IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO, PER QUANTO RIGUARDA I PROFILI ATTINENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE MARINO, CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, comma primo, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di Commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 126, con il quale e' stata istituita la Commissione per il parco nazionale dell'Arcipelago toscano; Visto in particolare, l'undicesimo paragrafo delle premesse al decreto da ultimo citato, il quale prevede che - in relazione al fatto che nell'area dell'Arcipelago, pur strutturalmente unitaria, sono presenti situazioni diverse tra loro anche per quanto concerne i potenziali tempi di realizzazione del Parco - sia opportuno almeno procedere con riferimento alle situazioni gia' utilizzabili al fine di non rallentare il processo istitutivo per cui, prioritariamente, sono da affrontare le situazioni relative all'isola di Capraia ed all'isola di Montecristo; Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 127, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede; Visti gli atti della commissione; Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata; Ritenuto di poter condividere sostanzialmente le conclusioni del predetto documento finale, per quanto concerne la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Ritenuta dunque, la necessita' di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; E M A N A il presente decreto: Art. 1. 1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dell'Arcipelago toscano - come individuata nella cartografia allegata sotto la lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 al presente decreto comprende il territorio delle isole di Montecristo, Capraia, Gorgona e Giannutri nonche' il rispettivo mare territoriale ad esse circostante delimitato in via di massima seguendo l'isobata dei cento metri. 2. Con successivi decreti si provvedera' alla perimetrazione provvisoria delle aree terrestri e marine, che pure saranno parte del territorio del parco, nelle isole di Pianosa, Giglio ed Elba ed alla definizione puntuale della poligonale di delimitazione a mare per le isole di cui al precedente comma.