IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la Sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini; Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede; Visti gli atti della commissione; Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A) della delibera CIPE sopramenzionata; Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure - in questa fase - limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Ritenuta dunque, la necessita' di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; E M A N A il presente decreto: Art. 1. 1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera A al presente decreto.