IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56, e, segnatamente, gli
articoli 24 e 30 della legge medesima;
  Visto  il  proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto
del Ministro del tesoro, con il quale e'  stata  istituita  l'agenzia
per l'impiego nella regione Liguria;
  Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24,
occorre determinare la struttura  ed  il  funzionamento  dell'agenzia
stessa  e  fissarne  il  contingente  di  personale che potra' essere
assunto con contratto a termine di diritto  privato,  anche  a  tempo
parziale, nonche' il trattamento economico;
  Sentite  la  commissione  centrale  per  l'impiego e la commissione
regionale per l'impiego della Liguria;
  Sentita la giunta regionale della regione Liguria;
  Ritenuto di dover provvedere;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  dotazione  di  personale da destinare all'agenzia per l'impiego
della regione Liguria e' determinata in un numero non superiore  alle
settantanta unita', oltre al direttore, cosi' ripartite:
    A)  trentasei unita' di esperti in attivita' di studio e ricerche
sul mercato del lavoro e sulle dinamiche  occupazionali,  specialisti
di  analisi  dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed
esperti in  discipline  economiche,  sociali,  statistico-attuariali,
informatiche e di orientamento e formazione professionale;
    B) trentaquattro unita' di personale amministrativo, di cui:
    otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
    otto operatori ai terminali;
    sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
    sei addetti alla documentazione;
    sei unita' di personale ausiliario.