IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85; Visto l'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 marzo 1989, n. 85; Ritenuta la necessita' di stabilire termini, criteri e modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 1-bis, della citata legge n. 85/1989; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei porti a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze dei datori di lavoro; Decreta: Art. 1. Al fine di procedere alla ristrutturazione aziendale in relazione alla contrazione dei traffici marittimi e alla riorganizzazione del lavoro nei porti, le aziende industriali, magazzini generali e silos, le aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' le imprese private di sbarco e imbarco e le ditte svolgenti le attivita' di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto inviano al Ministero della marina mercantile una dichiarazione indicante il numero delle eccedenze del proprio personale, le corrispondenti domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori dipendenti, nonche' un'attestazione dell'autorita' marittima competente in ordine all'effettivo svolgimento delle loro attivita' nell'ambito portuale. Le aziende, imprese e ditte di cui al comma precedente devono altresi' trasmettere al Ministero della marina mercantile una dichiarazione con la quale si impegnano a corrispondere all'INPS gli oneri a proprio carico derivanti dalle norme sul pensionamento anticipato.