IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  di  Siena e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  88,  al titolo IX, le intitolazioni "Scuole dirette a
fini speciali" e "Scuola per assistenti  sociali"  sono  soppresse  e
sostituite dalle seguenti:
                          NORMATIVA GENERALE
                    Scuole dirette a fini speciali
  Gli  articoli  da 89 a 101 compresi, relativi all'ordinamento degli
studi  della  scuola  per  assistenti  sociali,  sono   soppressi   e
sostituiti,  con  il  conseguente scorrimento della numerazione degli
articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:
  Art.  89. - Nell'Universita' degli studi di Siena sono istituite le
scuole dirette a fini speciali, di cui agli  specifici  articoli  del
presente statuto.
  Art.  90.  -  Sono  ammessi  nelle scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 91. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei  posti
disponibili,  e'  subordinato dal superamento di un esame consistente
in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita'  ed  il  programma  di  tali
prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  92.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  93.  -  Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  94.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha  nell'ambito  della  conduzione  scuola,  le  funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove  per  la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 95. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  96.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 97. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza alla scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate dal
manifesto degli studi.
  Art.  98.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  162/82; agli studenti della scuola si applicano le
disposizioni di legge  e  di  regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art. 99. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.