Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'adunanza del 20 luglio 1989 ha deliberato le disposizioni e norme per le vendite di cereali detenuti dall'AIMA e appartenenti alle scorte di intervento. Tali norme si applicano a partire dalla campagna 1989-90 ed entrano in vigore il 1 settembre 1989 e ne sostituiscono completamente quelle di cui alla delibera AIMA del 14 luglio 1982 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982. DISPOSIZIONI E NORME PER LA VENDITA DA PARTE DELL'AIMA DEI CEREALI APPARTENENTI ALLE SCORTE DI INTERVENTO I. Oggetto della gara 1. La vendita dei cereali acquistati dall'AIMA avviene, nel corso della campagna di commercializzazione cereali, attraverso pubblica gara e secondo le norme e condizioni generali di cui al regolamento della commissione delle Comunita' europee n. 1836/82 del 7 luglio 1982 e successive modifiche recepite e completate da quelle riportate nel presente atto. 2. La presentazione di offerta di acquisto e la eventuale conseguente esecuzione delle vendite e' effettuata dall'AIMA con la totale applicazione delle norme di cui al presente disciplinare di gara. 3. L'AIMA comunichera' di volta in volta la natura del cereale posto in vendita, la quantita', l'ubicazione dei magazzini ove e' giacente il prodotto stesso, la destinazione del prodotto, il termine di scadenza, fissato alle ore 11 di un determinato giorno, per la presentazione delle offerte. La suddetta comunicazione verra' effettuata mediante avviso a firma del direttore generale dell'AIMA, a seguito di apposita decisione assunta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA medesima in esecuzione della corrispondente decisione della commissione delle Comunita' europee pubblicato presso la sede dell'AIMA in Roma, via Palestro, 81, e presso le sedi delle camere di commercio, industria e artigianato dei capoluoghi di provincia. 4. Coloro che hanno interesse all'acquisto del prodotto posto in vendita possono visionare la merce nei magazzini di giacenza nei cinque giorni precedenti a quello di espletamento della gara con possibilita' di prelievo di un campione e accertamento delle relative caratteristiche in contraddittorio con l'assuntore e per una quantita' non superiore a kg 4 per ogni partita di 1.000 tonn. Ciascun campione dovra' essere pagato all'assuntore, al momento del prelievo, al prezzo d'acquisto valido per il mese del prelievo stesso. II. Il prezzo 1. Il prezzo minimo di vendita dei cereali destinati al mercato interno comunitario e' fissato e determinato secondo quanto riportato agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento CEE n. 2418/87 del 7 agosto 1987 ("Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 233 dell'11 agosto 1987). Tale prezzo minimo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente entro trenta giorni dalla data di comunicazione di vendita, resa su veicolo o altro mezzo di trasporto dell'acquirente e per cereali della qualita' tipo, secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente. 2. Il prezzo effettivo di cessione e' quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna della stessa e calcolate ed applicate ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di cereali offerti all'intervento. 3. Per le vendite con obbligo di esportazione nei Paesi terzi il prezzo minimo di vendita e' fissato con apposita decisione comunitaria e il prezzo effettivo di cessione e' quello proposto nell'offerta accolta e che e' fatto con riferimento alla qualita' reale della partita cui l'offerta si riferisce. 4. Per i cereali non ritirati dopo un mese dalla data della comunicazione di accettazione dell'offerta da parte dell'AIMA, i rischi e le spese di magazzinaggio sono a carico dell'aggiudicatario. Qualora i cereali permangano nel centro di intervento ove erano giacenti al momento dell'aggiudicazione, le spese di cui sopra che l'assuntore potra' addebitare all'aggiudicatario non potranno superare, per ogni quindicina indivisibile, un importo pari alla meta' della maggiorazione mensile prevista dalla vigente regolamentazione comunitaria per ciascuna specie di cereale conferibile all'intervento. III. Presentazione offerta 1. Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto. L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'AIMA, in Roma, via Palestro, 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui e' stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa, recapitata da un messo oppure spedita per posta. L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonche' la dicitura a seconda dei cereali posti in vendita. Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'AIMA contro ricevuta. Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'AIMA - Ufficio vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma. 2. L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioe' deve: a) essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana; b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonche' il numero di codice fiscale e partita IVA. Se l'offerente e' persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente e' residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attivita', deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia; c) contenere indicazione della quantita' di cereali cui l'offerta e' riferita, del luogo in cui la merce e' immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto in lire a tonn.; quando si tratta di una vendita per l'esportazione occorre indicare la quota parte del prezzo offerto riferito alla qualita' reale della partita nonche' le corrispondenti caratteristiche merceologiche; d) essere riferita ad una quantita' non inferiore a tonnellate 50 per magazzino, fatta eccezione per le quantita' che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantita'; e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3; f) essere corredata del titolo di cauzione. 3. E' consentita la presentazione di piu' offerte da parte di un medesimo offerente, purche' ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore. E' in facolta' dell'AIMA non prendere in considerazione le domande presentate da uno stesso offerente che richiedono pero' complessivamente una quantita' di prodotto superiore ad un quinto di quella posta complessivamente in vendita; in tal caso vengono annullate le offerte riportate per ultime nell'elenco formulato dalla commissione di cui al successivo titolo V. 4. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta. 5. L'offerta non e' revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'AIMA. Se l'offerta e' revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'AIMA a titolo di penale. 6. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo. IV. Cauzione 1. Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo di 5 ECU per ogni tonnellata di cereale cui si riferisce l'offerta. La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa. Il tasso di conversione da applicare alla moneta comunitaria e' quello vigente il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte. 2. La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituto di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire. La polizza assicurativa deve essere emessa da una delle compagnie assicurative riportate nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1988. La fidejussione o la polizza assicurativa devono essere valide ed operanti sino all'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile di mese in mese direttamente dalla banca o dalla compagnia assicuratrice, in caso di mancato svincolo da parte dell'AIMA. 3. Per l'aggiudicatario, la cauzione e' trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 1 e 2 del titolo VI; essa sara' incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi. V. Constatazione delle offerte e decisione su di esse 1. Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'AIMA con le proposte che ritiene di fare. 2. Il consiglio di amministrazione dell'AIMA sceglie le offerte piu' vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, puo' accettarle per tutta o parte della quantita' richiesta entro i limiti delle quantita' disponibili ed ha facolta' di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini. Per le vendite disposte da appositi regolamenti comunitari l'aggiudicazione ha luogo da parte dell'autorita' indicata nel regolamento stesso. 3. La vendita e' conclusa allorquando e' data comunicazione all'offerente che la sua offerta e' accettata. Tale comunicazione e' fatta mediante lettera a firma del direttore generale dell'AIMA spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della commissione di gara, i cui risultati sono affissi all'albo dell'AIMA. 4. Il trasferimento della proprieta' della quantita' di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce previa pesatura e non al momento del pagamento ma comunque non oltre un mese dalla data della comunicazione di accettazione dell'offerta. VI. Esecuzione della vendita 1. L'acquirente deve effettuare entro il termine massimo di un mese dalla data di comunicazione dell'accettazione dell'offerta il versamento all'assuntore in unica soluzione, per il finanziamento del controvalore della quantita' di cereale attribuito, di una somma pari all'importo del prezzo offerto per la quantita' richiesta, maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche nonche' dell'IVA, salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunichera' all'acquirente il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento nonche' l'importo della somma da versare. Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito del versamento suddetto, l'AIMA considerera' la vendita risoluta di diritto senza particolare formalita' e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e procedera' quindi ad incamerare a titolo di penale, l'intera cauzione. 2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito puo' essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro un mese dalla data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario trascorso tale periodo i rischi e le spese di magazzinaggio per i cerali non ritirati per documentate cause di forza maggiore, sono a carico dell'acquirente nella misura indicata al titolo I. In ogni caso il quantitativo di cereali aggiudicato dopo essere stato pagato entro i termini di cui al comma precedente dovra' essere preso in carico dall'acquirente entro gli stessi termini. A tal fine allo scadere del mese dalla data di comunicazione di accettazione dell'offerta dovra' essere stilato in contraddittorio con il rappresentante dell'assuntore apposito verbale di presa in carico del cerale con indicata la quantita' effettiva e le caratteristiche merceologiche del prodotto. Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente, tenendo conto delle possibilita' di uscita della merce dai singoli magazzini. 3. L'accertamento della qualita', del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita ovvero alla presa in carico del prodotto da ciascun magazzino in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito su campione rappresentativo di massa prelevato su ciascuna partita consegnata a fronte dell'intero quantitativo assegnato per ciascun magazzino: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche cosi' determinate sono definite e debbono risultare nella bolletta di uscita o della presa in carico. In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvedera', in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidita' e di n. 4 campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento. I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualita', numero e data della bolletta di uscita). Delle operazioni di campionamento si redigera' apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereali ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sara' trattenuto dall'assuntore e l'altro verra' consegnato all'acquirente. Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sara' inviato, al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra esse, designato dall'AIMA, per compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio, sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente. 4. La quantita' di cereale attribuita all'acquirente e' suscettibile di variazione del 5% in piu' o in meno, in facolta' dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilita' di magazzino. La variazione del 5% in piu' e' apportata previa autorizzazione dell'AIMA. 5. Per tutta la quantita' di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi della vigente legge sull'IVA. Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima. VII. Condizioni finali 1. Il fatto di fare offerta ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve ne' limitazioni. 2. Per ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente disciplinare, foro unico competente e' quello di Roma.