Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Azienda  di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'adunanza  del  20  luglio
1989  ha deliberato le disposizioni e norme per le vendite di cereali
detenuti dall'AIMA e appartenenti alle scorte di intervento.
   Tali  norme  si  applicano  a  partire  dalla  campagna 1989-90 ed
entrano  in  vigore  il  1›  settembre  1989   e   ne   sostituiscono
completamente  quelle  di  cui  alla delibera AIMA del 14 luglio 1982
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  205
del 28 luglio 1982.
        DISPOSIZIONI E NORME PER LA VENDITA DA PARTE DELL'AIMA
          DEI CEREALI APPARTENENTI ALLE SCORTE DI INTERVENTO
                        I. Oggetto della gara
   1.  La vendita dei cereali acquistati dall'AIMA avviene, nel corso
della campagna di commercializzazione  cereali,  attraverso  pubblica
gara  e  secondo le norme e condizioni generali di cui al regolamento
della commissione delle Comunita' europee n.  1836/82  del  7  luglio
1982 e successive modifiche recepite e completate da quelle riportate
nel presente atto.
   2.  La  presentazione  di  offerta  di  acquisto  e  la  eventuale
conseguente esecuzione delle vendite e' effettuata dall'AIMA  con  la
totale  applicazione  delle  norme di cui al presente disciplinare di
gara.
   3.  L'AIMA  comunichera'  di  volta in volta la natura del cereale
posto in vendita, la quantita', l'ubicazione  dei  magazzini  ove  e'
giacente il prodotto stesso, la destinazione del prodotto, il termine
di scadenza, fissato alle ore 11 di un  determinato  giorno,  per  la
presentazione   delle   offerte.  La  suddetta  comunicazione  verra'
effettuata mediante avviso
a  firma  del  direttore  generale  dell'AIMA,  a seguito di apposita
decisione assunta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA medesima
in  esecuzione della corrispondente decisione della commissione delle
Comunita' europee pubblicato presso la sede dell'AIMA  in  Roma,  via
Palestro, 81, e presso le sedi delle camere di commercio, industria e
artigianato dei capoluoghi di provincia.
   4.  Coloro  che hanno interesse all'acquisto del prodotto posto in
vendita possono visionare la merce  nei  magazzini  di  giacenza  nei
cinque  giorni  precedenti  a  quello  di espletamento della gara con
possibilita' di prelievo di un campione e accertamento delle relative
caratteristiche   in   contraddittorio  con  l'assuntore  e  per  una
quantita' non superiore a kg  4  per  ogni  partita  di  1.000  tonn.
Ciascun  campione  dovra' essere pagato all'assuntore, al momento del
prelievo, al prezzo  d'acquisto  valido  per  il  mese  del  prelievo
stesso.
                            II. Il prezzo
   1.  Il  prezzo  minimo di vendita dei cereali destinati al mercato
interno comunitario e' fissato e determinato secondo quanto riportato
agli  articoli  1,  2 e 3 del regolamento CEE n. 2418/87 del 7 agosto
1987 ("Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 233 dell'11 agosto 1987).
   Tale  prezzo  minimo  si  intende  riferito  a  merce alla rinfusa
ritirata  dall'acquirente  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
comunicazione  di vendita, resa su veicolo o altro mezzo di trasporto
dell'acquirente  e  per  cereali  della  qualita'  tipo,  secondo  la
definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.
   2. Il prezzo effettivo di cessione e' quello proposto nell'offerta
accolta, aumentato o ridotto in sede di esecuzione  delle  operazioni
di  vendita,  rispettivamente  delle  maggiorazioni  o detrazioni per
effettive caratteristiche  della  merce  riconosciute  alla  consegna
della  stessa  e  calcolate  ed  applicate  ai  sensi  della  vigente
normativa comunitaria in materia di cereali offerti all'intervento.
   3.  Per  le vendite con obbligo di esportazione nei Paesi terzi il
prezzo  minimo  di  vendita  e'  fissato   con   apposita   decisione
comunitaria  e  il  prezzo  effettivo  di cessione e' quello proposto
nell'offerta accolta e che e' fatto  con  riferimento  alla  qualita'
reale della partita cui l'offerta si riferisce.
