IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visti  gli articoli 1- ter e 3- bis della legge 29 ottobre 1987, n.
441, di conversione con modifiche, del decreto-legge 31 agosto  1987,
n. 361;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n.
559;
  Visto  il  decreto  interministeriale  24 novembre 1987, registrato
alla Corte dei conti il 28 novembre 1987,  costitutivo  del  comitato
tecnico-scientifico  di  cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987,
n. 441;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  13 maggio 1988 di
ripartizione tra le regioni e  le  province  autonome  delle  risorse
finanziarie  allocate  all'art.  1- ter della citata legge n. 441 del
1987 per la costruzione dei nuovi impianti;
  Visti  i  piani programma per la realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento di rifiuti solidi urbani predisposti dalla:
   regione  Umbria,  approvato con legge regionale 24 agosto 1987, n.
44, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25 febbraio 1988;
   regione  Emilia-Romagna  trasmesso  al  Ministero dell'ambiente in
data  26  febbraio  1988  e  approvato  con  delibera  del  consiglio
regionale 8 febbraio 1989, n. 2436;
   regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale in
data 23 ottobre 1981, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26
febbraio  1988  ed  integrato  con  delibera della giunta regionale 2
agosto 1988, n. 32/66;
   regione  Abruzzo,  trasmesso  al Ministero dell'ambiente in data 8
marzo 1988 e approvato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 74;
   regione  Toscana,  trasmesso  al Ministero dell'ambiente in data 9
marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio  regionale  del  22
novembre 1988;
   regione   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato   con  decreto  del
presidente della giunta  regionale  18  novembre  1987,  n.  0539,  e
trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 21 marzo 1988;
   regione  Marche,  approvato con delibera della giunta regionale 18
maggio 1987, n. 2298, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in  data
27 gennaio 1988;
   regione  Veneto,  trasmesso  al Ministero dell'ambiente in data 22
marzo 1988 e  approvato  con  delibera  del  consiglio  regionale  28
ottobre 1988, n. 785;
   regione  Piemonte, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 25
marzo 1988 e approvato con delibera del consiglio regionale 24 maggio
1988, n. 141;
   regione  Basilicata,  trasmesso al Ministero dell'ambiente in data
13 aprile 1988 e del quale la giunta  regionale  ha  preso  atto  con
delibera del 19 aprile 1988, n. 2272;
   regione  Calabria,  approvato  con delibera della giunta regionale
del 26 aprile 1988, n. 1646, e trasmesso al  Ministero  dell'ambiente
in data 28 aprile 1988;
   regione  Lazio, approvato con legge regionale 11 dicembre 1986, n.
277, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 16 maggio 1988;
   regione Lombardia, trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26
maggio 1988 e approvato con legge regionale del 28  giugno  1988,  n.
37;
   regione  Puglia, fatto proprio dalla giunta regionale con delibera
del 16 maggio 1988, n. 3816, e trasmesso al  Ministero  dell'ambiente
in data 31 maggio 1988;
   regione  Sicilia,  trasmesso  al Ministero dell'ambiente in data 4
giugno 1988 e approvato con decreto del presidente  della  regione  6
marzo 1989, n. 35;
   regione  Valle  d'Aosta,  trasmesso  al Ministero dell'ambiente in
data 27 giugno 1988;
   regione  Molise, approvato con legge regionale 8 marzo 1984, n. 6,
e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data 26 luglio 1988;
   regione  Liguria, approvato con delibera della giunta regionale 29
ottobre 1987, n. 5490, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in data
10 agosto 1988;
   regione Campania, approvato con delibera della giunta regionale 15
luglio 1988, n. 2610, e trasmesso al Ministero dell'ambiente in  data
25 luglio 1988;
  Visto  che  la provincia autonoma di Bolzano non ha fatto pervenire
alcun piano programma finalizzato agli adempimenti  di  cui  all'art.
1-ter della legge n. 441 del 1987;
  Visto  che  la  documentazione  inviata dalla provincia autonoma di
Trento al Ministero dell'ambiente  in  data  1›  marzo  1988  non  e'
rilevante  ai  fini  degli adempimenti previsti dal citato art. 1-ter
della legge n. 441 del 1987;
  Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 21 luglio 1988 con la
quale  si  informava  che,  secondo  il  parere   della   commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale,  i  citati  piani  non  erano  conformi  alle
indicazioni  del  decreto  del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre
1987, n. 559;
  Viste   le   documentazioni   integrative  trasmesse  al  Ministero
dell'ambiente  dalla  regione  Umbria  in  data  16   gennaio   1989,
Emilia-Romagna  in data 23 febbraio 1989, Toscana in data 18 novembre
1988 e in data 7 luglio 1989, Friuli-Venezia Giulia in data 20  marzo
1989,  Marche  in  data  17 febbraio 1989, Veneto in data 23 febbraio
1989, Piemonte in data 6 febbraio 1989,  Lazio  in  data  27  gennaio
1989,  Lombardia  in  data  27  gennaio  1989  e  Campania in data 23
febbraio 1989, nonche' le risultanze degli incontri intervenuti fra i
funzionari regionali e i membri della commissione tecnico-scientifica
per  la  valutazione  dei  progetti  di  protezione   e   risanamento
ambientale;
  Vista la relazione tecnica del maggio 1989 relativa alle risultanze
delle   attivita'   istruttorie    effettuate    dalla    commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento  ambientale,  sui   summenzionati   piani   programma   e
documentazioni integrative;
  Visto  che  il  comitato tecnico-scientifico, nella riunione del 22
giugno 1989, ha  condiviso  le  valutazioni  riportate  nella  citata
relazione della commissione tecnicoscientifica;
 Rilevato  che le analisi di compatibilita' ambientale degli impianti
non devono essere effettuate in fase di elaborazione del piano di cui
all'art.  1-ter  della legge n. 441 de 1987, ma nella fase di esame e
di approvazione dei progetti con le modalita' di cui  all'art.  3-bis
della citata legge;
  Ritenuto  di  attivare la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art.
