IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984; Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395; Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981; Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730; Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984; Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali; Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984; Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilita' generali determinate dalla situazione economica del Paese; Ritenuto altresi' necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo piu' limitato e di norma di piu' vecchia immissione in commercio; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.; Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987; Delibera: A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonche' l'aggiornamento dei rispettivi parametri. B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA. C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando cosi' ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione "C.I.P. n. 12/1987" da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, dovra' non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale. D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A sono confermati nelle seguenti misure: grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. Roma, addi' 26 marzo 1987 Il Ministro-Presidente delegato ZANONE