IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873; Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346; Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali non puo' essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni; Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista del menzionato art. 79; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1989; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio d'interesse applicabile dal 28 luglio 1989 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, e' stabilito nella misura del 12,185 del per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 luglio 1989 Il Ministro: COLOMBO