   4.  Per  i  cereali  non  ritirati  dopo  un mese dalla data della
comunicazione di accettazione  dell'offerta  da  parte  dell'AIMA,  i
rischi e le spese di magazzinaggio sono a carico dell'aggiudicatario.
Qualora i cereali permangano  nel  centro  di  intervento  ove  erano
giacenti  al  momento  dell'aggiudicazione, le spese di cui sopra che
l'assuntore  potra'  addebitare   all'aggiudicatario   non   potranno
superare,  per  ogni  quindicina  indivisibile,  un importo pari alla
meta'   della   maggiorazione   mensile   prevista   dalla    vigente
regolamentazione   comunitaria   per   ciascuna   specie  di  cereale
conferibile all'intervento.
                      III. Presentazione offerta
   1.  Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o
giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.
   L'offerta,   per   poter  essere  presa  in  considerazione,  deve
pervenire  all'ufficio  vendite  cereali  dell'AIMA,  in  Roma,   via
Palestro,  81,  entro  il  termine  delle ore 11 del giorno in cui e'
stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in  busta  chiusa,
recapitata da un messo oppure spedita per posta.
   L'offerta  deve  essere  contenuta entro una busta chiusa, recante
nella parte  esterna  la  denominazione  o  ragione  sociale  e  sede
dell'offerente,  nonche'  la  dicitura a seconda dei cereali posti in
vendita.
   Le  offerte recapitate da un messo sono consegnate all'AIMA contro
ricevuta.
   Nel  caso  di  invio  dell'offerta  per  posta,  la  busta  chiusa
contenente  l'offerta  stessa  e  recante  all'esterno  le   suddette
indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere
chiusa  e  recare,  all'esterno  l'indicazione  dell'AIMA  -  Ufficio
vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma.
   2.  L'offerta  per  essere  valida deve essere conforme al modello
allegato al presente bando (allegato 1) e cioe' deve:
     a)  essere  indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in due
copie originali in carta semplice e in lingua italiana;
     b)   contenere  l'indicazione  del  nome,  cognome  e  indirizzo
dell'offerente, nonche' il numero di codice fiscale e partita IVA.
   Se  l'offerente  e'  persona  giuridica  devono essere indicate la
denominazione o  la  ragione  sociale,  il  nome,  il  cognome  e  la
qualifica  del  legale rappresentante e la sede dello stabilimento da
cui proviene l'offerta. Se l'offerente e' residente fuori d'Italia  e
non  vi  possiede  alcuna  sede  di attivita', deve essere dichiarata
anche l'elezione di domicilio in Italia;
     c)   contenere   indicazione  della  quantita'  di  cereali  cui
l'offerta e' riferita, del luogo in cui la  merce  e'  immagazzinata,
dell'assuntore  che  detiene  la merce stessa e del prezzo offerto in
lire a tonn.; quando si tratta  di  una  vendita  per  l'esportazione
occorre  indicare  la  quota  parte  del prezzo offerto riferito alla
qualita'   reale   della   partita    nonche'    le    corrispondenti
caratteristiche merceologiche;
     d)  essere  riferita ad una quantita' non inferiore a tonnellate
50 per magazzino, fatta eccezione per le quantita' che nel  magazzino
stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta
deve essere riferita all'intera quantita';
     e)  non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle
clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo  paragrafo
3;
     f) essere corredata del titolo di cauzione.
   3.  E'  consentita la presentazione di piu' offerte da parte di un
medesimo offerente, purche' ognuna di esse  sia  formulata  con  atto
distinto per magazzino ed assuntore.
   E' in facolta' dell'AIMA non prendere in considerazione le domande
presentate   da   uno   stesso   offerente   che   richiedono   pero'
complessivamente  una quantita' di prodotto superiore ad un quinto di
quella  posta  complessivamente  in  vendita;  in  tal  caso  vengono
annullate le offerte riportate per ultime nell'elenco formulato dalla
commissione di cui al successivo titolo V.
   4.  Non  sono  ammesse  offerte  per  conto di altro acquirente da
nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato
nell'offerta.
   5.  L'offerta  non  e'  revocabile  e  vincola l'offerente fino al
ricevimento  della  comunicazione  della  decisione   dell'AIMA.   Se
l'offerta e' revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la
cauzione rimane acquisita all'AIMA a titolo di penale.
   6. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando
comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve  o  limitazioni,  a
tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.
