IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante norme sul "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 95 che determina la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale abilitate alla trattativa per l'accordo riguardante il personale della Polizia di Stato; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che stabilisce i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione della maggiore rappresentativita' delle organizzazioni sindacali; Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 188, n. 24518/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali; Ritenuto che tali criteri e modalita' possano - in via analogica - applicarsi anche alla contrattazione riguardante il personale della Polizia di Stato di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121; Tenuto conto dei dati pervenuti in relazione alla citata direttiva; Decreta: Art. 1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale riguardante il personale della Polizia di Stato, e' composta nel modo seguente: Ministro per la funzione pubblica, presidente; Ministro dell'interno, o Sottosegretario di Stato, delegato; Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato, delegato;