IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto ministeriale n. 868/E3, del 30 aprile 1989, con il quale e' stato stabilito, tra l'altro, che la contribuzione statale spettante a ciascuna provincia, comune o comunita' montana per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio autorizzati ai sensi dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66/1989 va determinata calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con l'interesse del 7 per cento; Visto il comma 8, dell'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il quale stabilisce invece che il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti da province, comuni e comunita' montane per il ripiano del disavanzo e dei debiti fuori bilancio autorizzati dal Ministro dell'interno; Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare il cennato decreto ministeriale n. 868/E3, del 30 aprile 1989, stabilendo l'esclusione dei mutui autorizzati dal Ministero dell'interno per la copertura del disavanzo o dei debiti fuori bilancio dai mutui beneficiari di una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse del 7 per cento; Decreta: A modifica del decreto interministeriale del 30 aprile 1989, le rate di ammortamento dei mutui autorizzati dal Ministro dell'interno a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio, a norma del comma 8, dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono coperte totalmente dal contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti a ciascuna provincia, comune e comunita' montana entro il limite massimo annuo della contribuzione stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 luglio 1989 p. Il Ministro dell'interno FAUSTI Il Ministro del tesoro AMATO