IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della citata legge n. 963/65, il quale attribuisce al Ministro della Marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore; Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987 e successive modificazioni con il quale e' stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante; Considerato che la maggiore concentrazione di vongole veraci (specie venerupis decussata e semidecussata) si trova in fondali di tipo lagunare e comunque di profondita' inferiore a tre metri dove la pesca con attrezzo turbosoffiante e' vietata; Considerata la scarsita' di risorse al di fuori di tale suddetta profondita' per cui e' inopportuno un prelievo consistente effettuato in tempi brevi come potrebbe aversi con attrezzo turbosoffiante; Sentito il sottocomitato di gestione dei molluschi bivalvi previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985; Decreta: Art. 1. La pesca delle vongole veraci (venerupis decussata e semidecussata) nelle zone di mare non assentite in concessione e' consentita esclusivamente con apparecchi diversi dalle turbosoffianti. Il quantitativo massimo giornaliero pescabile e' di quintali 1 per nave.