                             IV. Cauzione
   1.   Per   ogni   offerta   l'offerente   deve  prestare  cauzione
nell'importo di 5 ECU per ogni tonnellata di cereale cui si riferisce
l'offerta.  La  cauzione deve essere costituita mediante fidejussione
bancaria o mediante polizza assicurativa. Il tasso di conversione  da
applicare  alla moneta comunitaria e' quello vigente il giorno in cui
scade il termine per la presentazione delle offerte.
   2.  La  fidejussione  bancaria  da  redigersi in testo conforme al
modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata
da  una  delle  seguenti  aziende  di credito operanti nel territorio
della Repubblica italiana: istituto di credito di  diritto  pubblico,
banche  di  interesse  nazionale,  aziende  di  credito ordinario con
patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o  monti
di  credito  su  pegno  di  prima  categoria o banche popolari con un
patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.
   La  polizza assicurativa deve essere emessa da una delle compagnie
assicurative riportate nel decreto del Ministero dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  del  28 luglio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1988.
   La  fidejussione o la polizza assicurativa devono essere valide ed
operanti sino all'ultimo giorno del quinto mese successivo  a  quello
in  cui  ha  luogo  la  gara,  ed  essere rinnovabile di mese in mese
direttamente dalla banca o dalla compagnia assicuratrice, in caso  di
mancato svincolo da parte dell'AIMA.
   3.  Per  l'aggiudicatario,  la  cauzione  e' trattenuta a garanzia
degli obblighi di cui al paragrafo 1 e 2 del titolo  VI;  essa  sara'
incamerata  in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato
o parziale adempimento di detti obblighi.
        V. Constatazione delle offerte e decisione su di esse
   1.  Allo  scadere  del  termine  delle ore 11 del giorno in cui ha
luogo la  gara  si  procede  presso  la  sede  dell'AIMA,  in  seduta
pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di
apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.
   La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le
offerte irregolari escludendole dalla gara e formula  la  graduatoria
delle  offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette
poi gli atti al direttore generale  dell'AIMA  con  le  proposte  che
ritiene di fare.
   2.  Il  consiglio  di amministrazione dell'AIMA sceglie le offerte
piu' vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione,
puo'  accettarle  per tutta o parte della quantita' richiesta entro i
limiti delle quantita' disponibili ed ha  facolta'  di  annullare  la
gara anche limitatamente a singoli magazzini. Per le vendite disposte
da appositi regolamenti comunitari l'aggiudicazione ha luogo da parte
dell'autorita' indicata nel regolamento stesso.
   3.  La  vendita  e'  conclusa  allorquando  e'  data comunicazione
all'offerente che la sua offerta e' accettata. Tale comunicazione  e'
fatta  mediante  lettera  a  firma  del  direttore generale dell'AIMA
spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro  sei
giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della
commissione di gara, i cui risultati sono affissi all'albo dell'AIMA.
   4.  Il  trasferimento  della proprieta' della quantita' di cereale
attribuita all'acquirente ha  luogo  all'atto  della  consegna  della
merce  previa pesatura e non al momento del pagamento ma comunque non
oltre  un  mese  dalla  data  della  comunicazione  di   accettazione
dell'offerta.
                     VI. Esecuzione della vendita
   1.  L'acquirente  deve  effettuare  entro il termine massimo di un
mese dalla data di comunicazione  dell'accettazione  dell'offerta  il
versamento all'assuntore in unica soluzione, per il finanziamento del
controvalore della quantita' di cereale attribuito, di una somma pari
all'importo del prezzo offerto per la quantita' richiesta, maggiorato
di  una  somma  determinata  in  via  provvisoria  dall'assuntore   a
copertura  delle  maggiorazioni per caratteristiche nonche' dell'IVA,
salvo conguaglio.
   A  tal  fine l'assuntore comunichera' all'acquirente il luogo o la
banca presso la quale deve essere effettuato  il  versamento  nonche'
l'importo della somma da versare. Nel caso di mancato compimento, nel
termine stabilito del versamento  suddetto,  l'AIMA  considerera'  la
vendita  risoluta  di  diritto  senza  particolare formalita' e senza
bisogno di declaratoria giudiziaria e procedera' quindi ad incamerare
a titolo di penale, l'intera cauzione.
