IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e segnatamente, gli
articoli 24 e 30 della legge medesima;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  febbraio  1989, assunto con il
concerto del Ministro del tesoro, con il  quale  e'  stata  istituita
l'agenzia per l'impiego nella regione Lazio;
  Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24,
occorre determinare la struttura  ed  il  funzionamento  dell'agenzia
stessa  e  fissarne  il  contingente  di  personale che potra' essere
assunto con contratto a termine di diritto  privato,  anche  a  tempo
parziale, nonche' il trattamento economico;
  Sentite  la  commissione  centrale  per  l'impiego e la commissione
regionale per l'impiego del Lazio;
  Sentita la giunta regionale della regione Lazio;
  Ritenuto di dover provvedere;
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  La  dotazione  di  personale da destinare all'agenzia per l'impiego
della regione Lazio e' determinata in un numero  non  superiore  alle
ottantasei unita', oltre al direttore, cosi' ripartite:
    A)  Quarantotto  unita'  di  esperti  in  attivita'  di  studio e
ricerche sul mercato del  lavoro  e  sulle  dinamiche  occupazionali,
specialisti  di  analisi  dei processi produttivi e di organizzazione
aziendale   ed   esperti   in   discipline    economiche,    sociali,
statistico-attuariali,  informatiche  e  di orientamento e formazione
professionale.
    B) Trentotto unita' di personale amministrativo, di cui:
    otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
    otto operatori ai terminali;
    otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
    sei addetti alla documentazione;
    otto unita' di personale ausiliario.