IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale e' stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Piemonte; Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonche' il trattamento economico; Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Piemonte; Sentita la giunta regionale della regione Piemonte; Ritenuto di dover provvedere; Decreta: Art. 1. La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Piemonte e' determinata in un numero non superiore alle settantaquattro unita', oltre al direttore, cosi' ripartite: A) trentasei unita' di esperti in attivita' di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, stratistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale. B) trentotto unita' di personale amministrativo, di cui: otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; otto operatori ai terminali; otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura; sei addetti alla documentazione; otto unita' di personale ausiliario.