IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge
n.  349/1986,  per  il  quale  e' compito del Ministero dell'ambiente
assicurare  in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali  della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Visti  altresi',  in  particolare,  i commi 2 e 3 dell'art. 5 della
medesima  legge  n.  349/1986  per i quali il Ministero dell'ambiente
esercita   le   competenze  in  materia  di  parchi  nazionali  e  di
individuazione  delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale e
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve  naturali,  nonche' impartisce agli organismi di gestione dei
parchi  nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali  le direttive
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge
da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e,
in   attesa   della   nuova   disciplina  relativa  al  programma  di
salvaguardia  ambientale,  tra  gli interventi urgenti per i quali e'
autorizzato  un  apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in
attesa  di  approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le
riserve  naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della  legge  n.  349/1986  dei  parchi  nazionali del Pollino, delle
Dolomiti  bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna,  del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con
le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;
  Vista  la  delibera  del  CIPE,  in  data 5 agosto 1988, recante il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale;
  Vista  in  particolare,  la  Sezione III dell'appendice A, riferita
all'art.  18,  primo  comma, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n.
67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la
istituzione  di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
  Visto  il  proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro  in  data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in
data  10  aprile  1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il
quale  e'  stata  istituita la commissione per il parco nazionale dei
Monti Sibillini;
  Visto   il  proprio  decreto  emanato  in  data  16  gennaio  1989,
registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1
Ambiente,  foglio  n.  129,  con  il  quale  e'  stata  costituita la
commissione prevista al paragrafo che precede;
  Visti gli atti della commissione;
  Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno
1989,  nel  quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla
commissione  stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3)
della   sezione   III   dell'appendice   A)   della   delibera   CIPE
sopramenzionata;
  Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure - in questa
fase  -  limitatamente  alla perimetrazione provvisoria dell'area del
parco  ed  alle  misure  provvisorie di salvaguardia valide fino alla
redazione del piano del parco;
  Ritenuta  dunque,  la necessita' di dare attuazione tempestiva alle
conclusioni   della   commissione   in   merito  ai  suddetti  punti,
provvedendo  con  proprio  decreto  a  determinare  la perimetrazione
provvisoria   dell'area   del  parco,  e  le  misure  provvisorie  di
salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei
Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia
allegata sotto la lettera A al presente decreto.