IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre  1986, n. 742 recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 10 luglio 1987, 11 e 12 luglio 1988, 16
settembre 1988, 7 novembre 1988, 27 dicembre 1988  e  17  marzo  1989
della  Colonia  vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese
ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di  assicurazione  sulla
vita e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in  data 4 aprile 1988, n. 921114, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvate,  secondo il testo autenticato e depositato presso
il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali di polizza,  presentate  dalla  Colonia  vita  assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano:
    1)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    2)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    5)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio rivalutabule, senza controassicurazione (tariffe a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
    6)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    7)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    8)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
    9)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   10)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   11)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   12)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  annuo,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   13)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori a  cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   14)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   15)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale   o  a  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  tendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i primi cinque anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   16)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale   o  a  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi dieci anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   17)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i premi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   18)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi diceci anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   19)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile;
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  annuo
costante  ed  a  premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto
1);
   23)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con  controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  ed  a  premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto
2);
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  unico
di cui al precedente punto 3);
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di
cui al precedente punto 4);
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 5);
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui al
precedente punto 6);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 7);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 8);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso
maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui  al
precedente punto 9);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui  al
precedente punto 10);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di  cui  al
precedente punto 11);
   33)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   34)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   35)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   36)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   37)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 36), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variante
dell'importo del premio complessivo pagato;
   38)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 36), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.