1-ter della legge n. 441 del 1987 solo  previa  formale  approvazione
dei  piani  programma da parte degli organi regionali statutoriamente
competenti;
  Rilevato  che  i  piani programma predisposti dalle regioni Umbria,
Emilia-Romagna,  Veneto,  Piemonte,   Lombardia,   Toscana,   Puglia,
Liguria,  Campania,  risultano  sostanzialmente  conformi  ai criteri
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987,
n. 559;
  Rilevato  che il piano programma predisposto dalla regione Sardegna
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   i sistemi di conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il piano programma predisposto dalla regione Abruzzo
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato   che   il   piano  programma  predisposto  dalla  regione
Friuli-Venezia Giulia risulta incompleto e necessario di  adeguamento
per quanto riguarda le sezioni relative a:
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il  piano programma predisposto dalla regione Marche
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato   che   il   piano  programma  predisposto  dalla  regione
Basilicata risulta incompleto e necessario di adeguamento per  quanto
riguarda le sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   bacini di utenza;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari e ordine di priorita' degli interventi;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che il piano programma predisposto dalla regione Calabria
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il  piano  programma predisposto dalla regione Lazio
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il piano programma predisposto dalla regione Sicilia
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il  piano  programma predisposto dalla regione Valle
d'Aosta risulta incompleto e necessario  di  adeguamento  per  quanto
riguarda le sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   relazione generale;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  il  piano programma predisposto dalla regione Molise
risulta incompleto e necessario di adeguamento per quanto riguarda le
sezioni relative a:
   qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti;
   sistemi di smaltimento esistenti;
   raccolta differenziata;
   sistemi  di  conferimento, raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti;
   fabbisogni finanziari;
   documentazione cartografica;
  Rilevato  che  i  piani  delle  regioni  Sardegna,  Lazio, Abruzzo,
Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata, Calabria,  Sicilia,  Valle
d'Aosta   e   Molise   risultano,  a  parte  i  surriportati  rilievi
rispondenti ai criteri del decreto ministeriale 28 dicembre 1987,  n.
559;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  attivata  la  procedura  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1- ter
della  legge  n.  441  del  1987  per  l'erogazione   delle   risorse
finanziarie  allocate,  con decreto del Ministro dell'ambiente del 13
maggio 1988, a favore delle regioni Umbria,  Emilia-Romagna,  Veneto,
Piemonte, Lombardia e Toscana.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 349/1986, reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
             -   Il  D.P.R.  n.  915/1982,  reca:  "Attuazione  delle
          direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi".
             -  L'art.  1-  ter della legge n. 441/1987 (Disposizioni
          urgenti in materia  di  smaltimento  dei  rifiuti),  e'  il
          seguente:
             "Art.  1-ter.  -  1.  Entro  trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  definisce,  ai sensi
          dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a),
          per le finalita' del  presente  articolo,  criteri  per  la
          elaborazione   e   la  predisposizione  dei  piani  per  lo
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani   relativi   alla
          realizzazione    di   nuovi   impianti,   con   particolare
          riferimento alle soluzioni indicate all'articolo  3,  comma
          1.
             2.  Le  regioni,  entro  i  successivi  sessanta giorni,
          trasmettono al Ministro dell'ambiente i  piani  di  cui  al
          comma  1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili,
          che e' effettuata con decreto del medesimo  Ministro  entro
          gli ulteriori trenta giorni.
            3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  1,
          individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e
          li  inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo,
          alla  regione,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, per l'approvazione secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 3-bis.
             4.  Entro  i successivi centocinquanta giorni le regioni
          trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al  Ministero
          dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
          richieste di mutuo in ordine di priorita'".
             - L'art. 3-bis della legge n. 441/1987, sopra citata, e'
          il seguente:
             "Art.  3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti gia' approvati
          o  per  i  quali  l'istruttoria  sia  stata   positivamente
          conclusa,  la regione provvede all'istruttoria dei progetti
          dei nuovi impianti  di  trattamento  e  di  stoccaggio  dei
          rifiuti urbani, speciali nonche' tossici e nocivi, mediante
          apposite conferenze cui partecipano  i  responsabili  degli
          uffici  regionali competenti nonche' i rappresentanti degli
          enti locali interessati. La conferenza acquisisce e  valuta
          tutti   gli   elementi  relativi  alla  compatibilita'  del
          progetto con le esigenze ambientali e  territoriali.  Sulla
          base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale
          approva il progetto entro centoventi giorni dalla  data  di
          presentazione agli uffici regionali competenti.
             2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad
          ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni  e  concessioni
          di  competenza di organi regionali, provinciali e comunali;
          costituisce,  ove   occorra,   variante   dello   strumento
          urbanistico   generale   e  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei  lavori.
             3.  Nel  caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (a),
          e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431  (b),  si
          applicano   le   disposizioni   di   cui   al   nono  comma
          dell'articolo  82  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, come modificato dal
          medesimo decreto-legge n.  312 del 1985 (c)".
             -  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 28 dicembre
          1987, n. 559, reca:  "Criteri  per  la  elaborazione  e  la
          predisposizione  dei piani regionali di cui all'art. 1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   361,
          convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
          n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
          Nota all'art. 1:
             Per  i  commi  3  e  4  dell'art.  1- ter della legge n.
          441/1987, vedasi le note alle premesse.