IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4 della suddetta legge n. 41/82 il quale prevede che il Ministro della marina mercantile puo' stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, nonche' emanare misure di riduzione del numero delle licenze stesse; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale e' stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca; Visto l'art. 11 del citato decreto che impone al titolare della licenza di pesca l'obbligo della dichiarazione statistica mensile riguardante l'attivita' svolta; Considerato che il programma di orientamento pluriennale presentato dall'Italia alla Comunita' economica europea sulla base del regolamento CEE n. 4028/86 prevede, tra gli obiettivi, la riduzione del tonnellaggio complessivo della flotta peschereccia al fine di contenere al massimo lo sforzo di pesca globale; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1988 che incentiva, mediante premio, il ritiro definitivo di navi dall'attivita' di pesca; Considerato che la predetta normativa d'incentivazione al ritiro delle navi non risulta sufficiente a conseguire un'apprezzabile riduzione del tonnellaggio complessivo secondo gli orientamenti del suddetto piano pluriennale; Ritenuto, pertanto, che al fine di conseguire il suddetto scopo, e' necessaria anche la sospensione, per un periodo di un anno, del rilascio di licenze di pesca per nuove navi; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per il periodo di un anno e' sospeso il rilascio di licenze di pesca per nuove navi. Per lo stesso periodo e' sospeso il rilascio di attestazione ex art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 per le domande prodotte successivamente al 1 maggio 1989.