IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la  legge  1›  aprile 1981, n. 121, recante norme sul "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza"  ed  in
particolare l'art. 95 che determina la composizione delle delegazioni
di parte pubblica e di parte sindacale abilitate alla trattativa  per
l'accordo riguardante il personale della Polizia di Stato;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, che stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  da
seguire per la determinazione della maggiore rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  28  ottobre 188, n.
24518/8.93.5  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita'  su  base  nazionale   delle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali;
  Ritenuto  che tali criteri e modalita' possano - in via analogica -
applicarsi anche alla contrattazione riguardante il  personale  della
Polizia di Stato di cui alla legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  delegazione di parte pubblica di cui all'art. 95 della legge 1›
aprile 1981, n. 121,  abilitata  a  condurre  la  trattativa  per  la
formazione  dell'accordo  sindacale  riguardante  il  personale della
Polizia di Stato, e' composta nel modo seguente:
   Ministro per la funzione pubblica, presidente;
   Ministro dell'interno, o Sottosegretario di Stato, delegato;
   Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;