IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, che reca disposizioni in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 1, primo comma, che detta limitazioni per tutta la pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici, per le assunzioni di personale per l'anno 1988; Considerato che lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere individuati gli enti pubblici non economici da esentare dalle anzidette limitazioni; Considerato che la medesima disposizione indica le ridotte dimensioni strutturali e la specificita' dell'attivita' svolta, quali elementi per individuare gli enti destinatari della predetta esenzione; Considerato altresi', che il requisito delle "ridotte dimensioni" debba ricomprendere, delimitandosi, anche esigenze funzionali sul territorio della singola struttura nella sua autonomia operativa; Ritenuto inoltre, che il requisito della "specificita'" e' riferibile agli enti che svolgano attivita' tecnico-scientifica o di organizzazione e produzione di servizi caratterizzate da particolari modalita'; Vista la proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, relativa ad una prima individuazione di enti destinatari del secondo comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554; Decreta: Art. 1. Sono esentati dalle limitazioni di cui all'art. 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, i seguenti enti: gli enti scientifici, di ricerca e sperimentazione di cui alla categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), limitatamente alla provvista di personale tecnico-scientifico; gli ordini, collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali; il Servizio per i contributi agricoli unificati limitatamente alla provvista di personale per le strutture interessate alla riscossione di contributi; l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti; la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori; la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti; il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali; l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.); il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime; la Lega italiana per la lotta contro i tumori; la Cassa per la formazione della proprieta' contadina; l'Istituto nazionale per le conserve alimentari; il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po; il Consorzio dell'Adda; il Consorzio dell'Oglio; il Consorzio del Ticino; il Consorzio idrovia Padova-Venezia; la Lega navale italiana; l'Aero club d'Italia; il Club alpino italiano; l'Ente nazionale corse al trotto; l'Ente nazionale per il cavallo italiano; il Jochey club italiano; la Societa' degli Steeple-Chases d'Italia; l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo; l'Ente parco nazionale Gran Paradiso.