IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                  E
                 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, che reca disposizioni in
materia di pubblico impiego;
  Visto  l'art.  1,  primo  comma, che detta limitazioni per tutta la
pubblica  amministrazione,  ivi  compresi  gli  enti   pubblici   non
economici, per le assunzioni di personale per l'anno 1988;
  Considerato  che  lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  possono  essere  individuati  gli  enti  pubblici   non
economici da esentare dalle anzidette limitazioni;
  Considerato   che   la  medesima  disposizione  indica  le  ridotte
dimensioni strutturali e la specificita' dell'attivita' svolta, quali
elementi   per   individuare  gli  enti  destinatari  della  predetta
esenzione;
  Considerato  altresi',  che il requisito delle "ridotte dimensioni"
debba ricomprendere, delimitandosi,  anche  esigenze  funzionali  sul
territorio della singola struttura nella sua autonomia operativa;
  Ritenuto   inoltre,   che  il  requisito  della  "specificita'"  e'
riferibile agli enti che svolgano attivita' tecnico-scientifica o  di
organizzazione  e produzione di servizi caratterizzate da particolari
modalita';
  Vista  la  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  relativa  ad   una   prima
individuazione  di  enti  destinatari  del  secondo comma dell'art. 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  esentati  dalle  limitazioni  di cui all'art. 1, primo comma,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, i seguenti enti:
   gli  enti  scientifici,  di  ricerca e sperimentazione di cui alla
categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.  70,
il  Comitato  nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia
nucleare e  delle  energie  alternative  (ENEA),  limitatamente  alla
provvista di personale tecnico-scientifico;
   gli ordini, collegi professionali, relativi consigli e federazioni
nazionali;
   il Servizio per i contributi agricoli unificati limitatamente alla
provvista di personale per le strutture interessate alla  riscossione
di contributi;
   l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo;
   la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri
ed architetti;
   la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a favore dei
ragionieri e periti commerciali;
   la   Cassa   nazionale  di  previdenza  e  assistenza  avvocati  e
procuratori;
   la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti;
   il   Fondo   previdenziale  e  assistenziale  degli  spedizionieri
doganali;
   l'Ente  nazionale  di  assistenza e previdenza per i pittori e gli
scultori,  i  musicisti,  gli  scrittori  e  gli  autori   drammatici
(E.N.A.P.);
   il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati
delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
   la Lega italiana per la lotta contro i tumori;
   la Cassa per la formazione della proprieta' contadina;
   l'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
   il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;
   il Consorzio dell'Adda;
   il Consorzio dell'Oglio;
   il Consorzio del Ticino;
   il Consorzio idrovia Padova-Venezia;
   la Lega navale italiana;
   l'Aero club d'Italia;
   il Club alpino italiano;
   l'Ente nazionale corse al trotto;
   l'Ente nazionale per il cavallo italiano;
   il Jochey club italiano;
   la Societa' degli Steeple-Chases d'Italia;
   l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;
   l'Ente parco nazionale Gran Paradiso.