1.  In  attuazione  della regolamentazione comunitaria relativa al
mercato dell'olio di oliva per la campagna 1988-89, si  comunica  che
le  operazioni  esecutive  d'intervento avverranno sulla scorta delle
norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione  CEE
i cui contenuti sono di seguito esposti.
   Per  quanto  riguarda  le modalita' esecutive relative ai rapporti
tra i conferenti e gli assuntori dei  magazzini  d'intervento  si  fa
riferimento  alle  norme  e condizioni generali riportate nel decreto
ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n.  21  della
Gazzetta Ufficiale italiana n. 114 del 26 aprile 1984.
   In  attuazione  dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto
ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai  conferimenti
dell'olio di oliva all'intervento.
   2.  La  campagna  di  commercializzazione  dell'olio  di oliva, ha
inizio  il  1›  novembre  1988  e  termina  il  31  ottobre  1989.  I
conferimenti  all'intervento possono essere effettuati nel periodo da
luglio 1989 a ottobre 1989.
   3.  I prezzi di acquisto e le varie qualita' dell'olio sono quelli
indicati nelle allegate tabelle B e C.
   4.  Sono  ammissibili  all'intervento  gli  olii  di oliva vergine
aventi i requisiti indicati nella tabella B,  che  siano  di  origine
comunitaria  e  siano  offerti  all'intervento  da ciascun produttore
oleicolo in partite non inferiori a:
    kg 500 per l'olio di oliva classificato extra o vergine;
    kg 1000 per l'olio di oliva vergine corrente;
    kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante.
   5.  Il  pagamento dell'olio d'oliva conferito all'intervento viene
effettuato dall'assuntore fra il centoventesimo  e  centoquarantesimo
giorno dalle operazioni di carico.