristiche degli impianti, della
vetusta'  degli  stessi,   delle   tecnologie   di   prevenzione   di
inquinamento gia' utilizzate.
  L'autorizzazione  in  via  generale puo' essere rilasciata anche in
mancanza di fissazione dei limiti di emissione statali o regionali.
  L'impresa  comunica  alla  regione di avvalersi dell'autorizzazione
generale di cui ai commi precedenti ovvero, ove ritenga che i  propri
impianti debbano essere autorizzati con modalita' e contenuti diversi
da quelli previsti nell'autorizzazione generale, puo' richiedere  che
la regione rilasci autorizzazione specifica per i propri impianti.
  In  ogni  caso  debbono  essere  rispettati gli obblighi previsti a
carico dell'impresa dall'art. 13 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 203.
  19)  Per le attivita' a ridotto inquinamento atmosferico la regione
puo'   predisporre   dei   modelli   semplificati   di   domande   di
autorizzazioni  in  base  alle quali le quantita' e le qualita' delle
emissioni  siano  deducibili  dall'indicazione  della  quantita'   di
materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.
IV - Problemi giuridici interpretativi.
  20) Negli impianti esistenti le opere strettamente strumentali alla
riduzione  delle  emissioni  inquinanti  previste  nel  progetto   di
adeguamento o prescritte dalla regione non necessitano di concessione
edilizia.
  21)  Ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  203  devono   ritenersi   sottoposte   a   preventiva
autorizzazione   la   realizzazione   di   strutture,   le  modifiche
strutturali il ciclo produttivo  inerenti  al  singolo  impianto  che
comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinananti ovvero
aumento significativo delle emissioni gia' prodotte.
  22)  Le  procedure  da  attivare ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si riferiscono ai dati
raccolti, per un periodo di marcia controllata dell'impianto di dieci
giorni, attraverso un numero di campionamenti realizzato nell'arco di
tale periodo, stabilito in sede di autorizzazione.
 V - Disposizioni per la prima applicazione.
  23)  Gli  impianti  esistenti  appartenenti alle categorie indicate
nell'allegato al presente decreto e gia'  contenuto  nella  direttiva
CEE  n.  84/360,  devono  presentare  la domanda di autorizzazione ai
sensi degli articoli  12  o  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  203  al  31  luglio  1989  in  conformita' con quanto
disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
203  e  dall'art.  6  del  decreto-legge  30  giugno 1989, n. 245. Il
relativo progetto di  adeguamento  dovra'  essere  presentato  al  31
luglio 1990.
  24)  Tutti  gli  altri  impianti  non inclusi nell'elenco contenuto
nell'allegato di cui  al  punto  23)  devono  presentare  la  domanda
prevista  dagli  articoli  12  o  17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 al 31  luglio  1990  ed  il  relativo  progetto  di
adeguamento, ove necessario, al 31 luglio 1991.
  25) Entro il 30 aprile 1990, con decreto emanato ai sensi dell'art.
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  203  sono
determinate  le attivita' che provocano inquinamento atmosferico poco
significativo  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203.
  26)  Le  imprese  di cui al punto 24) che rientrano in tale elenco,
ove producano emissioni inquinanti al di sotto dei limiti  minimi  di
emissioni  previsti  nelle  linee guida emanate ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  203,  sono
esonerate dall'obbligo di presentare un progetto di adeguamento, e si
intendono autorizzate in via generale.
  27)  In  mancanza di indicazioni temporali per specifiche tipologie
di impianti nelle linee guida o  negli  altri  decreti  indicati  dal
comma  2  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
203, per gli impianti sottoposti alla procedura di autorizzazione  di
cui agli articoli 12 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 si applicano comunque i seguenti criteri temporali:
    a)  le emissioni che sono due o piu' volte maggiori dei valori di
emissione minimi indicati dal decreto  interministeriale  di  cui  al
comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono
essere adeguate al 31 dicembre 1994;
    b)  le emissioni che sono maggiori dei valori di emissione minimi
indicati dal decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art.  6
del  decreto-legge  30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al
31 dicembre 1997;
    c)  entro  lo stesso termine di cui alla lettera b) devono essere
adeguate   le   emissioni   diffuse   come   indicato   nel   decreto
interministeriale  di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30
giugno 1989, n. 245;
    d)  le  emissioni di sostanze particolarmente pericolose che sono
tre o piu' volte maggiori dei valori di emissione minimi fissati  con
il  decreto  interministeriale  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere  adeguate  al  31
dicembre 1992;
    e)  le  emissioni  di  sostanze cancerogene di diossine, furani e
policlorofenili che sono maggiori dei valori minimi  fissati  con  il
decreto   interministeriale  di  cui  al  comma  2  dell'art.  6  del
decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere  adeguate  al  30
giugno 1991.
    Roma, addi' 21 luglio 1989
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                      Il Ministro dell'ambiente
                               RUFFOLO
     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
   Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
                              MACCANICO