IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la domanda in data 8 giugno 1988 della Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 10 aprile 1989, n. 900804, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 luglio 1989; Decreta: Art. 1. La Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito (limitatamente al credito ipotecario navale ed aeronautico) e perdite pecuniarie di vario genere. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adottera' fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del C.I.P. n. 11 in data 26 aprile 1989.