IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 10 luglio 1987, 11 e 12 luglio 1988, 16 settembre 1988, 7 novembre 1988, 27 dicembre 1988 e 17 marzo 1989 della Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 4 aprile 1988, n. 921114, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabule, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%); 10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%); 12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 14) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una tendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 17) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i premi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 18) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi diceci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1); 23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2); 24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 3); 25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4); 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5); 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11); 33) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 34) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 35) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 36) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 37) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 36), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variante dell'importo del premio complessivo pagato; 38) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 36), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.