IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO, PER QUANTO RIGUARDA I PROFILI ATTINENTI LA TUTELA
   DELL'AMBIENTE  NATURALE  MARINO,  CON  IL  MINISTRO  DELLA  MARINA
   MERCANTILE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge
n.  349/1986,  per  il  quale  e' compito del Ministero dell'ambiente
assicurare  in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali  della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Visti  altresi',  in  particolare,  i commi 2 e 3 dell'art. 5 della
medesima  legge  n.  349/1986  per i quali il Ministero dell'ambiente
esercita   le   competenze  in  materia  di  parchi  nazionali  e  di
individuazione  delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale e
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve  naturali,  nonche' impartisce agli organismi di gestione dei
parchi  nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali  le direttive
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1982, n. 979, come modificata dalla
legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare,  l'art.  18, primo comma, lettera c), della
legge  da  ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e,  in  attesa  della nuova disciplina relativa al programma di
salvaguardia  ambientale,  tra  gli interventi urgenti per i quali e'
autorizzato  un  apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in
attesa  di  approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le
riserve  naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della  legge  n.  349/1986,  dei  parchi nazionali del Pollino, delle
Dolomiti  Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna,  del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con
le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;
  Vista  la  delibera  del  CIPE,  in  data 5 agosto 1988, recante il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale;
  Vista  in  particolare,  la  sezione III dell'appendice A, riferita
all'art.  18,  comma  primo, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n.
67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la
istituzione  di Commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
  Visto  il  proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro,  in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in
data  10  aprile  1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 126, con il
quale  e'  stata  istituita  la  Commissione  per  il parco nazionale
dell'Arcipelago toscano;
  Visto  in  particolare,  l'undicesimo  paragrafo  delle premesse al
decreto  da  ultimo  citato,  il  quale prevede che - in relazione al
fatto  che  nell'area  dell'Arcipelago, pur strutturalmente unitaria,
sono presenti situazioni diverse tra loro anche per quanto concerne i
potenziali  tempi  di  realizzazione del Parco - sia opportuno almeno
procedere  con  riferimento alle situazioni gia' utilizzabili al fine
di  non  rallentare il processo istitutivo per cui, prioritariamente,
sono  da  affrontare  le  situazioni relative all'isola di Capraia ed
all'isola di Montecristo;
  Visto   il  proprio  decreto  emanato  in  data  16  gennaio  1989,
registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1
Ambiente,  foglio  n.  127,  con  il  quale  e'  stata  costituita la
commissione prevista al paragrafo che precede;
  Visti gli atti della commissione;
  Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno
1989,  nel  quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla
commissione  stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3)
della    sezione   III   dell'appendice   A   della   delibera   CIPE
sopramenzionata;
  Ritenuto  di  poter  condividere sostanzialmente le conclusioni del
predetto  documento  finale,  per  quanto  concerne la perimetrazione
provvisoria   dell'area   del   parco  e  le  misure  provvisorie  di
salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;
  Ritenuta  dunque,  la necessita' di dare attuazione tempestiva alle
conclusioni   della   commissione   in   merito  ai  suddetti  punti,
provvedendo  con  proprio  decreto  a  determinare  la perimetrazione
provvisoria   dell'area   del  parco,  e  le  misure  provvisorie  di
salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;
                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La  perimetrazione  provvisoria  dell'area  del parco nazionale
dell'Arcipelago toscano - come individuata nella cartografia allegata
sotto  la lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 al presente decreto comprende
il   territorio  delle  isole  di  Montecristo,  Capraia,  Gorgona  e
Giannutri nonche' il rispettivo mare territoriale ad esse circostante
delimitato in via di massima seguendo l'isobata dei cento metri.
  2.  Con  successivi  decreti  si  provvedera'  alla  perimetrazione
provvisoria delle aree terrestri e marine, che pure saranno parte del
territorio  del parco, nelle isole di Pianosa, Giglio ed Elba ed alla
definizione  puntuale della poligonale di delimitazione a mare per le
isole di cui al precedente comma.