IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visti gli articoli 1- ter e 3- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559; Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988 di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie allocate all'art. 1- ter della citata legge n. 441 del 1987 per la costruzione dei nuovi impianti; Visti i piani programma per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani predisposti dalla: regione Umbria, approvato con legge regionale 24 agosto 1987, n. 44, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 febbraio 1988; regione Emilia-Romagna trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 febbraio 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 8 febbraio 1989, n. 2436; regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale in data 23 ottobre 1981, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 febbraio 1988 ed integrato con delibera della giunta regionale 2 agosto 1988, n. 32/66; regione Abruzzo, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 8 marzo 1988 e approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74; regione Toscana, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 9 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale del 22 novembre 1988; regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1987, n. 0539, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 21 marzo 1988; regione Marche, approvato con delibera della giunta regionale 18 maggio 1987, n. 2298, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 27 gennaio 1988; regione Veneto, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 22 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785; regione Piemonte, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 24 maggio 1988, n. 141; regione Basilicata, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 13 aprile 1988 e del quale la giunta regionale ha preso atto con delibera del 19 aprile 1988, n. 2272; regione Calabria, approvato con delibera della giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 1646, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 28 aprile 1988; regione Lazio, approvato con legge regionale 11 dicembre 1986, n. 277, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 16 maggio 1988; regione Lombardia, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 maggio 1988 e approvato con legge regionale del 28 giugno 1988, n. 37; regione Puglia, fatto proprio dalla giunta regionale con delibera del 16 maggio 1988, n. 3816, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 31 maggio 1988; regione Sicilia, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 4 giugno 1988 e approvato con decreto del presidente della regione 6 marzo 1989, n. 35; regione Valle d'Aosta, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 27 giugno 1988; regione Molise, approvato con legge regionale 8 marzo 1984, n. 6, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 luglio 1988; regione Liguria, approvato con delibera della giunta regionale 29 ottobre 1987, n. 5490, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 10 agosto 1988; regione Campania, approvato con delibera della giunta regionale 15 luglio 1988, n. 2610, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 luglio 1988; Visto che la provincia autonoma di Bolzano non ha fatto pervenire alcun piano programma finalizzato agli adempimenti di cui all'art. 1-ter della legge n. 441 del 1987; Visto che la documentazione inviata dalla provincia autonoma di Trento al Ministero dell'ambiente in data 1 marzo 1988 non e' rilevante ai fini degli adempimenti previsti dal citato art. 1-ter della legge n. 441 del 1987; Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 21 luglio 1988 con la quale si informava che, secondo il parere della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, i citati piani non erano conformi alle indicazioni del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559; Viste le documentazioni integrative trasmesse al Ministero dell'ambiente dalla regione Umbria in data 16 gennaio 1989, Emilia-Romagna in data 23 febbraio 1989, Toscana in data 18 novembre 1988 e in data 7 luglio 1989, Friuli-Venezia Giulia in data 20 marzo 1989, Marche in data 17 febbraio 1989, Veneto in data 23 febbraio 1989, Piemonte in data 6 febbraio 1989, Lazio in data 27 gennaio 1989, Lombardia in data 27 gennaio 1989 e Campania in data 23 febbraio 1989, nonche' le risultanze degli incontri intervenuti fra i funzionari regionali e i membri della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale; Vista la relazione tecnica del maggio 1989 relativa alle risultanze delle attivita' istruttorie effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, sui summenzionati piani programma e documentazioni integrative; Visto che il comitato tecnico-scientifico, nella riunione del 22 giugno 1989, ha condiviso le valutazioni riportate nella citata relazione della commissione tecnicoscientifica; Rilevato che le analisi di compatibilita' ambientale degli impianti non devono essere effettuate in fase di elaborazione del piano di cui all'art. 1-ter della legge n. 441 de 1987, ma nella fase di esame e di approvazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 3-bis della citata legge; Ritenuto di attivare la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-ter della legge n. 441 del 1987 solo previa formale approvazione dei piani programma da parte degli organi regionali statutoriamente competenti; Rilevato che i piani programma predisposti dalle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia, Liguria, Campania, risultano sostanzialmente conformi ai criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Sardegna risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; i sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Abruzzo risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Marche risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Basilicata risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; bacini di utenza; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Calabria risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Lazio risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Sicilia risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Valle d'Aosta risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; relazione generale; documentazione cartografica; Rilevato che il piano programma predisposto dalla regione Molise risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le sezioni relative a: qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; sistemi di smaltimento esistenti; raccolta differenziata; sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; fabbisogni finanziari; documentazione cartografica; Rilevato che i piani delle regioni Sardegna, Lazio, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Molise risultano, a parte i surriportati rilievi rispondenti ai criteri del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559; Decreta: Art. 1. E' attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1- ter della legge n. 441 del 1987 per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate, con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1988, a favore delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 349/1986, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Il D.P.R. n. 915/1982, reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - L'art. 1- ter della legge n. 441/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), e' il seguente: "Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1. 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'". - L'art. 3-bis della legge n. 441/1987, sopra citata, e' il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti gia' approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonche' tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. 2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (a), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (b), si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985 (c)". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, reca: "Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Nota all'art. 1: Per i commi 3 e 4 dell'art. 1- ter della legge n. 441/1987, vedasi le note alle premesse.