   2.  Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito puo'
essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui  e'  stato
effettuato  il  versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere
completato entro un mese dalla data della  lettera  di  comunicazione
all'aggiudicatario  trascorso  tale  periodo  i  rischi e le spese di
magazzinaggio per i cerali non  ritirati  per  documentate  cause  di
forza  maggiore,  sono a carico dell'acquirente nella misura indicata
al titolo I.
   In  ogni  caso  il quantitativo di cereali aggiudicato dopo essere
stato pagato entro i termini di cui al comma precedente dovra' essere
preso  in carico dall'acquirente entro gli stessi termini. A tal fine
allo scadere del mese dalla data  di  comunicazione  di  accettazione
dell'offerta   dovra'   essere  stilato  in  contraddittorio  con  il
rappresentante dell'assuntore apposito verbale di presa in carico del
cerale  con  indicata  la  quantita'  effettiva  e le caratteristiche
merceologiche del prodotto.
   Per  il  compimento  delle operazioni di ritiro sono presi accordi
tra l'assuntore e l'acquirente, tenendo conto delle  possibilita'  di
uscita della merce dai singoli magazzini.
   3.   L'accertamento   della   qualita',   del  peso  metrico,  del
condizionamento  e  delle  caratteristiche  del  cereale   consegnato
all'acquirente viene fatto all'uscita ovvero alla presa in carico del
prodotto da ciascun magazzino in contraddittorio  tra  le  parti  nel
luogo  stabilito  su  campione  rappresentativo di massa prelevato su
ciascuna  partita  consegnata  a  fronte   dell'intero   quantitativo
assegnato per ciascun magazzino: in caso di accordo delle parti sulle
caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti  stesse,
le   caratteristiche   cosi'  determinate  sono  definite  e  debbono
risultare nella bolletta di uscita o della presa in carico.
   In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle
caratteristiche  e   di   contestazione   sul   condizionamento,   si
provvedera',  in  contraddittorio,  al  campionamento  ufficiale  del
cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di  massa  di
n.  4  campioni  da  grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a
chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidita'  e
di  n.  4  campioni  da  kg  2  ciascuno in sacchetti di tela, per la
determinazione del peso  ettolitrico,  delle  caratteristiche  e  del
condizionamento.
   I  suddetti  campioni  dovranno  essere tutti muniti di sigilli di
piombo e di cartellini firmati dalle parti con la  indicazione  della
data  del  prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi
si riferiscono (peso metrico, qualita', numero e data della  bolletta
di uscita).
   Delle  operazioni  di  campionamento si redigera' apposito verbale
nel quale dovranno essere  riportate  tutte  le  caratteristiche  che
ciascuna  delle  parti  attribuisce alla partita di cereali ritirata;
tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere  redatto  in  due
originali,  entrambi  su  carta  da  bollo  o  su  carta semplice con
applicazione della marca da bollo, dei  quali  uno  sara'  trattenuto
dall'assuntore e l'altro verra' consegnato all'acquirente.
   Dei  suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore,
due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sara' inviato,  al
laboratorio   autorizzato,   scelto   dalle  parti,  o,  in  caso  di
disaccordo,   tra   esse,   designato   dall'AIMA,   per   compimento
dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio, sono
vincolanti per le parti; le spese di  analisi  sono  a  carico  della
parte soccombente.
   4.   La   quantita'   di   cereale  attribuita  all'acquirente  e'
suscettibile di variazione del 5% in piu'  o  in  meno,  in  facolta'
dell'assuntore   in   relazione   alle  effettive  disponibilita'  di
magazzino.  La  variazione  del  5%  in  piu'  e'  apportata   previa
autorizzazione dell'AIMA.
   5.  Per  tutta la quantita' di cereale consegnata all'acquirente a
fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura  di  vendita  ai
sensi della vigente legge sull'IVA.
   Il  regolamento,  tra  l'acquirente  e  l'assuntore, dei conguagli
risultanti dalla fattura di  vendita  deve  essere  effettuato  entro
quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.
                        VII. Condizioni finali
   1.  Il  fatto  di fare offerta ai sensi del presente bando di gara
emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e  condizioni
in esso contenute, senza riserve ne' limitazioni.
   2.  Per  ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente
disciplinare, foro unico competente e' quello di Roma.