1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dell'olio di oliva per la campagna 1988-89, si comunica che le operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti. Per quanto riguarda le modalita' esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della Gazzetta Ufficiale italiana n. 114 del 26 aprile 1984. In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti dell'olio di oliva all'intervento. 2. La campagna di commercializzazione dell'olio di oliva, ha inizio il 1 novembre 1988 e termina il 31 ottobre 1989. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da luglio 1989 a ottobre 1989. 3. I prezzi di acquisto e le varie qualita' dell'olio sono quelli indicati nelle allegate tabelle B e C. 4. Sono ammissibili all'intervento gli olii di oliva vergine aventi i requisiti indicati nella tabella B, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a: kg 500 per l'olio di oliva classificato extra o vergine; kg 1000 per l'olio di oliva vergine corrente; kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante. 5. Il pagamento dell'olio d'oliva conferito all'intervento viene effettuato dall'assuntore fra il centoventesimo e centoquarantesimo giorno dalle operazioni di carico.