IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e segnatamente, gli
articoli 24 e 30 della legge medesima;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7  febbraio  1989, assunto con il
concerto del Ministro del tesoro, con il  quale  e'  stata  istituita
l'agenzia per l'impiego della regione Abruzzo;
  Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24,
occorre determinare la struttura  ed  il  funzionamento  dell'agenzia
stessa  e  fissarne  il  contingente  di  personale che potra' essere
assunto con contratto a termine di diritto  privato,  anche  a  tempo
parziale, nonche' il trattamento economico;
  Sentite  la  commissione  centrale  per  l'impiego e la commissione
regionale per l'impiego dell'Abruzzo;
  Sentita la giunta regionale della regione Abruzzo;
  Ritenuto di dover provvedere;
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  La  dotazione  di  personale da destinare all'agenzia per l'impiego
della regione Abruzzo e' determinata in un numero non superiore  alle
cinquanta unita', oltre il direttore, cosi' ripartite:
    A)  Venti unita' di esperti in attivita' di studio e ricerche sul
mercato del lavoro e sulle dinamiche  occupazionali,  specialisti  di
analisi  dei  processi  produttivi  e  di organizzazione aziendale ed
esperti in  discipline  economiche,  sociali,  statistico-attuariali,
informatiche e di orientamento e formazione professionale.
    B) Trenta unita' di personale amministrativo, di cui:
    sei addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
    sei operatori ai terminali;
    sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
    sei addetti alla documentazione;
    sei unita' di personale ausiliario.