IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti  gli  articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali
prevedono,  tra  l'altro,  una  razionale  gestione   delle   risorse
biologiche  del  mare  attraverso la regolamentazione dello sforzo di
pesca in funzione delle reali ed accertate capacita'  produttive  del
mare;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio
1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  l'art. 32 della citata legge n. 963/65, il quale attribuisce
al Ministro della Marina mercantile il potere di emanare, con proprio
decreto,  norme  per  la  disciplina della pesca anche in deroga alle
discipline regolamentari in vigore;
  Visti  i  decreti  ministeriali  26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987 e
successive modificazioni con il quale e' stata regolamentata la pesca
dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;
  Considerato  che  la  maggiore  concentrazione  di  vongole  veraci
(specie venerupis decussata e semidecussata) si trova in  fondali  di
tipo lagunare e comunque di profondita' inferiore a tre metri dove la
pesca con attrezzo turbosoffiante e' vietata;
  Considerata  la  scarsita'  di risorse al di fuori di tale suddetta
profondita' per cui e' inopportuno un prelievo consistente effettuato
in tempi brevi come potrebbe aversi con attrezzo turbosoffiante;
  Sentito il sottocomitato di gestione dei molluschi bivalvi previsto
dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985;
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  La pesca delle vongole veraci (venerupis decussata e semidecussata)
nelle zone  di  mare  non  assentite  in  concessione  e'  consentita
esclusivamente con apparecchi diversi dalle turbosoffianti.
  Il  quantitativo massimo giornaliero pescabile e' di quintali 1 per
nave.